USI CIVICI


Documentazione inerente gli usi civici >>>

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 20/PRE-PT del 30 dicembre 1991

"Esercizio delle funzioni riguardanti gli usi civici."

Gli orientamenti in materia di tutela ed uso delle terre gravate da usi civici e le istruzioni in merito alla presentazione delle domande da parte dei Comuni per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità regionale sono definiti dalla presente circolare.
La circolare si inserisce nel quadro organico di iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni collettivi che la Regione ha intrapreso formulando un censimento di tali beni e organizzando un convegno regionale (Torino 18.05.1991).
Tali iniziative hanno contribuito a riportare all'attenzione generale il tema delle terre di uso civico e ad acquisire utili indicazioni per promuovere un'azione di tutela più efficace da parte della Regione.

Gli orientamenti emersi
Come è noto, questi istituti di origine remotissima, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni elementari della popolazione, hanno perso nella economia moderna il ruolo che era proprio dei beni destinati al sostentamento delle comunità locali, e talvolta se ne sono perse le tracce nella memoria storica degli stessi abitanti.
Oggi, per contro, questi beni hanno acquistato un ruolo importante soprattutto dal punto di vista ambientale.
Tale ruolo è stato esplicitamente riconosciuto dalla legge 431 dell' 8.08.1985, riguardante la tutele delle bellezze naturali, che ha incluso le terre gravate da usi civici fra quelle sottoposte a tutela paesaggistica.
Non può tuttavia non rilevarsi che la conservazione deve altresì mirare a fini sociali più ampi, in quanto le terre di uso civico rappresentano risorse generalmente utili ed utilizzabili da parte della collettività e più specificatamente da parte delle comunità locali.
Come evidenziato dal censimento realizzato dalla Regione, l'estensione di questo patrimonio è rilevante ed il problema della relativa utilizzazione è generalizzato soprattutto con riferimento a vaste zone montane e collinari della regione.
Ne deriva, pertanto, la necessità di ricercare nuove forme di gestione di tale patrimonio senza, peraltro, depauperarne la consistenza col ricorso alla sdemanializzazione.
Si tratta, in sostanza, di attualizzarne l'uso, garantendo al contempo la tutela dei diritti soggettivi di uso civico e degli altri più generali della collettività che non può essere privata di quelle bellezze paesaggistiche e della qualità ambientale che ne ricava. Obbiettivi che possono essere perseguiti anche attraverso attività che non eliminino in modo permanente l'esercizio dell'uso civico, ma che lo sospendano, eventualmente per una durata significativa, da valutare caso per caso, in relazione al tipo di destinazione d'uso.
Opportune forme di mutamento temporaneo di destinazione non spogliano la collettività dei suoi beni, ma consentono, anzi, di favorire modalità di utilizzo di pubblico interesse.
E' da rilevare come purtroppo sovente, per fare fronte a esigenze di bilancio, i Comuni abbiano fatto finora largo a richieste di autorizzazione ad alienare i beni di uso civico, anziché avvalersi dell'istituto di mutamento di destinazione. Prassi, quest'ultima, in linea con la storia dei demani civici, che si sono sempre adattati, nelle varie epoche, alle mutevoli esigenze delle collettività, attraverso adattamenti alle caratteristiche socio-economiche di ciascun periodo.

La normativa vigente in materia di usi civici
L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16 giugno 1927, n.1766 ed al Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332.
Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 22 luglio 1975, n. 382 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Pertanto i Comuni non possono, senza l'autorizzazione della Regione, alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre di uso civico.
Gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso di dette terre rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione, sono inficiati da nullità assoluta.
In base all'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
A seguito dell'emanazione della legge 431 dell' 8 agosto 1985, recante disposizioni urgenti per le zone di particolare interesse ambientale, l'uso di tali beni è soggetto all'autorizzazione, di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di competenza regionale.
La disponibilità dei beni di uso civico resiste anche nei confronti delle leggi urbanistiche. La destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione non può infatti operare finché il bene non sia stato sdemanializzato, ovvero ne sia stato autorizzato il mutamento di destinazione: come già affermato, del resto da molteplici decisioni del Commissario agli usi civici.

Le modalità d'uso ammesse
Nel ribadire l'opportunità di evitare la compromissione del patrimonio di uso civico si precisa che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ad alienare prevista dall'articolo 39 del Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332, è comunque ammessa solamente per quei fondi che per la loro esigua estensione non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.
Ai sensi dell'articolo 41 del citato Regolamento è ammesso che i Comuni possano richiedere e la Regione consentire " (......) che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti (.......). In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata (.......)".
Tale istituto, che non spoglia la collettività dei suoi beni, consente, anzi, di far fronte a qualsiasi utilizzo che sia di pubblico interesse.

Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre, o alla permuta con terreni di proprietà privata, a all'alienazione

Le domande, in triplice copia, devono essere inviate direttamente al Presidente della Giunta Regionale corredate dalla seguente documentazione:
1. istanza del sindaco;
2. delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
3. perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta, a cura del Commissario agli Usi Civici, a verifica di congruità da parte dell' U.T.E. competente;
4. elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1: 5000. Documentazione da produrre solo nel caso di domande di autorizzazione a permutare o ad alienare;
5. estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
6. foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
7. certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
8. dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39 in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
9. relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
10. dichiarazione del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del 13 febbraio 1933, n. 215;