USI CIVICI
Documentazione inerente gli usi civici >>>
Legge 278 del 17 aprile 1957
"Costituzione Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali."
Articolo 1.
All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini
abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno,
dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura
in carica quattro anni.
Articolo 2
Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta
provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio
decreto, gli elettori di cui all'art. 1. Ogni elettore vota per quattro candidati. Con lo stesso decreto,
il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle
elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle
operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare
svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei
Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Articolo 3
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I
sezione, quando sono costituite due o più sezioni. Sono eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.
Articolo 4
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della
proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto
della Provincia. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio
comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale
avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere
presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203,
modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136. Il sindaco convoca gli eletti entro trenta
giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del
Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più
anziano di età.
Articolo 5
E' abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.