USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006
"Legge finanziaria per l'anno 2006."
Art. 20
(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)
1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 1999, si dispone che sia previsto un abbattimento del 95 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.