USI CIVICI


Documentazione inerente gli usi civici >>>

Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1800 del 19.12.2005

" Nuove disposizioni in materia di usi civici. - REVOCA D.D.G.R. N. 25- 1910 DEL 7/1/2001 E N. 55-14056 DEL 22/11/2004."


Premesso che:
- circa il 70% dei Comuni piemontesi risultano possedere nei loro comprensori beni gravati dal vincolo di uso civico e/o demani collettivi;
- molti Comuni in questi ultimi anni, a seguito della vasta opera di sensibilizzazione svolta da questa Amministrazione, anche in considerazione dell’ entrata in vigore della L. 431/85, del D.Lgs. 490/99 e in ultimo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 42/04, che all’art. 142, ricomprende i beni soggetti ad usi civici, hanno provveduto ad effettuare l’accertamento relativo alla presenza del vincolo sui propri territori ed all’attuale stato di occupazione degli stessi;
- in conseguenza degli accertamenti di cui sopra, si sono evidenziate consistenti situazioni di occupazioni, avvenute nel corso degli anni, non legittime in quanto avvenute difformemente alla normativa vigente;
- alla data odierna sono ancora in corso diverse operazioni di accertamento demaniale, alcune di recente avvio nonché sono in corso o in fase di avvio molte procedure di conciliazione stragiudiziale conseguenti alle predette operazioni e, inoltre, non è ancora stato attuato il riordino legislativo in materia a livello di competenza statale e regionale;
- tale situazione, se non viene riesaminata, non consente, da parte dei Comuni, una corretta gestione del proprio territorio e, da parte di questa Amministrazione, una puntuale programmazione degli interventi sul territorio regionale;
- in materia di usi civici la normativa di riferimento è la L. 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo - R.D. 26.02.1928 n. 332;
- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3/FOP del 04.03.97 questa Amministrazione Regionale ha provveduto ad indicare criteri e indirizzi in materia;
- nel corso di questi ultimi anni si è inoltre rilevato il notevole interesse da parte dei Comuni piemontesi a voler attualizzare l’uso dei terreni del civico demanio;
- per garantire una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche sorte in materia, a seguito di quanto sopra esposto, è indispensabile giungere ad una semplificazione dell’iter istruttorio ed autorizzativo in materia, nonché provvedere, anche attraverso condizioni agevolate, a far si che i Comuni e le popolazioni usociviste locali, da questi rappresentate, abbiano un incentivo ad attuare quelle verifiche atte ad evidenziare eventuali situazioni di illegittimità presenti sul territorio, ciò al fine di riportarle rapidamente alla legalità, con il vantaggio di ristabilire la certezza del diritto per i cittadini e con beneficio anche per le Amministrazioni Comunali stesse, che in questo modo potranno dar corso in tempi brevi a progetti, spesso caratterizzati da rilevanti ricadute occupazionali;
preso atto:
- che le criticità maggiori, rispetto ai tempi procedurali, sono rilevabili nei procedimenti relativi alle conciliazioni stragiudiziali, alle affrancazioni dei canoni enfiteutici e alle alienazioni di beni civici classificati ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. B, della L.1766/27 e soprattutto, per tutti i procedimenti inerenti la materia degli usi civici, per quanto attiene alle valutazioni di congruità delle perizie di stima prodotte dai Comuni e dai medesimi sottoposte alla valutazione degli Uffici del Territorio competenti per provincia;
- delle difficoltà segnalate da molti Comuni di individuare terreni di vaste estensioni sui quali spostare il vincolo di uso civico, tolto da altri terreni gravati, rientranti nell’art. 11, primo comma, lett. B, della Legge 1766/27 (terreni che per la loro conformazione e ubicazione ben si prestano alla realizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali, turistiche ecc.), per i quali già è prevista, dalla legge stessa, la possibilità di ripartizione o suddivisione in quote;
- che, per quanto attiene l’affrancazione dal pagamento del canone di tipo enfiteutico, imposto con Ordinanza Commissariale di Ripartizione (art. 13 L. 1766/27), è molto complesso accertare, nella maggioranza dei casi, fino a quale data gli assegnatari abbiano pagato i canoni imposti;
- che, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali (art. 29 L. 1766/27), conseguenti all’avvio di procedimenti di reintegro da parte dei Comuni per occupazione di terreni vincolati da parte di privati occupatori senza o senza"valido" titolo, si è rilevato che le somme che i privati devono versare relativamente all’acquisto del bene gravato, spesso risultano molto onerose (soprattutto se è variata nel frattempo la destinazione d’uso, per esempio da agricola a residenziale o industriale) anche in presenza di rivalutazioni economiche di quanto eventualmente già versato al Comune stesso all’atto del primo acquisto, rivelatosi in seguito “nullo”;
- alla luce delle suesposte criticità si dispone, nello spirito sopra richiamato di semplificazione delle procedure amministrative, quanto segue:
- la Regione Piemonte, competente nella materia degli usi civici in virtù del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, può provvedere autonomamente alla valutazione di congruità dei valori di cui alle perizie di stima prodotte dai Comuni o dai professionisti da questi incaricati fatta salva la possibilità, nel caso fosse ritenuto necessario, di avvalersi di professionalità o Enti esterni;
- Nel caso di sdemanializzazione a qualunque titolo di terreni gravati da uso civico, rientranti nell’articolo 11, primo Comma, lett. B, della L. 1766/27, non sarà necessario spostare il vincolo su altri terreni comunali o di proprietà privata, in particolare, per i casi di conciliazioni inerenti aree edificate per l’area sottostante l’edificato aumentata delle necessarie pertinenze, non sarà necessario spostare il vincolo su altre aree, qualunque sia la natura originaria dei terreni di civico demanio. Per i rimanenti casi in cui è necessario provvedere al suddetto spostamento di vincolo, i terreni da vincolare in concambio delle aree sdemanializzande, dovranno avere una superficie almeno pari a queste ultime, oltre ad avere, preferibilmente, una vocazione analoga, dal punto di vista agro-silvo-pastorale, ovvero dichiaratamente ad uso pubblico, ma non sarà necessaria una equivalenza in valore tra le aree (il frequente maggior valore delle aree sdemanializzande sarà comunque utilizzato a favore della popolazione usocivista locale secondo legge), né saranno necessarie ulteriori caratteristiche, oltre quelle anzicitate;
- per le affrancazioni dei canoni enfiteutici, in presenza dei requisiti prescritti dalla L. 1766/27, (miglioramento del fondo e attuale coltivazione dello stesso), si possa concludere l’istruttoria prevedendo il pagamento di un canone aggiornato, nel caso fosse necessario regolarizzare il mancato pagamento o al pagamento in minor misura di canoni pregressi, moltiplicato per un massimo di anni 10 e diminuito di quanto eventualmente versato in minor misura, rivalutato con l’indice ISTAT all’attualità sempre con riferimento solo agli ultimi dieci anni nonché alla successiva affrancazione, moltiplicando lo stesso canone aggiornato, per 15, così come previsto dalla L. 1766/27;
- che, per le conciliazioni stragiudiziali è possibile, per incentivare i Comuni e le popolazioni usociviste locali da questi rappresentate a regolarizzare velocemente tali situazioni di illegittimità, prevedere delle agevolazioni e, più precisamente, un abbattimento dell’importo dovuto a titolo di conciliazione pari al 65% dello stesso per tutte le nuove istanze, con primo atto nullo registrato entro il 31.12.2000, presentate dopo la data di pubblicazione del presente atto. Pari agevolazioni saranno estese a tutte le istanze di conciliazione parimenti con primo atto nullo registrato entro il 31.12.2000, già presentate alla data di pubblicazione del presente atto ma non ancora definite con il provvedimento amministrativo del competente Ufficio Regionale, comprese le istanze sospese per giudizio pendente presso il T.A.R. Piemonte o al Presidente della Repubblica, previo ritiro, in questi ultimi casi, del ricorso da parte dei ricorrenti. In tutti i casi, per la conclusione favorevole alla conciliazione stragiudiziale, la parte interessata dovrà rinunciare formalmente in via definitiva ad ogni futura controversia in merito con il Comune e con gli eventuali dante causa. La regolarizzazione in via conciliativa di occupazioni di aree, soprattutto se attualmente risultano edificate, comporta l’autorizzazione alla sdemanializzazione almeno dell’anzidetta area edificata e delle necessarie pertinenze, fatte salve maggiori esigenze della popolazione usocivista locale espresse con Deliberazione di Consiglio del Comune che ne è l’Ente esponenziale.
- Il presente atto sostituisce la D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.01, prorogata con la D.G.R n. 14- 8176 del 07.01.03. ed ulteriormente prorogata con la D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.04.
- Restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate dalla Giunta Regionale in materia di usi civici, salvo quelle eventualmente in contrasto con quanto disposto dal presente atto;
vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
visto l’art. 23 della L.R. 51/97;
visto il D.Lgs. n. 42/04;
vista la D.G.R. 90-12248 del 06.04.2004;
richiamate le circolari regionali 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3/FOP del 04.03.97 sull’esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di incaricare la Direzione Patrimonio e Tecnico affinché, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, vengano adottati i criteri esposti in premessa, relativamente agli iter procedurali riguardanti le istanze presentate dai Comuni, inerenti la materia degli “Usi Civici”; Che il presente atto sostituisce la D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.01, prorogata con la D.G.R n. 14-8176 del 07.01.03. ed ulteriormente prorogata con la D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.04.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate dalla Giunta Regionale in materia di usi civici, salvo quelle eventualmente in contrasto con quanto disposto dal presente atto;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.