USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1910 del 07 gennaio 2001
"Nuove disposizioni in materia di usi civici "
Premesso che:
- circa il 70% dei Comuni piemontesi risultano possedere nei loro comprensori beni gravati dal
vincolo di uso civico e/o demani collettivi;
- molti Comuni in questi ultimi anni - a seguito della vasta opera di sensibilizzazione svolta da
questa Amministrazione, anche in considerazione della entrata in vigore della L. 431/85 e del
D.Lgs. 490/99, T.U. in materia di tutela di beni ambientali che all'art. 146 lett. H ricomprende i
beni soggetti ad usi civici - hanno provveduto ad effettuare l'accertamento relativo alla presenza
del vincolo sui propri territori ed all'attuale stato di occupazione degli stessi.
- essendosi evidenziate, dagli accertamenti di cui sopra, consistenti situazioni di occupazioni,
avvenute nel corso degli anni, non legittime in quanto avvenute difformemente alla normativa
vigente;
- tale situazione, se non viene riesaminata, non consente da parte dei Comuni una corretta gestione
del proprio territorio e da parte di questa Amministrazione una puntuale programmazione degli
interventi sul territorio regionale
- in materia di usi civici la normativa di riferimento è la L. 16.6.1927 n. 1766 e suo regolamento
attuativo - R.D. 26.2.1928 n. 332;
- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 4.3.97 questa Amministrazione Regionale ha
provveduto ad indicare criteri e indirizzi in materia;
- è in fase di predisposizione, da parte della Giunta Regionale, un disegno di legge che disciplini la
materia;
- nel corso di questi ultimi anni si è inoltre rilevato il notevole interesse da parte dei Comuni
piemontesi a voler attualizzare l'uso dei terreni del civico demanio;
- per garantire una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche sorte in materia a seguito di
quanto sopra esposto è indispensabile giungere ad una semplificazione dell'iter istruttorio ed
autorizzativo in materia, nonché provvedere, anche attraverso condizioni agevolate, a far si che i
Comuni abbiano un incentivo ad attuare quelle verifiche atte ad evidenziare eventuali situazioni di
illegittimità presenti sul territorio, ciò al fine di riportarle rapidamente alla legalità con beneficio
anche per le Amministrazioni Comunali stesse, che in questo modo potranno dar corso in tempi
brevi ai progetti, spesso caratterizzati da rilevanti ricadute occupazionali;
preso atto:
- che le criticità maggiori, rispetto ai tempi procedurali, sono rilevabili nei procedimenti relativi alle
conciliazioni stragiudiziali, alle affrancazioni dei canoni enfiteutici, alle alienazioni di beni civici
classificati ai sensi dell'art. 11 primo comma, lett. B della L. 1766/27 e, soprattutto, per quanto
attiene alle valutazioni di congruità delle perizie di stima prodotte dai Comuni e sottoposte a loro
volta alla valutazione degli uffici del territorio competenti per provincia;
- delle difficoltà segnalate da molti Comuni di individuare terreni di vaste estensioni sui quali
spostare il vincolo di uso civico, tolto da altri terreni gravati, rientranti nell'art. 11 primo comma,
lett. B della Legge 1766/27 (terreni che per la loro conformazione e ubicazione ben si prestano alla
realizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali, turistiche ecc.), per i quali già è prevista, dalla legge stessa, la possibilità di ripartizione o suddivisione in quote;
- che, per quanto attiene l'affrancazione del pagamento del canone di tipo enfiteutico, imposto con
ordinanza Commissariale di ripartizione (art. 13 Legge 1766/27), è molto complesso accertare, nella
maggioranza dei casi, fino a quale data gli assegnatari abbiano pagato i canoni imposti;
- che, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali (art. 29 Legge 1766/27) relative ad alienazioni
effettuate dai Comuni senza la preventiva autorizzazione (atti inficiati da nullità), si è rilevato che
le somme che i privati devono versare relativamente all'acquisto del bene gravato spesso risultano
molto onerose (soprattutto se è variata nel frattempo la destinazione d'uso, per esempio da
agricola a residenziale o industriale) anche in presenza di rivalutazioni economiche di quanto già
versato al Comune stesso all'atto del primo acquisto rivelatosi in seguito "nullo";
ritenuto, nello spirito sopra richiamato, di semplificazione delle procedure amministrative:
- che, per le affrancazioni dei canoni enfiteutici, così come previsto dalla Legge 1766/27, in presenza
dei requisiti prescritti (miglioramento del fondo e attuale coltivazione dello stesso) si possa
concludere l'istruttoria prevedendo il pagamento di un canone aggiornato relativamente alle ultime
10 annualità ed all'affrancazione, moltiplicando lo stesso canone aggiornato per 15;
- che, per le conciliazioni stragiudiziali è possibile, per incentivare i Comuni a regolarizzare
velocemente tali situazioni di illegittimità, prevedere una casistica di agevolazioni come di seguito
riportato:
1. per le nuove istanze di conciliazione con primo atto "nullo", registrato entro il 31/12/1999,
presentate entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente atto, un abbattimento dell'importo
dovuto del 65%;
2. per le istanze di conciliazione con primo atto "nullo" antecedente il 31/12/1999, già presentate
alla data di pubblicazione del presente atto, ma ancora in corso di istruttoria, un abbattimento
dell'importo dovuto del 32,5%;
3. per le istanze di conciliazione con primo atto "nullo" antecedente il 31/12/1999, già approvate
dalla Regione ma non ancora registrate (anche in caso di giudizi pendenti presso TAR o Presidente
della Repubblica previo impegno da parte del ricorrente al ritiro del ricorso), un abbattimento fino
al 32,5% sul valore indicato nell'autorizzazione con il limite di quanto già accettato dalle parti con
verbale di conciliazione;
- che le perizie di stima asseverate, prodotte dagli Enti istanti saranno sottoposte a verifica a
campione - per la cui definizione dei criteri procedimentali si provvederà con apposita
Determinazione Dirigenziale;
vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
vista la L. 431/85;
visto il D.lgs. n. 490/99;
richiamate le circolari regionali 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 4.3.97 sull'esercizio delle
funzioni riguardanti gli Usi Civici;
delibera
di incaricare la Direzione Patrimonio e Tecnico affinché, a far data dalla pubblicazione della
presente deliberazione vengano adottati i criteri esposti in premessa, relativamente agli iter
procedurali riguardanti le istanze presentate dai Comuni, inerenti la materia degli "Usi Civici";
di demandare, alla stessa Direzione, l'incarico di definire, con apposita Determinazione Dirigenziale,
la procedura relativa alla "campionatura" delle perizie da sottoporre alle valutazioni di congruità.
(omissis)