USI CIVICI


Documentazione inerente gli usi civici >>>

Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007

"Legge finanziaria per l'anno 2007."

Art. 60
(Delega ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine.
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l'ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.
3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.
4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.

Art. 61
(Sostituzione dell' articolo 20 della l.r. 14/2006)
1. L' articolo 20 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
" Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell'80 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo. "