USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Legge regionale 17 del 8 luglio 1999
"Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo
rurale, caccia e pesca. "
Art. 2.
(Funzioni amministrative conferite alle Province)
1. E' trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove
aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della
produzione nonché della trasformazione aziendale;
b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di
formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati,
compresi i necessari supporti a livello provinciale;
e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per
quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;
g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti
comunitari e nazionali;
i) interventi per la gestione di quote di produzione;
l) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali
e regionali;
n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle
norme sulla riproduzione nel settore equino;
p) interventi relativi all'attività agrituristica;
q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.
2. E' attribuito alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della l. 142/1990, l'esercizio delle seguenti
funzioni amministrative:
a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle
Comunità montane se in territorio montano;
b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal
piano faunistico regionale;
c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e
regionali, compreso il rilascio di attestati;
d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito
il parere delle Comunità montane se in territorio montano;
e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico,
per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura
agricola in risaia;
f) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;
g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b), della
legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio)
h) attività di promozione faunistica.
3. E' inoltre delegato alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura,
compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore
agricolo;
b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da
regolamenti comunitari;
c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli
funzionali;
d) commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in
materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
agrari);
e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.