USI CIVICI
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Regio Decreto 332 del 26 febbraio 1928
"Approvazione del Regolamento per la esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici."
Articolo 1
Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi
dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre
che si ritengono gravate.
Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che
siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei
diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi
sono soggette.
Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con
firme autenticate.
Articolo 2
Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche l'indicazione delle terre
comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.
Articolo 3
Qualora i commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una
popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati,
potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la
nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere
senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.
Il decreto di
nomina dell'istruttore conterrà l'indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente art. 1, e
la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge
nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla
dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.
Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il
commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.
Il ministro dell'economia
nazionale potrà promuovere l'emanazione del decreto suddetto.
Articolo 4
Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle
norme stabilite dagli art. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il commissario
dovrà comunicare, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.
Articolo 5
Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo
l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio
commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario.
Spirato
il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo
l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e
dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.
Articolo 6
Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni
agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze
al commissario.
Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da
bollo e conterranno:
1: i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
2: l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che
sorreggono l'istanza;
3: l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;
4: le conclusioni.
Articolo 7
Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il
procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi
sulle proprie terre. In tal caso il commissario pur disporre, ove occorra, che il deposito delle spese
occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.
Articolo 8
Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle associazioni agrarie si
terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.
Articolo 9
Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da
consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino
incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Articolo 10
Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti
deliberati dai comuni ed approvati dai consigli provinciali dell'economia.
Le questioni relative
all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal commissario a norma dell'art. 29
della legge, salva pur nondimeno la competenza dei ministeri dell'economia nazionale e delle
comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta
dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre
1922, n. 1647.
Articolo 11
Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti
interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si
recherà sopraluogo.
Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei
rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro
periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà
menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.
Il perito terrà
conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al commissario.
Articolo 12
La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non pur farsi che nei casi stabiliti
dall'art. 7 della legge.
Nel procedere alla liquidazione il commissario esaminerà anzitutto se
concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà
lasciato per intero al proprietario col peso del canone.
Se le cennate condizioni non concorrano, si
divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle province ex-pontificie,
all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n.
510.
Articolo 13
Per l'applicazione del cennato art. 9 il commissario fisserà la prima quota spettante al comune,
frazione od associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra
quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante
l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima
quota o parte di quota.
Nel prendere l'anzidetta determinazione il commissario terrà presenti,
insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la
quantità dei terreni di cui il comune, frazione od associazione sono già in possesso e la possibilità
che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del
procedimento o giudizio di affrancazione in corso.
Articolo 14
Contro le decisioni del commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla
popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, h ammesso il ricorso al ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, deciderà definitivamente.
Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il commissario regionale alla giunta d'arbitri.
Il decreto del ministro
sarà comunicato al commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.
Tuttavia la decisione
definitiva del ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato
proposto reclamo contro la decisione del commissario in ordine all'esistenza, la natura e
l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la corte di appello abbia ordinato la sospensione
della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a
quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.
Articolo 15
Il commissario pur incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di
liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.
Il progetto, con le eventuali modificazioni che il
commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del comune o della
associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di
prenderne visione.
Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e
con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto
all'ufficio di conciliazione.
Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l'associazione agraria nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si
pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.
Se entro i termini
stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il
progetto.
Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse
in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.
Il progetto reso
esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e
per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.
Articolo 16
Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da lire 4, saranno depositate
nella segreteria del commissario regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di
ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.
Le disposizioni di questo
articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.
Articolo 17
Di regola i commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le
promiscuità.
Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal commissario la conservazione
della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al
ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese
dai podestà dei comuni e dai rappresentanti delle associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal
parere dell'autorità forestale.
Articolo 18
I commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero
autorizzate, e, sentito il parere dei comuni o delle associazioni agrarie interessati e dell'autorità
forestale, faranno anche per esse il rapporto al ministero, proponendo, secondo la convenienza, la
continuazione o lo scioglimento della promiscuità.
Articolo 19
Il ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del commissario, potrà con suo decreto
autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.
Articolo 20
Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un
comune, frazione od associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro comune,
frazione od associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al
valore dei rispettivi diritti.
Articolo 21
Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da
associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà
sciolta nel modo seguente:
Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione
fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.
Se invece la divisione tra
consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si
concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici
a favore del comune.
Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto
ceduto dal comune.
Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga
al comune, ed un'associazione o comunioni di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.
Articolo 22
Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi
anzidetti, si farà luogo alla divisione delle terre col comune in base al valore dei rispettivi diritti,
salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del comune
a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.
Articolo 23
Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi
nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che
esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti
corrisponderanno al comune un canone da stabilirsi dal commissario.
Quando una persona abbia il
godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà
far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10
della legge.
Articolo 24
Qualora più comuni, frazioni od associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio
di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del
compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli
aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.
Articolo 25
Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o
provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo,
ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca
della concessione.
Articolo 26
Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del
decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni
regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate
in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla
concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le
concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.
Articolo 27
L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal
commissario regionale.
Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute;
distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni.
Il
commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da
sottoporsi alla sovrana approvazione.
Articolo 28
Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione,
saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori
non le rilascino volontariamente, il commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.
Lo
stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22
maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più
applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero
beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito agli
obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti
articoli.
Articolo 29
Qualora il commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre
comuni o demani comunali, si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro
circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà
supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.
Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in
esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni
ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime
redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le
migliorie introdottevi e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge,
sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno
essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al
comune od all'associazione agraria.
Articolo 30
Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del commissario, che, previa rettifica nel
caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del comune o
dell'associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini,
dell'art. 15 del regolamento.
Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni
comune, l'associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.
I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al commissario o la domanda di
legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
Alle opposizioni,
domande e dichiarazioni di cui nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.
Articolo 31
Il commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per
le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni né domande di
legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla
perizia depositata.
Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di
bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti
indebitamente percetti.
In quanto alla restituzione dei frutti il commissario potrà, in ogni caso, su
richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.
Articolo 32
Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del
Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione
anteriore.
Articolo 33
I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche
all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà
vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.
Articolo 34
Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette
ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei
precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune
od all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.
Se però le circostanze lo
rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del ministero dell'economia nazionale, che, anche
in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in
possesso dell'ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a
provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'ente medesimo,
ferma restando la ripartizione già eseguita.
Articolo 35
Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta
determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.
Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal commissario regionale col decreto
di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da
depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio
comunale od all'associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che
provocherà l'approvazione del consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n.
1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
Il podestà del
comune od i rappresentanti dell'associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del
piano, presentare i loro rilievi su di esso al consiglio provinciale dell'economia.
Il consiglio potrà
introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.
Articolo 36
Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del consiglio al commissario
regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.
Articolo 37
Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge
debbano essere assegnate le terre di uso civico dei comuni o delle associazioni agrarie, in guisa da
ritenersi inutile un accertamento tecnico, il commissario potrà essere autorizzato dal ministero
dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia
compilato il piano di massima.
Articolo 38
I piani di massima approvati dai commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei
consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.
Articolo 39
Il commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai comuni e
dalle associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al
ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi
forma di utilizzazione prevista dalla legge.
Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o
demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i comuni e le associazioni
agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della
giunta provinciale amministrativa. Il ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere
del commissario regionale.
Articolo 40
Salva diversa disposizione del ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione
della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre
per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano
tuttora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi
revocato il relativo decreto di autorizzazione.
Articolo 41
Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il ministro dell'economia consentire, che a
tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale
beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In
tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile,
all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata
accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il ministro per
l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.
Articolo 42
Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà
provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il commissario regionale emanerà un
decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui
all'art. 11 della legge.
Il decreto sarà comunicato al comune od all'associazione agraria a cui
appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
Nel termine
suddetto potranno essere presentate opposizioni al commissario dal comune, dall'associazione e dai
cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.
Il commissario, se
non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolute a norma di legge,
comunicherà il decreto al prefetto ed all'autorità forestale della provincia.
Articolo 43
I comuni e le associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla
compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei
regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno
all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.
Articolo 44
In caso d'inadempienza il prefetto assegnerà un perentorio termine ai podestà dei comuni ed ai
rappresentanti delle associazioni agrarie per la compilazione dei sopraddetti regolamenti, decorso
infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.
Articolo 45
I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile saranno determinati nel
regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità
che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.
Articolo 46
Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle
spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune e l'associazione agraria
potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
Le erbe
e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del comune o
dell'associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. E' espressamente proibita la divisione fra
gli utenti del ricavato della vendita.
Articolo 47
Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal
commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura
agraria, che conterrà anche l'indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e
dei canoni da imporsi a costoro.
Articolo 48
Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà l'indicazione delle opere di
sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote
e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.
In tal caso il piano sarà
comunicato al ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.
Articolo 49
Il commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di
famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge,
saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il podestà del comune od il presidente
dell'associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali
luoghi del comune o delle frazioni interessate.
Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere
continuamente affisso nell'albo del comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione
in quote resterà depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione, con facoltà a
chiunque di prenderne visione.
Articolo 50
Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del comune o dell'associazione
agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo
pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi
rimarrà affisso per otto giorni.
Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito
perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali
ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.
Articolo 51
Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:
a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
b) la vedova con prole;
c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.
Articolo 52
Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune e composta
di sei membri scelti, tra i cittadini del comune o della frazione interessata, dal pretore del
mandamento.
Se si tratti di terre appartenenti ad un'associazione agraria, faranno parte anche
della commissione il presidente dell'associazione ed un membro del consiglio di amministrazione
delegato dal consiglio medesimo.
Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in
seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità
di voti prevarrà quello del presidente.
Articolo 53
La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi
alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà il separato elenco quelli che debbono escludersi,
indicando i motivi dell'esclusione.
Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili,
la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno
abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.
Per stabilire il
grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di
tutti i componenti la famiglia.
A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la
preferenza.
Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in
seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni uguali.
Formato in tal modo
l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per
il bando di concorso.
Articolo 54
Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.
Articolo 55
I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al
commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli
assegnatari.
Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella
segreteria comunale o dell'associazione agraria.
I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella
stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.
Articolo 56
Trascorso il termine utile per ricorrere, il podestà od il presidente dell'associazione agraria
trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche,
ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà
definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.
In base a questo elenco la commissione di
cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli
assegnatari.
Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al commissario, il quale, constatatane la
regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente la indicazione dei concessionari, delle
quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.
Questo decreto
costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13
della legge.
Articolo 57
L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito
ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal commissario regionale, con l'assistenza del
podestà o del presidente dell'associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti
con pubblici bandi.
Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al
commissario.
I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso
notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente
stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia
stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.
Coloro che invitati nel
modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare
mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinuncianti, e le loro quote saranno riassegnate
a norma dell'art. 21 della legge.
Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che
sarà all'uopo redatto.
Articolo 58
I beni delle associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome
dell'associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142 e
22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con regio
decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi
civici, saranno amministrati con le norme seguenti.
Articolo 59
Le associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in
conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla
pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinare le
norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e
provinciale.
Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per la approvazione alla
giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali
modificazioni, sarà trasmessa al ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il consiglio di
Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti
generali.
Articolo 60
Il prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora
le associazioni si mostrino negligenti.
La giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle
rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà
introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'ente
agrario.
Contro le decisioni della giunta spetta alle associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici
giorni dalla comunicazione al ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.
Articolo 61
Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le associazioni aventi per
fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.
Articolo 62
Lo scioglimento delle associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso
in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la
ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.
Saranno soppresse le
associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.
I decreti
ministeriali di scioglimento delle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del comune, a cui
l'associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.
Articolo 63
Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni agrarie, approvato col regio
decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, è abrogato.
Articolo 64
Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la giunta provinciale
amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o
cinque membri scelti tra i frazionisti.
Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle
frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.
L'amministrazione separata della
frazione resterà soggetta alla sorveglianza del podestà del comune, il quale potrà sempre
esaminarne l'andamento e rivederne i conti.
Articolo 65
Le norme contenute nel capitolo II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al
godimento dei beni dei comuni e delle associazioni non saranno applicate alle associazioni agrarie,
composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi
abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorché su qualche zona i lavori di
trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.
Articolo 66
All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del ministro per
l'economia nazionale, su istanza dell'associazione interessata, previo accertamento dello stato di
cultura delle terre da farsi con perizia.
Le istanze delle associazioni dovranno essere presentate nel
termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 67
Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle
promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due
diversi commissariati regionali, il ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a
quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le
controversie dipendenti da esse.
Articolo 68
Gli istruttori potranno essere incaricati:
di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e
delle occupazioni illegittime;
di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità
e di formulare i relativi progetti;
di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra
ogni altro oggetto sul quale i commissari debbono provvedere;
di promuovere l'esecuzione delle decisioni;
di trattare e ricevere conciliazioni;
e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal commissario.
Essi, ove occorra,
inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di
conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni
e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.
Articolo 69
Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti saranno assistiti nelle operazioni d'indole
tecnica da periti nominati dal commissario.
Il commissario potrà pure assegnare ad unica persona
le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.
Articolo 70
Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da
compiere.
Articolo 71
Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di
ufficio, dei quali il commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli
interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli atti dei
procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso
delle parti.
Articolo 72
Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal commissario, che abbiano espletato l'incarico o
per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro
affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati
soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.
Lo stesso obbligo hanno gli
eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.
In caso di inadempimento, il prefetto, su
richiesta del commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'art. 76 del regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.
Articolo 73
I podestà dei comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori
a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le
incombenze da compiere in ufficio.
I podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali
eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.
Articolo 74
Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal commissario anche
senza citazione di parte.
Il decreto del commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno
diritto di proporre reclamo davanti lo stesso commissario nel termine di quindici giorni dalla
notificazione.
Il reclamo non avrà effetto sospensivo.
Articolo 75
Quando il commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi
d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso
comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del
presente regolamento, ne darà notizia alla giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la
rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.
Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comune la qualità demaniale del suolo
e comunque l'esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed
occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.
Articolo 76
Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il commissario devono essere proposte con ricorso
motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso
dell'art. 41 della legge.
Il commissario con decreto, in piedi al ricorso, stabilirà il giorno per la
comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per
la notificazione agli interessati.
Articolo 77
La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale
giudiziario.
Potrà però il commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito
per l'identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.
Articolo 78
Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo
delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la corte con sentenza.
Articolo 79
Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla corte gli atti e documenti conservati
nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme
ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.
Articolo 80
Qualora per motivi speciali il commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare
un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il
rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181
del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal
comune o dall'associazione agraria interessata.
Articolo 81
L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori
da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione.
Le spese di
notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal commissario all'ufficiale giudiziario o
all'usciere appena avvenuto il deposito.
Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale
all'ordine di deposito, il prefetto, su richiesta del commissario regionale, invierà presso la tesoreria
comunale un proprio commissario per l'esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del
tesoriere de le sanzioni di legge.
Articolo 82
Il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei
diritti è regolato come quello degli uffici giudiziari dei tribunali civili.
Il commissario stabilirà la
misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.
Articolo 83
Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal
commissario immediatamente comunicate ai comuni, alle associazioni agrarie e a coloro che hanno
anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.
Ad essi è concesso un termine
di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.
Trascorsi questi
termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano
pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei
soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione
indicando le singole partite ammesse ed escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o
al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni
all'albo pretorio.
Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per
mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del
delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al
ministro per l'economia nazionale il quale pronuncerà definitivamente.
Potranno ricorrere al
ministro per l'economia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati
tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione,
nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno
dell'affissione.
Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore,
l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.
Articolo 84
Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in
campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato
del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.
Articolo 85
Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di
riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore
salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.