USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Legge regionale n. 22 del 5 dicembre 2007
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie. "
Art. 19
(Modifiche della l.r. 9/2007)
1.
I commi 1 e 2 dell' articolo 60 della l.r. 9/2007 sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d'origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d'origine, purchè autorizzate, ancorchè l'autorizzazione temporanea risulti scaduta.
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l'uso civico stesso.
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