USI CIVICI


Documentazione inerente gli usi civici >>>

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997

"Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici". Integrazione e parziale rettifica Circolare regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt. ALLEGATI (Comprensivi delle Schede che sostituiscono quelle analoghe allegate alla circ. 3/FOP, rivisitate a seguito della nuova legislazione in materia - legittimazioni e regolamenti usi civici di pesca )"

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune può chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione alla concessione in via amministrativa di terreni di uso civico laddove preveda che tale concessione rechi un reale beneficio economico alla popolazione, ovvero che l'utilizzazione del fondo abbia fini agro-silvo-pastorali, fermo restando che l'uso da parte del concessionario non deve determinare un depauperamento dell'area concessa, sotto il profilo ambientale.
L'istanza, da sottoporre all'Ufficio regionale Usi Civici, deve essere volta al mutamento di destinazione d'uso per un periodo di tempo limitato e conseguentemente alla sospensione, per tale periodo, dell'esercizio dell'uso civico, se non compatibile con la diversa destinazione d'uso del terreno oggetto di concessione.
Nell'ipotesi di radicale stravolgimento dell'area concessa, come nel caso di concessione ad uso cava, deve essere presentato un progetto di ripristino dello stato ambientale da effettuarsi, a cura del concessionario, prima della scadenza della concessione stessa.
I terreni di uso civico, non perdono, infatti, la loro qualità di demanio civico, ed a fine concessione tornano in uso alla collettività.
E' chiaro che l'autorizzazione alla concessione di terreno di uso civico da parte dell'ufficio regionale usi civici ed al suo mutamento temporaneo di destinazione d'uso non pregiudica l'istruttoria e la relativa autorizzazione da parte degli altri uffici regionali competenti per materia, quali ad esempio Pianificazione territoriale, Beni ambientali, cave, smaltimento rifiuti, etc.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(punti 1-2-4-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie - per la concessione per uso cava è necessario aumentare di una unità il numero delle copie indicate - punto 3 n° 4 copie):
1) istanza del Sindaco;
2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
3) perizia di stima contenente le sottoelencate valutazioni:
- perdita dei frutti pendenti (dovuta alla sospensione dell'uso civico);
- canone annuo di concessione;
- somma annua che la concessionaria verserà al Comune, calcolata sulla quantità presunta di materiale estratto (solo per le cave);
- indici di rivalutazione annuale dei suindicati valori;
Le suddette perizie dovranno essere redatte da un tecnico comunale, o da professionista abilitato individuato dal Comune, asseverate e approvate dal Consiglio Comunale;
4) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
5) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
6) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
7) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39 in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
8) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
9) dichiarazione del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del 13 febbraio 1933, n. 215;
10) piano di ripristino ambientale dell'area (solo se è previsto il mutamento di destinazione d'uso).

CONCILIAZIONI
Il Comune accertata la qualità demaniale di uso civico, attraverso la verifica dei decreti Commissario usi civici di assegnazione a categoria, quando esistono, o attraverso i dati risultanti da un incarico di accertamento. Verificata l'occupazione, da parte di privati, di terreni di uso civico, senza un valido titolo (alienazione autorizzata, legittimazione, affrancazione, etc.), avvia un procedimento volto alla reintegra nel possesso del Comune di tali terreni, dandone comunicazione ai sensi della L. 241/90 ai privati interessati ed alla Regione Piemonte. Uff. Usi Civici.
Essendo previsto, dall'art. 29 della L. 1766/27, che nell'ambito di un procedimento di reintegra sia possibile effettuare un esperimento di conciliazione, il Comune provvederà, effettuata la perizia di stima dei terreni oggetto del provvedimento, a convocare i privati interessati per sentire la disponibilità di questi ultimi a conciliare e per determinare le condizioni della conciliazione stessa.
Quando le parti saranno d'accordo sui termini della conciliazione il Segretario Comunale provvederà alla stesura del "VERBALE di CONCILIAZIONE" che conterrà le condizioni della conciliazione.
A base della stessa dovrà essere presa in considerazione la somma derivante dai calcoli previsti dalla perizia.
Se le parti concorderanno, per la definizione della conciliazione, una cifra inferiore rispetto a quella di cui sopra, il Consiglio Comunale dovrà, con propria deliberazione, motivare questa scelta.
A questo punto, sia che la conciliazione abbia avuto esito positivo, sia che lo abbia avuto negativo, il Comune provvederà a trasmettere all' Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte tutta la documentazione prevista dalla presente "scheda" per questo tipo di procedura affinchè tale Ufficio provveda all'emanazione di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla conciliazione o di reintegra dei terreni nel possesso Comunale.
Si ricorda che è compito del Comune tutelare gli interessi dell'intera comunità e che i proventi derivanti da conciliazioni con privati vanno introitati dal Comune, ai sensi dell'art. 24 della L. 1766/27 ed utilizzati per opere permanenti di interesse generale della popolazione.
NOTA BENE: Si invitano i Comuni a voler effettuare le opportune verifiche demaniali prima di procedere ad eventuali alienazioni di terreni comunali.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(Punti 1-4-5-6-7-8-9 n° 3 copie; punto 2 n° 1 copia; punto 3 n° 4 copie)
1) Deliberazione del Consiglio Comunale di avvio del procedimento di reintegra dei terreni, dei quali è stata accertata la qualità demaniale di uso civico, nel possesso comunale, con la quale si dà, altresì mandato al Sindaco di tentare un esperimento di conciliazione con i privati interessati da detto procedimento.
2) Copia degli atti di compravendita dei terreni interessati al procedimento, atti nulli per mancanza della prevista autorizzazione sovrana.
3) Perizia asseverata e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale contenente i seguenti dati:
- valore venale del terreno allo stato attuale;
- cifra a suo tempo versata per l'alienazione attualizzata al momento dell'avvio del procedimento di reintegra;
- cifra, attualizzata allo stesso periodo, delle spese sostenute dal privato per l'eventuale realizzazione sui terreni, di opere di urbanizzazione primaria, documentabili.
La somma risultante dalla sottrazione dal valore venale del terreno delle somme attualizzate versate per l'acquisto dei terreni e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, deve essere presa come base per l'avvio dell'esperimento di conciliazione.
4) Estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento
5) Foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle.
6) Certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area.
7) Dichiarazione del Sindaco se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicata la ragione del vincolo sussistente sull'area.
8) Relazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa.
9) Dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
NOTA BENE:
a) Nel caso in cui i Decreti Commissariali di Assegnazione a categoria riportino riferimento a catasti diversi da quello attuale (NCT) es. mappa Rabbini, catasto Napoleonico, campagnolo figurato, catasto di Maria Teresa ecc. è indispensabile che venga effettuata la sovrapposizione delle due cartografie, quella antica e quella NCT, e che, su quest'ultima, vengano evidenziati i confini dei terreni di uso civico anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali, entrambe le cartografie, comunque, devono essere trasmesse allo scrivente.
b) Nel caso in cui siano intervenuti frazionamenti di particelle già assegnate a categoria con Decreto Commissariale e già individuate con il NCT, occorre produrre la cartografia del 1° impianto catastale nonché la planimetria attuale recante i frazionamenti ed i certificati catastali contenenti gli antichi riferimenti ed i nuovi.

Bozza di verbale di conciliazione
Comune di ...........................................
VERBALE
di conciliazione stragiudiziale della vertenza insorta tra il Comune di ............................e privati acquirenti senza valido titolo di terre di uso civico appartenenti al demanio comunale di ...........................alienate senza che ne fosse richiesta la necessaria autorizzazione.
L'anno .....................................il .................... alle ore...............nella Sede del Comune di...............................avanti il Segretario Comunale sottoscritto, sono presenti i Sigg.ri:.................................................................,Sindaco p.t. del Comune di..................................,all'uopo autorizzato dal Consiglio Comunale; e i Sigg.ri .............................................................................
PREMESSO
che il Comune di.....................................stabilì di alienare, con deliberazione C.C. in data................n................................ai Sigg.ri........................le aree ubicate a N.C.T. Fg................mapp. n.................. di mq...............alienazioni perfezionatesi con atto pubblico rogito notaio................del..................;
che le alienazioni di cui agli atti suindicati, relative ad aree in tutto o in parte sottoposte ad uso civico, non potevano considerarsi legittimamente avvenute, ne conseguentemente poteva considerarsi legittimamente avvenuto il trasferimento delle stesse in capo delle ditte acquirenti, si che pertanto doveva essere ordinata la reintegra delle stesse aree nel possesso e nella proprietà del Comune di...................................;
che l'art. 29 della L. 1766/27 prevede la possibilità durante il procedimento di reintegra di effettuare un esperimento di conciliazione;
vista la volontà del Comune di...........................di addivenire alla conciliazione con il Sig.................., attraverso il pagamento da parte di questo ultimo di una somma integrativa del prezzo originariamente versato;
le parti dichiarano che saranno versate alla Tesoreria Comunale le somme di £............................allo scopo di conseguire, libera da ogni vincolo di uso civico, la piena proprietà delle aree sopra rispettivamente descritte;
le ditte stesse dichiarano di rinunciare, nei confronti del Comune di................................e dei dante causa ad ogni azione di danni che potrebbero loro competere a seguito dei pregressi atti viziati di compravendita;
il Sindaco dichiara che le somme da introitare per la conciliazione saranno utilizzate dal Comune di.....................................in opere permanenti di interesse generale della popolazione, così come verrà deliberato dal Consiglio Comunale in Sede di approvazione del presente verbale di conciliazione, chiedendone l'autorizzazione della Giunta Regionale del Piemonte.

ALIENAZIONI
L'art. 39 della Legge 1766/27 prevede la possibilità di alienare porzioni di terreni di esigua estensione e che " non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla Legge....".
La Regione Piemonte provvederà ad autorizzare tali alienazioni quando i terreni, che il Comune intende alienare, siano compresi in un comprensorio già gravemente deteriorato sotto il punto di vista ambientale come ad esempio piccoli appezzamenti compresi in un centro abitativo. Per richieste di alienazioni di vaste aree di territorio l'Amministrazione Regionale provvederà di volta in volta a valutare l'opportunità di gravare del vincolo di uso civico altri terreni di proprietà comunale di almeno pari estensione e valore, nel qual caso il Comune dovrà produrre la sotto elencata documentazione (con esclusione dei punti 1) 2) 4) ) anche per i terreni da vincolare.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(punti 1-2-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie; punto 4 n° 1 copia; punto 3 n° 4 copie)
1) istanza del Sindaco;
2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
3) perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta a verifica di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale competente;
4) elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1:5000.
5) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
6) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
7) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
8) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
9) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
10) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

PERMUTE
E' prevista la possibilità di autorizzare la permuta di terreni di uso civico con terreni di privati o/Comunali.
Il Comune deve provvedere a far effettuare sia la perizia dei terreni di uso civico, sia la perizia dei terreni dei privati che otterrà in cambio dei medesimi.
I terreni acquisiti con la permuta saranno automaticamente gravati da uso civico e pertanto dovrà essere indicato chiaramente, nella relazione sullo stato attuale del terreno, a che tipo di uso civico potrà essere destinato (es. pascolo, bosco, coltura agraria).

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(punti n° 1-2-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie; punto 3 n° 4 copie; punto 4 n° 1 copia)
1) Istanza del Sindaco;
2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
3) perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta a cura del Commissario agli Usi Civici, a verifica di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale competente;
4) elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1:5000;
5) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
6) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
7) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
8) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
9) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
10) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincolo di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933. n. 215.
NOTA BENE:
i documenti di cui ai punti dal 3-5 al 10 vanno presentati sia per i terreni comunali di uso civico che per quelli sui quali si propone lo spostamento del vincolo.

REGOLAMENTO USI CIVICI DI PESCA
E' compito della Regione, accertato l'uso civico di pesca nelle acque scorrenti nel suo territorio, l'approvazione dei regolamenti comunali di pesca nei tratti di fiumi o torrenti in cui sussiste tale vincolo.(DPR 616/77 art. 100).
Con la Legge Regionale 08 luglio 1999 n. 17 “riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e successiva D.G.R.30-28905 del 13 dicembre 1999 di attuazione,la Regione Piemonte ha conferito alle Province il compito di esprimere il proprio competente parere in merito ai regolamenti relativi all’esercizio del diritto di uso civico di pesca.
I regolamenti in questione, pur nel rispetto degli usi e delle consuetudini legate all’esercizio del diritto da parte delle collettività locali, non devono contrastare con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di pesca.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(2 copie)
1) Istanza del Sindaco;
2) Deliberazione del C.C. di approvazione del regolamento che dovrà esserne parte integrante.
3) Cartografia 1:5000 delle aree attraversate dai corsi d'acqua di uso civico

REGOLAMENTI VARI
Come per l'esercizio del diritto di pesca è compito della Regione l'approvazione dei regolamenti adottati dai Comuni relativamente all'esercizio degli usi civici nel proprio comprensorio relativamente al diritto di pascolo, di legnatico, del fungatico, del tartufatico, della raccolta delle erbe officinali, ecc..
Anche tali regolamenti non devono contrastare con le normative nazionali e regionali per materia.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(2 copie)
1) Istanza del Sindaco;
2) Deliberazione del C. C. di approvazione del regolamento che dovrà esserne parte integrante.
3) Cartografia 1:5000 delle aree di uso civico su cui vengono esercitati i vari diritti

AFFRANCAZIONE
L'affrancazione è un istituto legato all'assegnazione di terreni a privati, sotto forma di "livelli" con il pagamento di un canone annuo di tipo "enfiteutico" al Comune, che deve provvedere all'emissione dei relativi ruoli.
E' prevista l'affrancazione dei canoni quando sussistono i requisiti indicati al capo II - R.D. 332/28.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(tutta la documentazione va presentata in n° 3 copie)
1) istanza dell'enfiteuta richiedente l'affrancazione;
2) delibera del Consiglio Comunale inerente l'accoglimento della suddetta istanza contenente gli estremi dell'ordinanza di assegnazione in enfiteusi del lotto da affrancare;
3) nel caso il Comune ritenga che il canone di affrancazione, calcolato secondo legge, sia esiguo rispetto al valore effettivo del terreno: perizia di stima asseverata, redatta da tecnico incaricato dal Comune, che tenga conto, comunque, che trattasi di affrancazione di livello;
4) dichiarazione dell'enfiteuta inerente l'accettazione della valutazione riportata nella perizia anzidetta;
5) copia autenticata delle ricevute comprovanti il regolare pagamento dei canoni enfiteutici relativi ai terreni da affrancare (almeno degli ultimi 10 anni), ovvero dichiarazione del Comune dell'avvenuto pagamento del canone negli ultimi 10 anni;
6) istanza del Sindaco, richiedente l'avvio della procedura di affrancazione;
7) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
8) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
9) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area,
10) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
11) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
12) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Rinnovo comitati amministrazione separata dei beni civici.
Convocazione comizi elettorali.

Per il rinnovo dei comitati di amministrazione separata dei beni di uso civico (beni frazionali) e alla conseguente convocazione dei comizi elettorali è necessario avviare la procedura con almeno sei mesi di anticipo, questo affinché il Comune possa, dopo l'emanazione della D.G.R. e del successivo D.P.G.R., ottemperare a tutti gli obblighi di legge nei tempi dalla medesima previsti.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(1 copia)
1) Istanza del Sindaco;
2) deliberazione del Comune con l'indicazione della scadenza del Comitato e la data di indizione della giornata elettorale ai sensi art. n. 1 Legge 17.04.57 n. 278.

LEGITTIMAZIONI
La Legittimazione – art. 9 L. 1766/27 – è l’istituto attraverso il quale è possibile legittimare i possessi da parte di privati, senza titolo, di terre gravate da uso civico.
Per l’avvio del procedimento è indispensabile che siano presenti alcuni requisiti previsti dalla legge, quali:
- che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni vincolati;
- occupazione di durata almeno decennale
- presenza di migliorie permanenti e sostanziali, oltre che razionale coltivazione del fondo stesso;
E’ possibile, contestualmente al procedimento di legittimazione, procedere con l’affrancazione, mediante il pagamento del canone di affrancazione, diversamente, su istanza del privato, è possibile l’imposizione di un canone annuo enfiteutico, la cui affrancazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile (artt. 957 e succ.).
Il Decreto-Legge 04 agosto 1993 n. 272 convertito con L. 491 del 04 dicembre 1993 ha ultimato il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di usi civici, residuali al Ministero dell’Agricoltura a seguito di quanto già trasferito con i D.P.R. 11/72 e 616/77, quali per esempio la competenza “istruttoria” relativa alla legittimazione di possessi abusivi, per le quali in precedenza veniva richiesta alla Regione la sola espressione di “intesa.
Il provvedimento regionale conseguente resta, però, soggetto all’approvazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Comune che a seguito di verifica demaniale, riscontra l’occupazione abusiva di terreni del demanio collettivo deve provvedere (attraverso il C.T.U. incaricato dalla Regione all’accertamento generale dei terreni comunali vincolati o attraverso un C.T.U espressamente incaricato dalla Regione) alla redazione di un progetto di legittimazione sulla base dello schema allegato alla presente scheda, contenente tutte le informazioni inerenti le generalità del possessore, il tipo di coltura in essere all’atto della redazione del progetto, la posizione catastale, le coerenze, il valore venale del fondo, nonché il canone annuo da imporsi ed il capitale di affrancazione. Dovranno anche essere quantificate economicamente le opere di miglioria effettuate e presenti sul fondo.

Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:
(tutta la documentazione va presentata in n° 3 copie)
1) progetto di legittimazione (come da prospetto allegato alla presente);
2)estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
3) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
4) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
5) relazione sull'attuale destinazione d'uso delle aree, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale delle aree stesse e del loro intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa.