USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Decreto del Presidente della Repubblica 616 del 24 luglio 1977
Art. 66. Agricoltura e foreste.
Le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste concernono: le coltivazioni
della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i
soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e
la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei
patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti
agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli
interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di
divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di
ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico
oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica
integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e
riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e
l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli
operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di
incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la
lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli
animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti
comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al
riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche
provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici,
allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di
uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori
per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.
Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo
Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal
regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n.
1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16
marzo 1931, n. 377.
L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, é
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché
le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che
attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate
Art. 78. Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni
amministrative in materia di:
a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio
Art. 100. Pesca nelle acque interne.
Le funzioni amministrative relative alla materia pesca nelle acque interne concernono la
tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della
licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e
l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello
Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale.
Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così
come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio
dell'amministrazione provinciale.