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Deliberazione della Giunta Regionale n. 45-1880 del 28 dicembre 2000

la Giunta regionale, unanime,
delibera
di approvare le modalità per l’attuazione, per l’anno 2001, della legge regionale 8 luglio 1999, n.17, secondo quanto contenuto nei documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1, allegato 2).
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto.
(omissis)

Allegato 1
L. R. 10 LUGLIO 1999, N. 17
“RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  IN MATERIA DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, SVILUPPO RURALE,CACCIA E PESCA”
MODALITA’ DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2001
INDICE
I - SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE
- fondi regionali
- fondi statali
- fondi comunitari
- riepilogo fondi 2001
II - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E PERENTI - ATTIVITA’ STRALCIO
III - TRASFERIMENTI DI CASSA
IV - RECUPERI E RESTITUZIONI
V - RESOCONTI E MONITORAGGI
VI - METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI (POP 2001)
VII - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO
VIII - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
IX - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE UMANE

I.  SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE
Ai sensi dell’art.10 della l.r.17/1999 e dell’art.10 della l.r.34/1998, relativamente alle spese per l’anno 2001,  per l’esercizio delle funzioni conferite sono state quantificate, di norma,  sulla base della spesa storica 96-98, le somme oggetto di trasferimento, nella misura pari a quella dell’anno 2000;
Per gli anni successivi si fa riserva di procedere ad una nuova quantificazione ed a determinare i relativi criteri e parametri oggettivi per il riparto, tenuto anche conto dello stato dell’efficienza delle gestioni, come previsto dal comma 3. dell’articolo 10 della L.17/99.
Le risorse finanziarie relative al conferimento possono essere distinte in fondi regionali, nazionali e comunitari.

FONDI REGIONALI
I fondi di provenienza regionale sono assegnati agli Enti locali per le finalità previste dalle leggi regionali stesse, con gli adeguamenti agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato in agricoltura recepiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 52-1001 del 2 ottobre 2000 per gli aiuti strutturali e con successive deliberazioni per gli altri aiuti.
E’ possibile distinguere due tipologie:
leggi con finalità generali che prevedono una molteplicità di interventi (vedasi L.R.63/1978);
leggi con finalità specifiche che prevedono uno o comunque pochi interventi.


Leggi con finalità’ generale
LR 63/1978 - Il fondo da trasferire è quantificato per l’anno 2001 in lire 6.450.000.000.
Relativamente all’anno 2001 e successivi, i pagamenti (erano stimati in Lire 3.000.000.000 per l’anno 2000), relativi a contributi finalizzati all’attività dei Centri di Assistenza Tecnica Aziendale e Contabile gestiti dagli Enti di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole, saranno a carico della misura L del PSR 2000-2006 e saranno effettuati nel rispetto delle procedure del PSR e del bando della misura in questione dall’Organismo pagatore.
Resta ferma per le Province la competenza relativa alle verifiche ed ai controlli sull’attività dei CATAC.
La Regione provvederà direttamente al pagamento del saldo dell’attività 2000.

La somma di lire 6.450.000.000, viene ripartita tra le Province sulla base dei seguenti parametri:
- quota di base in parti uguali - peso 10%
- numero aziende (iscrizioni CCIAA 1999) - peso 30%
- valore aggiunto (Istituto Tagliacarne 1997) - peso 30%
- giovani occupati in agricoltura (Censimento popolazione 1990) - peso 20%
- SAU Montagna (Censimento agricoltura 1991) - peso 10%.
Gli Enti nell’ambito dei Programmi Operativi (POP 2001) individuano gli interventi da finanziare.
Sono consentite variazioni compensative dopo l’approvazione dei POP, previa comunicazione all’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca (Direzione Programmazione e Valorizzazione, Settore Programmazione). Nuovi interventi da inserire dopo l’approvazione dei POP saranno consentiti con deliberazione di variazione della Giunta Regionale.

Leggi ed interventi con finalità’ specifiche

LR 87/1996 - Il fondo da trasferire è finalizzato alle spese per la collaborazione in atto  con le Organizzazioni professionali agricole ai fini dello svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati (vedi art.2, comma 3, lett.a) della l.r.17/1999). Lo stanziamento previsto è pari a lire 278.000.000.
Il riparto viene effettuato alle Province sulla base del numero delle verifiche presentate dagli utenti di motore agricoli nella singola provincia tramite le Organizzazioni professionali e di categoria (fonte statistica: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - dati riferiti al 2000). Il trasferimento di cassa terrà conto di eventuali economie sui trasferimenti per l’anno 2000.

LR 63/1995 - DPR 1255/1968 - Il fondo da trasferire è quantificato in lire 400.000.000 ed è finalizzato al finanziamento di corsi di formazione per il rilascio e/o rinnovo dei patentini per l’acquisto dei presidi fitosanitari (vedi art.2, comma 1, lett. n).
Il riparto viene effettuato alle Province per il 20% in parti uguali fra le Province e per l’80% in base al numero dei patentini rilasciati nella singola provincia (fonte statistica: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - dati riferiti alla media 1994-1999)

LR 20/1998< - interventi per l’apicoltura - Il fondo da trasferire è quantificato in  lire 500.000.000. Il riparto avviene nei confronti delle Province con i seguenti criteri:
10% suddiviso in parti eguali
90% in base al n. di alveari presenti nella singola provincia (fonte statistica: Regione Piemonte - Assessorato Sanità - dati riferiti al 1999)

LR 70/1996 - norme relative alla caccia - Il fondo individuato è di lire 300.000.000.
Il riparto alle Province avviene con il seguente criterio:
- 10% suddiviso in parti eguali;
- 90% sulla base della superficie agrosilvopastorale (fonte statistica: ISTAT, Censimento 1991- elaborazione dati)

LR.63/1978 - art.48 - Interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale relativamente alle zone montane. La Regione da anni concede contributi alle Comunità Montane per tale attività. Per l’anno 2001 verrà assicurato il finanziamento pari a lire 1.500.000.000. Il riparto verrà effettuato dall’Assessorato Economia montana e foreste.

LR 63/1978 - art.31 - Interventi relativi alle infrastrutture rurali nelle zone montane.  Per l’esercizio di tali funzioni è prevista la somma di lire 1.000.000.000, il cui riparto verrà effettuato sulla base di un programma finalizzato. Il riparto verrà effettuato dall’Assessorato Economia montana e foreste.

LR 63/1978 - art.56 - Ripristino ed altri interventi per zone non delimitate a seguito di avversità - Il fondo individuato, con riferimento alla spesa storica, è di lire 500.000.000. Tale fondo sarà ripartito in relazione agli eventi calamitosi, sulla base dei danni intervenuti.

FONDI STATALI

L.752/1987 - art.4 - Si tratta di un fondo (quantificato inizialmente in lire 7.000.000.000), finalizzato all’erogazione di contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori ai fini della vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali (vedi art.2, comma 3., lett.c).
In via provvisoria, in attesa della definizione del DPCM di trasferimento di ulteriori risorse in attuazione del d.lgs. 143/97 e stanziate sull’articolo 3 della L. 499/99, l’erogazione dei contributi alle APA è effettuata anche per il 2001 dalla Regione.
La Regione provvederà ugualmente alla liquidazione dei saldi sulle attività 2000 e anni precedenti.
Resta ferma da parte delle Province la competenza ad effettuare le verifiche ed i controlli sulle attività svolte dalle APA.
In preparazione al trasferimento da effettuarsi dal 1° gennaio 2002, viene istituito un gruppo di lavoro tecnico misto Assessorato Agricoltura-Province per l’approfondimento normativo e procedurale e la predisposizione di idonee proposte.

L.206/1997 - Il fondo finalizzato all’erogazione di contributi per la lotta alle infezioni di sharka sulle drupacee, sarà ripartito, sulla base dei danni intervenuti e in relazione alle effettive assegnazioni.
Inizialmente nel 2001 verrà ripartito lo stanziamento di Lire 83.786.563 già assegnato alla Regione Piemonte, da trasferirsi alla Provincia di Cuneo.

L.578/1996 - Si tratta di un fondo, finalizzato all’attuazione di un programma di assistenza tecnica in zootecnia, assegnato nell’ambito dei Programmi Interregionali Cofinanziati, per il quale è incerta la prosecuzione nel 2001 e anni successivi.
In via provvisoria, per il 2001 i pagamenti saranno ancora effettuati dalla Regione. Resta ferma da parte delle Province la competenza circa i controlli sul territorio.

L.185/1992 - Si tratta di fondi finalizzati ai ripristini delle strutture aziendali ed infrastrutture, nonché agli altri interventi previsti dalla legge, a seguito di avversità atmosferiche e calamità naturali.
Il fondo non quantificabile sarà ripartito in occasione degli eventi in relazione alle assegnazioni.
Ugualmente vale per il pronto intervento e i ripristini a seguito dei danni causati dall’evento alluvionale del 13-17 ottobre 2000.

L.423/98 - fondi zootecnia per la messa a norma di allevamenti da latte: trattasi di Lire 6.450.000.000 ripartibili sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione n. 36-1087 del 16 ottobre 2000.

REG.270/79 – L.R. 63/78 – Divulgazione agricola: Lire 400.000.000
 Il riparto avviene nei confronti delle Province con i seguenti criteri:
- 20% suddiviso in parti eguali
- 80% in base ai programmi di assistenza alla gestione finanziati nel 2000.

FONDI COMUNITARI

REG.CE 1257/1999 - Fondo, finalizzato all’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale. Tali risorse saranno erogate attraverso un organismo pagatore (AGEA sicuramente fino al 15/10/2002 e successivamente dall’Organismo Pagatore Regionale di cui al DDL 84/2000, se istituito) e quindi non transiteranno nel bilancio regionale e conseguentemente non potranno essere ne assegnate ne trasferite ai bilanci degli enti delegati.
Per alcune misure interessate al conferimento di funzioni le previsioni finanziarie contenute nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 verranno ripartite agli degli enti delegati, sulla base di parametri oggettivi.

REG.CE 1221/97-Azioni B3 e C2-Apicoltura. Le Province raccoglieranno le domande delle aziende del comparto  per l’acquisizione di attrezzature (arnie, materiali per il nomadismo) e invieranno le liste di pagamento all’Assessorato Agricoltura che provvederà alla trasmissione ad AGEA per l’erogazione diretta dei contributi ai beneficiari.


II.GESTIONE RESIDUI PASSIVI E PERENTI - ATTIVITA’ STRALCIO

I pagamenti riguardanti residui passivi conseguenti ad impegni assunti dai Settori Territoriali dell’Agricoltura entro il 31 dicembre 1999 sono effettuati dagli uffici delle Province, quale attività stralcio regionale.
I pagamenti riguardanti fondi perenti conseguenti ad impegni assunti dai Settori Territoriali dell’Agricoltura entro il 31 dicembre 1999 saranno effettuati dagli uffici delle province, nell’ambito dell’attività stralcio.
La consistenza degli importi perenti verrà verificata annualmente tra la Regione e la Provincia; la verifica sulla consistenza al 31/12/2000 sarò effettuata entro il 28 febbraio 2001.
Copia dei rendiconti periodici degli uffici delle Province relativi alla gestione stralcio, approvati dalle Province stesse, saranno trasmessi alla Regione.
La Regione provvede ad effettuare i pagamenti conseguenti ad impegni assunti dai Settori Centrali entro il 31 dicembre 1999, anche se riferiti a funzioni assegnate agli enti locali con la l.r.17/1999.
La Regione provvede inoltre ad effettuare integrazioni di impegni e pagamenti finalizzati al ripristino di infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali, avvenute prima del 31 dicembre 1992, limitatamente a domande presentate ai Settori centrali entro il 31 dicembre 1999.
La Regione provvede al pagamento del concorso negli interessi conseguente ad impegni assunti dai Settori Territoriali dell’Agricoltura entro il 31 dicembre 1999, sulla base delle richieste degli istituti di credito, accompagnate dalla dichiarazione di conformità degli uffici delle Province.
Per quanto riguarda il concorso negli interessi attualizzati per prestiti quinquennali, con riferimento al comma 1, lett.i) dell’art.6 della l.r.17/1999, rimane in vigore la convenzione in atto tra la Regione e gli  Istituti esercenti il credito. Alla concessione e liquidazione del concorso negli interessi provvederanno gli uffici delle Province, utilizzando eventualmente una quota delle risorse assegnate con finalità generale; comunque la Regione provvederà a rimborsare alle Province tali oneri entro 30 giorni dall’avvenuta rendicontazione.
Per il pagamento del concorso negli interessi e mutui di soccorso con provvedimenti emessi dai Settori Territoriali dell’Agricoltura entro il 31 dicembre 1999 e successivamente dagli uffici delle Province, la Regione provvederà, sulla base delle richieste degli istituti di credito accompagnate dalla dichiarazione di conformità degli uffici delle Province.
A partire dal 1° gennaio 2001 i pagamenti della gestione stralcio relativi ad interventi previsti dal Regolamento 950/97 e precedenti sono stati inseriti fra le misure in corso del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e saranno a carico del PSR.
Sulla base delle prime indicazioni di AGEA i pagamenti per l’anno finanziario FEOGA 2001 (che termina per i pagamenti AGEA il 15 ottobre 2001) potranno ancora essere effettuati a livello locale (Regione ed Enti delegati) con richiesta di rimborso della Regione mediante invio di liste entro il 31 agosto 2001.
Per i pagamenti che matureranno da settembre 2001, le Province trasmetteranno all’Assessorato periodicamente le liste di liquidazione con la documentazione di supporto che sarà richiesta da AGEA. L’Assessorato provvederà all’inoltro del materiale di liquidazione all’AGEA e successivamente a comunicare alle Province l’avvenuta erogazione da parte di AGEA.

III - TRASFERIMENTI DI CASSA

Per i fondi regionali: contestualmente all’approvazione della presente deliberazione di riparto fondi, saranno individuate somme da trasferire alle singole Province. La Regione entro il 30/4 corrisponderà alle Amministrazioni Provinciali un anticipo del 50% dell’assegnazione della spesa corrente. Il saldo verrà corrisposto entro il 31/10.
I versamenti, in conto capitale, saranno effettuati sulla base delle richieste di erogazione della spesa presentate dalle Province e debitamente motivate.
Per il fondo a finalità generale della L.R. 63/78 che prevede interventi misti, la Regione entro il 30/4 corrisponderà alle Amministrazioni Provinciali un anticipo del 50% dell’assegnazione e per il restante 50% successivamente sulla base delle richieste di erogazione della spesa presentate dalle Province e debitamente motivate
Per i fondi statali il trasferimento di cassa avverrà in coerenza con i trasferimenti statali.
Per i residui passivi ed i perenti il trasferimento di cassa verrà effettuato sulla base di specifiche richieste e segnalazioni, debitamente motivate. La consistenza degli importi perenti verrà verificata annualmente fra Amministrazione regionale e Uffici delle Province.
Per le liquidazioni in conto residui passivi e perenti su domande approvate sul Regolamento CE 950/97 e precedenti, a partire dal 1/7/2001 sui capitoli nn. 13140, 21032, 21033, 21090, 21100, 21120, 21132, 21135, 21136, 21137, 21138, 21605, 21740 e 21741 non vi sarà più a partire dell’1/1/2001 alcun trasferimento di cassa alle Province. Le somme trasferite e non erogate e rendicontate dalle Province entro il 31/8/2001 dovranno essere restituite alla Regione mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino con causale “Restituzione somme non erogate sul REG.CE 950/97”.
Per le spese di funzionamento la Regione entro il 31/1/2001 corrisponderà un anticipo del 20%; il saldo verrà corrisposto entro il 31/7/2001.

IV. RECUPERI E RESTITUZIONI

RECUPERI (GESTIONE STRALCIO)

Qualora l’Amministrazione Provinciale, con motivato provvedimento, disponga la revoca e la restituzione di  un contributo  concesso, il beneficiario deve restituire le somme entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino con la causale “Recupero somme erogate – (riferimento legislativo)”.
Copia del provvedimento di revoca, che dovrà indicare tra l’altro, gli estremi della determinazione regionale di assegnazione; il numero del capitolo regionale di spesa e l’anno, dovrà essere inviato all’Assessorato Agricoltura (Settore Avversità Atmosferiche per la L.185/92 e per altro  Settore Programmazione) e all’Assessorato Bilanci - Settore Entrate.

RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE (GESTIONE STRALCIO).

Nella eventualità che alcune somme, relative ai trasferimenti  di cassa effettuati dalla Regione per la “gestione stralcio”, rimangano non erogate a seguito di ulteriore accertamento di economie o per altri motivi, è prevista la restituzione delle stesse, a scadenza quadrimestrale (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre), mediante versamento alla Tesoreria Regionale - REGIONE PIEMONTE sul c/c corrente bancario n. 10/395258 - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Via Garibaldi, 2, Torino - codice ABI 01025 - CAB. 01100 con la causale del versamento.
Gli Uffici Provinciali dovranno fornire all’Assessorato Agricoltura (Settore Avversità Atmosferiche per la L.185/92 e per altro  Settore Programmazione) e all’Assessorato Bilanci - Settore Entrate un elenco con le seguenti indicazioni:
numero e data della determinazione regionale di trasferimento di cassa
numero e anno del capitolo regionale di spesa e di entrata e numero impegno
importo da restituire
Rientra nell’attività stralcio regionale, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 17/99, le procedure di recupero coatto di contributi concessi e poi revocati ad aziende agricole dai Settori Regionali Territoriali dell’Agricoltura prima del 31 dicembre 1999. Non si procede al recupero coatto dei fondi quando la cifra da recuperare è inferiore alle 500.000, in considerazione del superiore costo del recupero stesso. Relativamente a tali casi si procederà pertanto all’annullamento dell’accertamento in entrata.

V. RESOCONTI E MONITORAGGI

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 della L.R. 17/99 le Province e le Comunità Montane presenteranno entro il 28 febbraio 2001 la rendicontazione delle spese effettuate nell’esercizio 2000 sul Reg.CE n. 950/97 nonché consentiranno lo scarico dei dati (da parte del CSI-Piemonte o in proprio) necessari per tale rendicontazione e per il monitoraggio fisico.
Le Province e le Comunità Montane forniranno dati e informazioni per la effettuazione dei controlli e delle verifiche previsti in attuazione del REG.CE 2064/97 che saranno richiesti dalla Direzione Controllo di Gestione o da società da essa incaricata.
Le Province e le Comunità Montane presenteranno entro il 31 marzo 2001 un resoconto sull’esercizio nell’anno 2000 delle funzioni conferite comprensivo di monitoraggio fisico e finanziario sulla base di formulari e prospetti che saranno predisposti dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca concordati, per le materie di competenza, con l’Assessorato Montagna e Forestazione.
Resoconti e monitoraggi sull’utilizzazione di altri fondi statali e comunitari potranno essere oggetto di specifica richiesta da parte dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca e potranno comportare scarichi di dati dai sistemi informativi provinciali.

VI. METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI (POP 2001)

Gli interventi comportanti aiuti, previsti da normative regionali, pur avendo ricevuto l’approvazione da parte dell’Unione Europea al momento della promulgazione, devono rispettare i limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo recepiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 52-1001 del 2 ottobre 2000 per gli aiuti strutturali e con successive deliberazioni per gli altri aiuti.
Qualora per gli stessi interventi programmati esistano disponibilità finanziarie di provenienza nazionale e comunitaria, gli Enti devono utilizzare con priorità tali fondi.
Gli indirizzi programmatici approvati per l’anno 2001 sono contenuti nell’Allegato 2.
I POP 2001 dovranno essere presentati entro il 28 febbraio ed i rispettivi prospetti riepilogativi saranno approvati dalla Giunta Regionale il 31 marzo 2001.

VII. SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

La Regione assicura agli Enti locali destinatari delle funzioni di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 17/99 beni strumentali e risorse non inferiori a quelli da essa destinati per l’esercizio delle medesime, quantificabili queste ultime provvisoriamente  per l’anno 2001 in L. 4.588.000.000, così suddivise: alle Province piemontesi L. 4.138.000.000, alle Comunità Montane L. 450.000.000. Inoltre, verranno attribuite L. 256.000.000 per ammortamento annuale degli automezzi e delle apparecchiature in dotazione alle Province.
E’ riconosciuto inoltre un flusso aggiuntivo di lire 1.150.000.000 per le Province e di lire 400.000.000 per le Comunità Montane.
La somma di lire 1.150.000.000, destinata alle Province, verrà ripartita, a seguito  di un monitoraggio da svolgersi entro il 31 marzo 2001, con l’obiettivo di tendere al riequilibrio  delle risorse già riconosciute alle Province e di un eventuale compensazione per maggiori oneri sostenuti per le spese di funzionamento.
La somma complessiva di lire 850.000.000 destinata alle Comunità Montane verrà ripartita sulla base  di criteri concordati con la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane. Si fa riserva di  esaminare eventuali ulteriori esigenze finanziarie delle Comunità Montane, facendo ricorso a risorse aggiuntive da reperire nell’ambito degli stanziamenti afferenti all’Assessorato regionale alle Politiche per la montagna.

SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO

I costi relativi al software applicativo restano a carico della Regione per l’anno 2001. Gli enti delegati possono a proprio carico sviluppare procedure informatiche personalizzate, fermo restando l’obbligo di concordare con la Regione sistemi di interscambio dati, necessari per alimentare la basi dati comuni, attraverso cui vengono svolte le funzioni di coordinamento e di controllo.
Restano a carico della Regione i costi di manutenzione dell’hardware ceduto fino alla definizione del passaggio di proprietà e comunque non oltre il 19 dicembre 2001.

PERSONALE

Dall’1.1.2001, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 34/98, saranno trasferiti congrui fondi agli Enti locali, presso i quali la spesa sarà a carico. Per alcune situazioni sottodimensionate viene assicurato alle Province un flusso finanziario pari a L. 1.174.000.000; inoltre, per il personale addetto alle funzioni conferite cessato nel corso dell’anno 2000, verranno attribuite L. 612.000.000; entrambe le somme sono già comprese nell’importo provvisoriamente determinato per le Province.

VIII. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI

Le autovetture e i fax saranno trasferiti definitivamente agli Enti locali a far data dall’1.1.2001, e comunque all’effettivo trasferimento del personale regionale ai ruoli provinciali; le fotocopiatrici, alla stessa data, saranno restituite alla Regione, in quanto beni non di sua proprietà.
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 34/98, per i beni del patrimonio regionale assegnati e già in uso alle Province si provvederà alla loro identificazione al momento della reciproca sottoscrizione di appositi verbali di consegna dei beni trasferiti non oltre il 30.6.2001.

IX. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE UMANE

Il personale regionale assegnato funzionalmente agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite a decorrere dal 1° gennaio 2000 e attualmente in servizio, viene trasferito agli stessi enti locali con appositi specifici provvedimenti dirigenziali a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 della L.R. 34/98, unitamente alla quota parte degli stanziamenti di bilancio relativi agli oneri stipendiali riferiti al trattamento economico in godimento alla data del 31.12.2000.
Saranno altresì a carico dell’amministrazione regionale fino alla data del 31.12.2000 gli oneri derivanti dalle applicazioni contrattuali, nazionali e decentrate, aventi effetto antecedente la data del 1° gennaio 2001.
Le modalità e i termini di corresponsione dei compensi una tantum per l’incentivazione alla mobilità previsti dalla normativa vigente vengono definite con successivo atto.
L’Amministrazione regionale trasferisce agli enti destinatari le schede anagrafiche degli stipendi e gli stati matricolari entro il 31.12.2000; i fascicoli del personale, i dati relativi alla situazione di assenze contrattuali relative all’anno 2000 entro il primo trimestre 2001.
I modelli 98.2 e i modelli 350/P relativi ai trattamenti  di quiescenza e previdenza saranno trasmessi entro la fine del 2001. Per eventuali cessazioni che dovessero verificarsi nel corso del 2001, i suddetti modelli, su richiesta, saranno tempestivamente trasmessi.

Allegato 2

L.R. 17/99 - PROGRAMMI OPERATIVI PROVINCIALI PER L’ANNO 2001
METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE

PREMESSA

L’articolo 10, comma 5, della L.R. 17/99 prevede che le Province, sulla base del riparto anche se provvisorio effettuato dalla Giunta regionale, provvedano a formulare programmi operativi annuali.
Tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione, a seguito particolarmente dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 che ha assorbito prioritariamente l’attività degli uffici regionali e degli enti delegati, si ripropone con adeguamenti lo schema semplificato già adottato per l’anno 2000 con la precedente deliberazione n. 40-29312 del 7/2/2000.
I Programmi Operativi per l’anno 2001 saranno presentati dalle Province; nel documento che verrà predisposto, le Province sono invitate a ricomprendere e descrivere in sintesi le proposte programmatiche delle Comunità Montane che insistono sul loro territorio.
I contenuti del Programma Operativo Provinciale per l’anno 2001 (POP2001) previsti sono:
1. Descrizione della situazione a fine 2000 dell’agricoltura e delle aree rurali.
2. Descrizione delle strategie e delle priorità dello sviluppo rurale (anche sulla base di studi preparatori e di eventuali programmi di sviluppo recentemente predisposti e/o adottati).
3. Raccordo con il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 118 - 704 del 31/7/2000.
4. Relazione programmatica sulle priorità di utilizzo delle assegnazioni disposte con la presente deliberazione.
5. Descrizione di altre misure a favore del settore agricolo.
6. Stato al 31/12/2000 della gestione delle assegnazioni disposte con la deliberazione n. 30-28905 del 13/12/2000.
7. Stato al 31/12/2000 della Gestione stralcio

1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE A FINE 2000 DELL’AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI

Descrivere brevemente con l’ausilio di dati quantificati la situazione esistente a fine 2000 evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze (comprese la natura e l’entità degli svantaggi relativi all’attività agricola nelle zone svantaggiate) e le potenzialità di sviluppo rurale.
La descrizione riguarda la produzione agricola, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, i servizi alle imprese, nonché, in modo sintetico, l’economia rurale (sistemi produttivi agricoli, distretti agricoli ed agroindustriali, filiere territoriali, aspetti demografici ed occupazionali, stato dell’ambiente e forestazione). La descrizione deve essere sinteticamente articolata a livello di Comunità Montana.

2. DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE, DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA’ DELLO SVILUPPO RURALE

Descriverli in modo sintetico tenuto conto da un punto di vista generale:
* del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 118 - 704 del 31/7/2000;
* della proposta di Programma Regionale Leader Plus 2000-2006 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 36 - 1256 del 6/11/2000
e tenuto conto da un punto di vista locale:
* della situazione dell’agricoltura e delle aree rurali descritta al paragrafo 1;
* dell’eventuale Piano territoriale provinciale;
* dell’eventuale Piano di sviluppo agricolo o rurale provinciale (da allegare, anche se solo in fase di proposta);
* dei patti territoriali agricoli o generalisti approvati e finanziati dal Ministero del Bilancio;
* di eventuali piani o documenti programmatici delle Comunità Montane per le Province che hanno Comunità Montane sul proprio territorio, specificare quale è la situazione della programmazione locale ai sensi degli articoli 26-28 della L.R. 16/99 (piani di sviluppo di CM approvati, presentati e in corso di approvazione, ecc.).

3. RACCORDO CON IL PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2000-2006

Il raccordo programmatico per l’anno 2001 è rinviato ad indicazioni metodologiche puntuali che la Regione formulerà dopo la definizione delle procedure per le misure del PSR per le quali saranno previsti emissioni di bandi e indicazioni di priorità da parte degli enti delegati.

4. RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI PER L’ANNO 2001

Tenuto conto delle strategie, degli obiettivi e delle priorità descritte nel precedente paragrafo 2, indicare nelle tabelle che saranno inviate dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca le previsioni di utilizzazione dell’assegnazione per le finalità generali sulla L.R. 63/78.
Per ciascuna previsione di utilizzazione e per le assegnazioni per finalità specifiche, nonché per i fabbisogni segnalati, fornire una descrizione sintetica su: situazione delle eventuali domande giacenti (numero, importo), iniziative o domande che si prevede di finanziare (con quantificazione fisica), eventuali priorità di utilizzo, altre considerazioni giudicate importanti.
L’attuazione degli interventi riconducibili agli investimenti nelle aziende agricole deve seguire la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 52-1001 del 2 ottobre 2000 “Adeguamento dei regimi di aiuto riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con riferimento agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo”; per gli altri regimi di aiuto è in via di predisposizione il provvedimento di adeguamento che sarà adottato dalla Giunta Regionale entro fine gennaio 2001.

5. DESCRIZIONE DI ALTRE MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO

Descrivere eventuali altre misure a favore del settore agricolo e dello sviluppo rurale finanziate con stanziamenti propri sul Bilancio di previsione della Provincia e delle Comunità Montane per l’esercizio 2000.
Indicare anche eventuali misure finanziate localmente da altri enti a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Camere di Commercio, ecc.).

6. ALTRE INDICAZIONI

Il POP può indicare ed evidenziare anche interventi di competenza regionale la cui attuazione costituisca fattore importante per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi del POP.

7. GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE PER L’ANNO 2000

Fornire lo stato di erogazione al 31/12/2000 delle somme assegnate per l’anno 2000 con la deliberazione n. 30-28905 del 13/12/2000 sulla base di apposito prospetto che sarà trasmesso dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.

8. GESTIONE STRALCIO

Sulla gestione stralcio:
a) Fornire una previsione delle liquidazioni prevedibili per il 2001 di pratiche approvate entro il 31/12/1999 dagli STA, indicando eventuali problemi e considerazioni.
b) Per le assegnazioni disposte entro il 31/12/1999 e non ancora utilizzate entro tale data con emissione di provvedimenti concessivi da parte degli STA fornire le medesime descrizioni e notizie richieste nella relazione programmatica sulle risorse nuove assegnate.
c) Fornire lo stato di erogazione al 31/12/2000 delle somme trasferite sulla base di apposito prospetto che sarà trasmesso dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.