PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - NORMATIVA


Servizi di progettazione e direzione lavori, pratiche edili ed urbanistiche >>>

Legge 13 del 9 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I progetti relativi alla costruzione di  nuovi  edifici,  ovvero
alla ristrutturazione di  interi  edifici,  ivi  compresi  quelli  di
edilizia   residenziale   pubblica,   sovvenzionata   ed   agevolata,
presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche  previste  dal
comma 2. 
  2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  il
Ministro  dei  lavori  pubblici  fissa   con   proprio   decreto   le
prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire   l'accessibilita',
l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 
  3. La progettazione deve comunque prevedere: 
    a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione  di  meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; 
    b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle  singole
unita' immobiliari; 
    c) almeno un accesso in piano, rampe prive di  gradini  o  idonei
mezzi di sollevamento; 
    d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre  livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale  raggiungibile
mediante rampe prive di gradini. 
  4. E' fatto obbligo di allegare al progetto  la  dichiarazione  del
professionista  abilitato  di  conformita'   degli   elaborati   alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge. 
                               Art. 2. 
  1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli   edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le    barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della  legge  30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  nonche'  la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei  ciechi  all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del  condominio,
in prima o in  seconda  convocazione,  con  le  maggioranze  previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. 
 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o  non  assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo  del  codice
civile, possono  installare,  a  proprie  spese,  servoscala  nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono  anche  modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine  di  rendere  piu'  agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. 
  3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo  comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile. 
                               Art. 3 
 
   1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere  realizzate  in
deroga alle norme sulle distanze previste  dai  regolamenti  edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni  o
di uso comune a piu' fabbricati . 
  2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui  agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno  spazio
o alcuna area di proprieta' o di uso comune. 
                               Art. 4. 
  1. Per gli interventi di cui all'articolo  2,  ove  l'immobile  sia
soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, le regioni, o le autorita' da esse  subdelegate,  competenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo  7  della  citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione  della  domanda,  anche  impartendo,  ove   necessario,
apposite prescrizioni. 
  2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1  equivale  ad
assenso. 
  3. In caso di diniego, gli  interessati  possono,  entro  i  trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. 
  4. L'autorizzazione puo' essere negata solo ove non  sia  possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. 
  5. Il diniego deve essere  motivato  con  la  specificazione  della
natura e della serieta'  del  pregiudizio,  della  sua  rilevanza  in
rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con  riferimento  a
tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato. 
                               Art. 5. 
  1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la  notifica
ai sensi dell'articolo 2 della legge 1› giugno 1939, n.  1089,  sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo  13  della  predetta
legge la competente  soprintendenza  e'  tenuta  a  provvedere  entro
centoventi  giorni   dalla   presentazione   della   domanda,   anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5. 
                               Art. 6. 
  1. L'esecuzione delle opere edilizie  di  cui  all'articolo  2,  da
realizzare nel rispetto delle norme  antisismiche  e  di  prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non e'  soggetta  all'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 
  2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e  dell'invio  del  progetto
alle competenti autorita', a  norma  dell'articolo  17  della  stessa
legge 2 febbraio 1974, n. 64. 
                               Art. 7. 
  1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2  non  e'
soggetta  a  concessione  edilizia  o  ad  autorizzazione.   Per   la
realizzazione delle opere interne,  come  definite  dall'articolo  26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente  all'inizio  dei
lavori, in  luogo  di  quella  prevista  dal  predetto  articolo  26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a  firma  di  un
professionista abilitato. 
  2. Qualora le opere di  cui  al  comma  1  consistano  in  rampe  o
ascensori  esterni  ovvero  in  manufatti  che  alterino  la   sagoma
dell'edificio,    si    applicano    le     disposizioni     relative
all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto  1978,
n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                               Art. 8. 
  1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative  alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge,  e'  allegato
certificato  medico  in  carta   libera   attestante   l'handicap   e
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di   notorieta',   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  dalla  quale
risultino  l'ubicazione  della   propria   abitazione,   nonche'   le
difficolta' di accesso. 
                               Art. 9 
 
   1. Per la realizzazione di  opere  direttamente  finalizzate  al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi  contributi
a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2.  Tali  contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio,
al centro o istituto o al portatore di handicap  . 
  2.  Il  contributo  e'  concesso  in   misura   pari   alla   spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a  lire  cinque  milioni;  e'
aumentato  del  venticinque  per  cento  della  spesa  effettivamente
sostenuta per  costi  da  lire  cinque  milioni  a  lire  venticinque
milioni, e altresi' di un ulteriore cinque per  cento  per  costi  da
lire venticinque milioni a lire cento milioni. 
  3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate  dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la  cecita',  ovvero  quelle  relative  alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali  abbiano  a  carico  i
citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  i  condomini  ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari. 
  4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  le  parole
"mezzi  necessari  per  la  deambulazione  e  la  locomozione",  sono
sostituite dalle parole "mezzi necessari  per  la  deambulazione,  la
locomozione e il sollevamento". La presente disposizione  ha  effetto
dal 1 gennaio 1988. 
                               Art. 10. 
  1. E' istituito presso il Ministero dei lavori  pubblici  il  Fondo
speciale  per  l'eliminazione  e  il   superamento   delle   barriere
architettoniche negli edifici privati. 
  2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  i  Ministri
per gli affari sociali, per  i  problemi  delle  aree  urbane  e  del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i comuni richiedenti. 
  3.  I  sindaci,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
disponibilita' attribuite ai  comuni,  assegnano  i  contributi  agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. 
  4. Nell'ipotesi in cui le somme  attribuite  al  comune  non  siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco  le  ripartisce
con precedenza per le domande presentate  da  portatori  di  handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di  deambulazione  dalle
competenti unita' sanitarie locali  e,  in  subordine,  tenuto  conto
dell'ordine cronologico di presentazione delle  domande.  Le  domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi  restano  valide
per gli anni successivi. 
  5. I contributi devono essere erogati entro quindici  giorni  dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate. 
                               Art. 11 
  1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune
in cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e
della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno. 
   2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31
luglio  . 
  3. Alla  domanda  debbono  essere  allegati  il  certificato  e  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo
8. 
  4. Il  sindaco,  nel  termine  di  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine per la presentazione delle  domande,  stabilisce
il  fabbisogno  complessivo  del  comune  sulla  base  delle  domande
ritenute ammissibili e le trasmette alla regione. 
  5.  La  regione  determina  il  proprio  fabbisogno  complessivo  e
trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal
comma  4  al  Ministero  dei  lavori   pubblici   la   richiesta   di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di  cui  all'articolo  10,
comma 2. 
                               Art. 12. 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  10  e'  alimentato  con  lire  20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. 
Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1989-1991,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1989 all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Concorso  dello
Stato nelle spese dei privati per  interventi  volti  al  superamento
delle barriere architettoniche negli edifici" per  lire  20  miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. 
  2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno  di  riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 9 gennaio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FERRI, Ministro dei lavori pubblici 
                                  JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli 
                                  affari sociali 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI