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Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
  Visto  il  punto  2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 105 e n. 112-quinquies;
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52;
  Visti  gli  articoli  14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista  la  legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista  la  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   5   novembre   1971,  n.  1086,  e  successive
modificazioni;
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
  Acquisito  il  parere della competente commissione della Camera dei
deputati  e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per i lavori pubblici e per i beni e le attivita'
culturali;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                             Art. 1 (L)
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  testo  unico  contiene  i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di tutela dei beni
culturali  e  ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
  3.  Sono  fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24  e  25  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, ed alle
relative   norme   di   attuazione,   in  materia  di  realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
                             Art. 2 (L)
            Competenze delle regioni e degli enti locali

  1.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   edilizia  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  desumibili  dalle  disposizioni  contenute nel
testo unico.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
  3.  Le  disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative  dei  principi  di  riordino  in  esso  contenuti,  operano
direttamente  nei  riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
  4.  I  comuni,  nell'ambito  della  propria  autonomia statutaria e
normativa  di  cui  all'articolo  3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
  5.  In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate  nel  senso  della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.
                             Art. 3 (L)
                Definizioni degli interventi edilizi
               (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b)  "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le opere e le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    c)  "interventi  di  restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi  edilizi  rivolti  a  conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che,  nel  rispetto  degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essi
compatibili.   Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino  e  il  rinnovo  degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento  degli  elementi  accessori  e degli impianti richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio;
    d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli interventi
rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante un insieme
sistematico  di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto  o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi costitutivi
dell'edificio,  l'eliminazione,  la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi    ed    impianti.    Nell'ambito    degli   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  sono  ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e  ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di  quello preesistente , fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    e)  "interventi  di  nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
    definite  alle  lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
      tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma  esistente,  fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
      e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
      e.3)  la  realizzazione  di infrastrutture e di impianti, anche
per   pubblici   servizi,  che  comporti  la  trasformazione  in  via
permanente di suolo inedificato;
      e.4)   l'installazione   di   torri  e  tralicci  per  impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione;
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e  di  strutture  di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili,  imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di  lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
      e.6)  gli  interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla zonizzazione e al pregio
ambientale  e  paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di  nuova  costruzione,  ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
      e.7)  la  realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione  di  impianti  per  attivita' produttive all'aperto ove
comportino  l'esecuzione  di  lavori  cui  consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
    f)  gli  "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche  con  la  modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
  2.  Le  definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma  la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo  34 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
                             Art. 4 (L) 
                    Regolamenti edilizi comunali 
              (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
 
  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2,
comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 
  1-bis.  COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28  
  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione
edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al
preventivo parere di tale organo consultivo. 
                             Art. 5 (R) 
                   Sportello unico per l'edilizia 
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5  e
6, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.
        493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 
 
  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,  provvedono,  anche  mediante   esercizio   in   forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del  decreto
legislativo  18   agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'  esistenti,  a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,  che
cura tutti i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione  e,  ove
occorra, le altre amministrazioni tenute  a  pronunciarsi  in  ordine
all'intervento edilizio oggetto della  richiesta  di  permesso  o  di
denuncia di inizio attivita'. 
  2. Tale ufficio provvede in particolare: 
    a) alla ricezione delle  denunce  di  inizio  attivita'  e  delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di  un  archivio  informatico  contenente  i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi  abbia  interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili; 
    d) all'adozione, nelle medesime  materie,  dei  provvedimenti  in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque  vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
    e) al rilascio dei permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di  qualsiasi  altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di  trasformazione
edilizia del territorio; 
    f) alla cura dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte seconda del testo unico. 
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1  acquisisce  direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente: 
    a) il parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non  possa  essere
sostituito da una  dichiarazione  ai sensi dell'articolo 20,  comma
1; 
    b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio. 
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione, anche mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque  denominati,  necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel  novero  di
detti assensi rientrano, in particolare: 
    a) le autorizzazioni  e  certificazioni  del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 94 e 62; 
    b) l'assenso dell'amministrazione  militare  per  le  costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato  o
a  stabilimenti  militari,  di  cui  all'articolo  333   del   codice
dell'ordinamento militare; 
    c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione  doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle  zone
di salvaguardia in  prossimita'  della  linea  doganale  e  nel  mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
    d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le  costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
    e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli  21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  fermo
restando che, in caso di  dissenso  manifestato  dall'amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
    f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di  Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
    g) il parere dell'autorita'  competente  in  tema  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
    h) gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,  ferroviarie,
portuali ed aeroportuali; 
    i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema  di  aree  naturali
protette. 
   4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le  domande,  le
dichiarazioni,  le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i   relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita'
telematica e provvede  all'inoltro  telematico  della  documentazione
alle altre amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione
in  conformita'  alle  modalita'  tecniche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.  Tali
modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole  tecniche
definite dal regolamento ai sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai
predetti adempimenti si provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica . 

Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

                             Art. 6. (L) 
                    (Attivita' edilizia libera). 
 
  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza   energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 
  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei  lavori  da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale,  possono  essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
    a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,  da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del  Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
  3. L'interessato agli interventi di cui  al  comma  2  allega  alla
comunicazione di inizio dei lavori  le  autorizzazioni  eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative  di  settore  e,  limitatamente
agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2,  i  dati
identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la
realizzazione dei lavori. 
  4. Limitatamente agli interventi di cui al  comma  2,  lettera  a),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di  inizio  dei  lavori,
trasmette  all'amministrazione   comunale   una   relazione   tecnica
provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati
progettuali, a firma di  un  tecnico  abilitato,  il  quale  dichiari
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne“
con il committente e che asseveri, sotto la propria  responsabilita',
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e  ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi  la  normativa  statale  e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 
  5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel  termine
di  cui  all'articolo  34-quinquies,  comma  2,   lettera   b),   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
  6. Le regioni a statuto ordinario: 
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2; 
    b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,  tra  quelli
indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di
trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; 
    c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica
di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo
comma. 
  7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  ovvero  la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2  e  4
del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari  a  258
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e'
effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di
esecuzione. 
  8.  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 . 
                             Art. 7 (L)
         Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni
          (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3;
        decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;
   decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
  art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
   n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

  1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
    a)  opere  e  interventi  pubblici  che  richiedano  per  la loro
realizzazione  l'azione  integrata  e coordinata di una pluralita' di
amministrazioni   pubbliche   allorche'   l'accordo   delle  predette
amministrazioni,  raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato   ai   sensi   dell'articolo  34,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b)  opere  pubbliche,  da  eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque  insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse   statale,  da  realizzarsi  dagli  enti  istituzionalmente
competenti,  ovvero  da  concessionari  di  servizi  pubblici, previo
accertamento  di  conformita'  con  le  prescrizioni  urbanistiche ed
edilizie  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
    c)  opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero   dalla  giunta  comunale,  assistite  dalla  validazione  del
progetto,  ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
                             Art. 8 (L)
          Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

  1.  La  realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su
aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.
                             Art. 9 (L)
     Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
            (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
            legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

  1.  Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel  rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  nei  comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
    a)  gli  interventi  previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma  dell'articolo  3  che  riguardino singole unita' immobiliari o
parti di esse;
    b)  fuori  dal  perimetro  dei  centri abitati, gli interventi di
nuova  edificazione  nel  limite  della densita' massima fondiaria di
0,03   metri   cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di  interventi  a
destinazione  produttiva,  la  superficie  coperta  non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
  2.  Nelle  aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici  attuativi  previsti dagli strumenti urbanistici generali
come  presupposto  per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al  comma  1,  lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera  d)  del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che  riguardino  singole  unita'  immobiliari  o  parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o  piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti,  purche'  il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto  a  favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare,   limitatamente   alla   percentuale   mantenuta   ad  uso
residenziale,  prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il  comune  ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.

Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche

                             Art. 10 (L)
           Interventi subordinati a permesso di costruire
                   (legge n. 10 del 1977, art. 1;
          legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

  1.   Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
    a) gli interventi di nuova costruzione;
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    c)  gli  interventi di ristrutturazione edilizia  che portino ad
un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e 
che  comportino  aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume,
della   sagoma,   dei   prospetti  o  delle  superfici,  ovvero  che,
limitatamente   agli   immobili   compresi  nelle  zone  omogenee  A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso.
  2.  Le  regioni  stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti,  sono  subordinati  a  permesso  di  costruire o a denuncia di
inizio attivita'.
  3.  Le  regioni  possono  altresi'  individuare con legge ulteriori
interventi  che,  in  relazione  all'incidenza  sul  territorio e sul
carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al  preventivo  rilascio  del
permesso  di  costruire.  La  violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
                             Art. 11 (L)
              Caratteristiche del permesso di costruire
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito
    dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

  1.   Il   permesso  di  costruire  e'  rilasciato  al  proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
  2.  Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della
proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per  effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il  rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.
                             Art. 12 (L)
        Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
               (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977;
              art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
           articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato in conformita' alle
previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  2.  Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune  dell'attuazione  delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno  degli  interessati  di  procedere  all'attuazione  delle
medesime   contemporaneamente   alla   realizzazione  dell'intervento
oggetto del permesso.
  3.  In  caso  di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso  di  costruire  con  le  previsioni di strumenti urbanistici
adottati,  e'  sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La
misura  di  salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di   adozione   dello   strumento  urbanistico,  ovvero  cinque  anni
nell'ipotesi  in  cui  lo  strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione  competente  all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
  4.  A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della  giunta  regionale,  con  provvedimento  motivato da notificare
all'interessato,  puo'  ordinare  la  sospensione  di  interventi  di
trasformazione  urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da  compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
                             Art. 13 (L)
          Competenza al rilascio del permesso di costruire
           (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
           legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)

  1.   Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato  dal  dirigente  o
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  nel  rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
  2.  La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo  21,  comma  2,  per  il  caso  di  mancato rilascio del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.
                             Art. 14 (L)
     Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
           (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
     introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
 decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b);
              legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

  1.  Il  permesso  di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali   e'  rilasciato  esclusivamente  per  edifici  ed  impianti
pubblici  o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale,  nel  rispetto  comunque  delle  disposizioni contenute nel
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Dell'avvio  del  procedimento  viene  data  comunicazione  agli
interessati  ai  sensi  dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
  3.  La  deroga,  nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza,  puo'  riguardare  esclusivamente  i  limiti  di  densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali ed esecutivi,
fermo  restando  in  ogni  caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8  e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
                             Art. 15 (R)
      Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5;
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
  2.  Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un  anno  dal  rilascio  del  titolo; quello di ultimazione, entro il
quale  l'opera  deve  essere  completata non puo' superare i tre anni
dall'inizio  dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con  provvedimento  motivato,  per  fatti  sopravvenuti estranei alla
volonta'  del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade   di   diritto   per   la  parte  non  eseguita,  tranne  che,
anteriormente  alla  scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
puo'  essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle sue
particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive,  ovvero  quando si
tratti  di  opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
  3.  La  realizzazione  della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere  ancora  da  eseguire,  salvo  che  le stesse non rientrino tra
quelle  realizzabili  mediante  denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo  22.  Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
  4.  Il  permesso  decade  con  l'entrata  in vigore di contrastanti
previsioni  urbanistiche,  salvo  che  i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sezione II
Contributo di costruzione

                             Art. 16 (L) 
Contributo per il  rilascio  del  permesso  di  costruire  (legge  28
gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e  5;  11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere
b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11  marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,
 art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la  corresponsione  di  un  contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di  urbanizzazione  nonche'  al
costo di costruzione, secondo  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo. 
  2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A  scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del  permesso  puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,  nel
rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio  1994,  n.
109, e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  le  garanzie
stabilite  dal  comune,  con  conseguente  acquisizione  delle  opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 
   2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli   atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
  3. La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di  costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in  corso  d'opera,
con le modalita' e  le  garanzie  stabilite  dal  comune,  non  oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 
  4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale  in  base  alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione: 
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti; 
    d)  ai  limiti  e  rapporti  minimi   inderogabili   fissati   in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo  e  ultimo  comma,
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali. 
  5. Nel caso di mancata definizione delle  tabelle  parametriche  da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle  stesse,  i
comuni  provvedono,  in  via  provvisoria,  con   deliberazione   del
consiglio comunale. 
  6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri  di
urbanizzazione primaria e secondaria, in  conformita'  alle  relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
  7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi  ai  seguenti
interventi: strade residenziali, spazi  di  sosta  o  di  parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia  elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
  7-bis. Tra gli interventi di  urbanizzazione  primaria  di  cui  al
comma 7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i  cavidotti  per  il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree  individuate
dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. 
  8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo  nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di  quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
sociali e attrezzature  culturali  e  sanitarie.  Nelle  attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le  costruzioni  e  gli  impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate. 
  9. Il costo di costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'  determinato
periodicamente  dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi   massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge  5
agosto  1978,  n.  457.  Con  lo  stesso  provvedimento  le   regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata, per le quali  sono  determinate  maggiorazioni  del  detto
costo di costruzione in misura non superiore al  50  per  cento.  Nei
periodi intercorrenti tra  le  determinazioni  regionali,  ovvero  in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione  e'
adeguato annualmente, ed autonomamente, in  ragione  dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso  di
costruire comprende una quota di detto costo,  variabile  dal  5  per
cento al 20  per  cento,  che  viene  determinata  dalle  regioni  in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni  e
della loro destinazione ed ubicazione. 
  10. Nel caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il  costo  di
costruzione e' determinato in relazione  al  costo  degli  interventi
stessi, cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio  esistente,  per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare  che
i costi di  costruzione  ad  essi  relativi  non  superino  i  valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. 
                             Art. 17 (L)
          Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
 decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in
  legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
           legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
              legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

  1.  Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici  esistenti,  il contributo afferente al permesso di costruire
e'  ridotto  alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare  del  permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati  ai  sensi  della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
  2.  Il  contributo  per  la realizzazione della prima abitazione e'
pari  a  quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica,  purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
    a)  per  gli  interventi  da  realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze  dell'imprenditore  agricolo  a  titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
    b)  per  gli  interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
    c)  per  gli  impianti,  le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
    d)  per  gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio  e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato  il  contributo  di  costruzione  e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.
                             Art. 18 (L)
                          Convenzione-tipo
               (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;
          legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

  1.  Ai  fini  del  rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi  di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione  approva  una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri  nonche'  i  parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi  di  comuni,  ai  quali  debbono  uniformarsi  le  convenzioni
comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
    a)  l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
    b)  la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base  del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo,
della  costruzione  e  delle  opere  di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
    c)  la  determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
    d)  la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e
non inferiore a 20 anni.
  2.  La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del  costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il  20  per  cento  del  costo  di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree,
ai  fini  della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito  in  occasione  di  trasferimenti di proprieta' avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
  4.  I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni  ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici  ufficiali  ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
  5.  Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
                             Art. 19 (L)
           Contributo di costruzione per opere o impianti
                    non destinati alla residenza
               (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

  1.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati   ad  attivita'  industriali  o  artigianali  dirette  alla
trasformazione  di  beni  ed  alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione  di  un  contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione,   di   quelle   necessarie   al  trattamento  e  allo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  e  di quelle
necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove ne siano alterate le
caratteristiche.   La  incidenza  di  tali  opere  e'  stabilita  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  in  base  a parametri che la
regione  definisce  con  i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo   16,   nonche'  in  relazione  ai  tipi  di  attivita'
produttiva.
  2.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati  ad  attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento  di  servizi  comporta la corresponsione di un contributo
pari  all'incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione, determinata ai
sensi  dell'articolo  16,  nonche'  una quota non superiore al 10 per
cento   del  costo  documentato  di  costruzione  da  stabilirsi,  in
relazione  ai  diversi  tipi  di  attivita',  con  deliberazione  del
consiglio comunale.
  3.  Qualora  la  destinazione  d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti,   nonche'   di   quelle   nelle  zone  agricole  previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione  dei  lavori,  il contributo di costruzione e' dovuto
nella   misura   massima   corrispondente  alla  nuova  destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Sezione III
Procedimento

                             Art. 20 (R) 
      (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 
 
  1.  La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso   di   costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari.  
                             Art. 21 (R) 
                 (Intervento sostitutivo regionale). 
 
  1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
l'eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire.  

Capo III
Denuncia di inizio attivita'

                             Art. 22 (L)
     (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita') . 

   1.  Sono  realizzabili  mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi  non  riconducibili  all'elenco  di  cui all'articolo 10 e
all'articolo  6,  che  siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici,    dei    regolamenti   edilizi   e   della   disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
  2.   Sono,  altresi',  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'  le  varianti  a permessi di costruire che non incidono sui
parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non modificano la
destinazione  d'uso  e  la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio  e  non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso   di   costruire.   Ai   fini  dell'attivita'  di  vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di  agibilita',  tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante  del  procedimento  relativo  al  permesso  di costruzione
dell'intervento  principale  e  possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  3.   In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
    a)  gli  interventi  di  ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
    b)  gli  interventi  di  nuova  costruzione o di ristrutturazione
urbanistica  qualora  siano  disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo,  che  contengano  precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche,  formali  e  costruttive,  la  cui sussistenza sia stata
esplicitamente  dichiarata  dal competente organo comunale in sede di
approvazione  degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora   i   piani   attuativi   risultino  approvati  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta  degli  interessati;  in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione,  purche'  il progetto di costruzione venga accompagnato
da   apposita   relazione   tecnica   nella  quale  venga  asseverata
l'esistenza   di   piani   attuativi  con  le  caratteristiche  sopra
menzionate;
    c)  gli  interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione   di   strumenti   urbanistici  generali  recanti  precise
disposizioni plano-volumetriche.
  4.  Le  regioni  a  statuto  ordinario con legge possono ampliare o
ridurre  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui ai commi
precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le  sanzioni penali previste
all'articolo 44.
  5.  Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a  denuncia  di  inizio
attivita',  diversi  da  quelli  di  cui  al comma 3, assoggettati al
contributo  di  costruzione  definendo  criteri  e  parametri  per la
relativa determinazione.
  6.  La  realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistica-ambientale,  e'  subordinata al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative previsioni
normative.   Nell'ambito   delle   norme   di  tutela  rientrano,  in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
  7.  E'  comunque  salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio   di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  ai  commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo  di  costruzione  di  cui  all'articolo  16,  salvo quanto
previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  5.  In  questo  caso  la
violazione   della   disciplina   urbanistico-edilizia  non  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 
          Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
            Disciplina della denuncia di inizio attivita'

  1.  Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la   denuncia   di  inizio  attivita',  almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata relazione a firma di un
progettista  abilitato  e  dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri  la  conformita'  delle  opere  da realizzare agli strumenti
urbanistici  approvati  e  non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche'  il  rispetto  delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto,
l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di
assenso eventualmente necessari.
  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di   falsa   attestazione   del   professionista  abilitato,  informa
l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto   presentato   con   la   denuncia   di   inizio  attivita'.
 Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della
variazione  catastale  con  seguente  alle  opere  realizzate  ovvero
dichiarazione  che  le  stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione
di cui all'articolo 37, comma 5. 

Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'

                             Art. 24 (L) 
                      Certificato di agibilita' 
 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, 
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, 
n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 
        109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 
 
  1. Il  certificato  di  agibilita'  attesta  la  sussistenza  delle
condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico
degli edifici e degli  impianti  negli  stessi  installati,  valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente. 
  2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato  dal  dirigente  o
dal responsabile del competente ufficio comunale con  riferimento  ai
seguenti interventi: 
    a) nuove costruzioni; 
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1. 
  3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,  il  soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attivita', o i loro  successori  o  aventi  causa,
sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'.  La
mancata presentazione della  domanda  comporta  l'applicazione  della
 sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.  
  4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita'  deve
essere  allegata  copia  della  dichiarazione   presentata   per   la
iscrizione in  catasto,  redatta  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
                             Art. 25 (R) 
       Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' 
  (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; 
           legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
  1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei  lavori  di  finitura
dell'intervento, il soggetto di cui  all'articolo  24,  comma  3,  e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di  rilascio  del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: 
    a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta  dallo
stesso richiedente il certificato di  agibilita',  che  lo  sportello
unico provvede a trasmettere al catasto; 
    b)  dichiarazione  sottoscritta  dallo  stesso   richiedente   il
certificato di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto  al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti; 
    c)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice  che  attesta   la
conformita' degli impianti installati negli edifici  adibiti  ad  uso
civile alle prescrizioni di cui agli  articoli  113  e  127,  nonche'
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero  certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora  certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e  126  del
presente testo unico. 
  2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro  dieci  giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,  il  nominativo  del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli  4  e  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione  della  domanda  di  cui  al
comma 1, il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: 
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 
    b) certificato del competente ufficio tecnico della  regione,  di
cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle  opere  eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV  della  parte
II; 
    c) la documentazione indicata al comma 1; 
    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa vigente in materia di accessibilita'  e  superamento  delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82. 
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L. di cui  all'articolo 5, comma 3, lettera a).   In  caso
di autodichiarazione, il  termine  per  la  formazione  del  silenzio
assenso e' di sessanta giorni. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni  dalla
domanda,  esclusivamente   per   la   richiesta   di   documentazione
integrativa,    che    non    sia    gia'    nella     disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita  autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. 
                             Art. 26 (L)
                    Dichiarazione di inagibilita'
          (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

  1.   Il  rilascio  del  certificato  di  agibilita'  non  impedisce
l'esercizio  del  potere  di  dichiarazione  di  inagibilita'  di  un
edificio  o  di  parte  di  esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E
SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'

                             Art. 27 (L)
            Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
               (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.  Il  dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita,  anche  secondo  le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti      dell'ente,      la      vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
  2.  Il  dirigente  o  il  responsabile,  quando  accerti l'inizio o
l'esecuzione  di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi  statali,  regionali  o  da  altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi
pubblici  ovvero  ad  interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  in  tutti  i  casi di difformita' dalle norme
urbanistiche   e   alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,
provvede  alla  demolizione  e  al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora  si  tratti  di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto   30   dicembre   1923,  n.  3267,  o  appartenenti  ai  beni
disciplinati  dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede  alla  demolizione  ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente  intervenire,  ai  fini  della  demolizione,  anche  di
propria  iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati  monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi forza di
legge  o  dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
o   su   beni   di  interesse  archeologico,  nonche'  per  le  opere
abusivamente   realizzate   su  immobili  soggetti  a  vincolo  o  di
inedificabilita'  assoluta  in  applicazione  delle  disposizioni del
titolo  II  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, il
Soprintendente,  su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorita'  preposte  alla  tutela,  ovvero  decorso il termine di 180
giorni  dall'accertamento  dell'illecito,  procede  alla demolizione,
anche  avvalendosi  delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  dal  precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e notificare entro quarantacinque
giorni  dall'ordine  di  sospensione dei lavori.  Entro i successivi
quindici  giorni  dalla  notifica  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  su  ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro
del cantiere .
  4.  Gli  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in  cui  vengono  realizzate  le opere non sia esibito il permesso di
costruire,  ovvero  non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti  gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno   immediata   comunicazione   all'autorita'   giudiziaria,   al
competente  organo  regionale  e  al dirigente del competente ufficio
comunale,  il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
                             Art. 28 (L) 
            Vigilanza su opere di amministrazioni statali 
               (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; 
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Per  le  opere  eseguite  da  amministrazioni  statali,  qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo  27,  il  dirigente  o   il
responsabile del competente ufficio comunale  informa  immediatamente
la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,  al
quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale,  la
adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. 
                             Art. 29 (L)
       Responsabilita' del titolare del permesso di costruire,
    del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
      nonche' anche del progettista per le opere subordinate a
                    denuncia di inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985,
 n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
  convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.  Il  titolare  del  permesso  di  costruire, il committente e il
costruttore  sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute  nel  presente  capo,  della  conformita'  delle opere alla
normativa  urbanistica,  alle previsioni di piano nonche', unitamente
al  direttore  dei  lavori,  a  quelle  del permesso e alle modalita'
esecutive  stabilite  dal  medesimo.  Essi  sono, altresi', tenuti al
pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  e solidalmente alle spese per
l'esecuzione   in   danno,   in   caso  di  demolizione  delle  opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso.
  2.  Il  direttore  dei  lavori  non  e'  responsabile qualora abbia
contestato  agli  altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso  di  costruire,  con  esclusione  delle  varianti  in  corso
d'opera,  fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale  contemporanea  e  motivata  comunicazione  della violazione
stessa.  Nei  casi  di  totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto  al  permesso  di  costruire,  il  direttore dei lavori deve
inoltre  rinunziare  all'incarico  contestualmente alla comunicazione
resa  al  dirigente.  In  caso  contrario  il  dirigente  segnala  al
consiglio  dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
  3.  Per  le  opere  realizzate  dietro presentazione di denuncia di
inizio  attivita',  il  progettista  assume  la  qualita'  di persona
esercente  un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli
359  e  481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da'    comunicazione   al   competente   ordine   professionale   per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Capo II
Sanzioni

                             Art. 30 (L) 
                        Lottizzazione abusiva 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; 
  decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 
 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) 
 
  1. Si ha lottizzazione abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio
quando  vengono  iniziate   opere   che   comportino   trasformazione
urbanistica od  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione  delle
prescrizioni degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o
comunque stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza  la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale  trasformazione  venga
predisposta  attraverso  il  frazionamento  e  la  vendita,  o   atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per  le  loro  caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e  alla  sua
destinazione  secondo   gli   strumenti   urbanistici,   il   numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione  ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino  in  modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 
  2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in  forma  privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o  scioglimento  della
comunione di diritti reali  relativi  a  terreni  sono  nulli  e  non
possono  essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici   registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il  certificato  di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano  pertinenze  di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati. 
  3.  Il  certificato  di  destinazione   urbanistica   deve   essere
rilasciato  dal  dirigente  o  responsabile  del  competente  ufficio
comunale  entro  il  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per  un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni  degli
strumenti urbanistici. 
  4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto,  esso  puo'  essere   sostituito   da   una   dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica  dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,  ovvero
l'inesistenza di  questi  ovvero  la  prescrizione,  da  parte  dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 
  4-bis. Gli atti di cui  al  comma  2,  ai  quali  non  siano  stati
allegati  certificati  di  destinazione  urbanistica,   o   che   non
contengano la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  possono  essere
confermati o integrati anche da una  sola  delle  parti  o  dai  suoi
aventi causa, mediante atto pubblico  o  autenticato,  al  quale  sia
allegato  un  certificato  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti le aree interessate al giorno in cui e'  stato  stipulato
l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. 
  5.  I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono  essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e'  allegata  copia  del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici  comunali,  che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune. 
  6.  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304 . 
  7. Nel caso in cui il dirigente o il  responsabile  del  competente
  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di  lottizzazione   di
  terreni a scopo edificatorio senza  la  prescritta  autorizzazione,
  con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
  soggetti indicati nel comma  1  dell'articolo  29,  ne  dispone  la
  sospensione. Il  provvedimento  comporta  l'immediata  interruzione
  delle opere in corso ed il divieto di disporre dei  suoli  e  delle
  opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine
  nei registri immobiliari. 
    8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del 
  provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono  acquisite
  di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente  o
  responsabile  del   competente   ufficio   deve   provvedere   alla
  demolizione delle  opere.  In  caso  di  inerzia  si  applicano  le
  disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di  cui  all'articolo
  31, comma 8. 
    9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia 
  stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7,  sono  nulli  e
  non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica  ne'  in  forma
  privata, dopo la trascrizione di cui  allo  stesso  comma  e  prima
  della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta  inefficacia
  del provvedimento del dirigente o del responsabile  del  competente
  ufficio comunale. 
    10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati 
  ed ai frazionamenti presentati ai  competenti  uffici  del  catasto
  dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque  alle  divisioni
  ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
  ed ai testamenti, nonche' agli atti  costitutivi,  modificativi  od
  estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'. 
                              Art. 31 (L)
      Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
           in totale difformita' o con variazioni essenziali
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
    convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
  costruire  quelli  che  comportano la realizzazione di un organismo
  edilizio  integralmente  diverso  per  caratteristiche tipologiche,
  planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
  stesso,  ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i limiti
  indicati  nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
  parte   di   esso   con   specifica   rilevanza   ed  autonomamente
  utilizzabile.
    2.   Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
  comunale,  accertata  l'esecuzione  di  interventi  in  assenza  di
  permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni
  essenziali,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  32, ingiunge al
  proprietario  e  al  responsabile  dell'abuso  la  rimozione  o  la
  demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
  di diritto, ai sensi del comma 3.
    3.  Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
  al  ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
  dall'ingiunzione,  il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche' quella
  necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche, alla
  realizzazione  di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
  diritto  gratuitamente  al  patrimonio del comune. L'area acquisita
  non  puo'  comunque  essere  superiore a dieci volte la complessiva
  superficie utile abusivamente costruita.
    4.   L'accertamento   dell'inottemperanza   alla   ingiunzione  a
  demolire,   nel   termine  di  cui  al  comma  3,  previa  notifica
  all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e
  per  la  trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che deve essere
  eseguita gratuitamente.
    5.  L'opera  acquisita  e' demolita con ordinanza del dirigente o
  del  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  a  spese dei
  responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
  si  dichiari  l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
  che  l'opera  non  contrasti  con rilevanti interessi urbanistici o
  ambientali.
    6.   Per   gli   interventi   abusivamente  eseguiti  su  terreni
  sottoposti,  in  base  a  leggi  statali  o regionali, a vincolo di
  inedificabilita',    l'acquisizione    gratuita,    nel   caso   di
  inottemperanza  all'ingiunzione  di  demolizione,  si  verifica  di
  diritto  a  favore  delle  amministrazioni cui compete la vigilanza
  sull'osservanza  del  vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
  demolizione  delle  opere  abusive ed al ripristino dello stato dei
  luoghi  a  spese  dei  responsabili  dell'abuso.  Nella  ipotesi di
  concorso  dei  vincoli,  l'acquisizione  si  verifica  a favore del
  patrimonio del comune.
    7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
  affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
  opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e delle relative ordinanze di
  sospensione  e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
  competente,   al  presidente  della  giunta  regionale  e,  tramite
  l'ufficio    territoriale    del   governo,   al   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti.
    8.  In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
  di  constatazione  della  inosservanza delle disposizioni di cui al
  comma  1  dell'articolo  27,  ovvero  protrattasi  oltre il termine
  stabilito  dal  comma  3  del  medesimo  articolo 27, il competente
  organo   regionale,   nei   successivi   trenta  giorni,  adotta  i
  provvedimenti    eventualmente    necessari   dandone   contestuale
  comunicazione   alla   competente  autorita'  giudiziaria  ai  fini
  dell'esercizio dell'azione penale.
    9.  Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
  con  la  sentenza  di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
  ordina  la  demolizione  delle opere stesse se ancora non sia stata
  altrimenti eseguita.
     9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3. 
                              Art. 32 (L)
             Determinazione delle variazioni essenziali
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

    1.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31,
  le  regioni  stabiliscono  quali  siano le variazioni essenziali al
  progetto   approvato,  tenuto  conto  che  l'essenzialita'  ricorre
  esclusivamente  quando  si  verifica  una  o  piu'  delle  seguenti
  condizioni:
      a)  mutamento  della destinazione d'uso che implichi variazione
  degli  standards  previsti  dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
      b)  aumento  consistente  della  cubatura o della superficie di
  solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
      c)  modifiche  sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
  progetto   approvato   ovvero  della  localizzazione  dell'edificio
  sull'area di pertinenza;
      d)  mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento edilizio
  assentito;
      e)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di edilizia
  antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
    2.  Non  possono  ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
  che  incidono  sulla  entita' delle cubature accessorie, sui volumi
  tecnici   e   sulla  distribuzione  interna  delle  singole  unita'
  abitative.
    3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 1, effettuati su immobili
  sottoposti    a   vincolo   storico,   artistico,   architettonico,
  archeologico,   paesistico   ed  ambientale,  nonche'  su  immobili
  ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
  considerati  in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli
  effetti  degli  articoli  31  e  44. Tutti gli altri interventi sui
  medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
                              Art. 33 (L) 
Interventi di ristrutturazione edilizia in  assenza  di  permesso  di
                  costruire o in totale difformita' 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui 
  all'articolo 10, comma 1, eseguiti in  assenza  di  permesso  o  in
  totale difformita' da esso, sono  rimossi  ovvero  demoliti  e  gli
  edifici  sono  resi  conformi  alle  prescrizioni  degli  strumenti
  urbanistico-edilizi  entro  il  congruo   termine   stabilito   dal
  dirigente o del responsabile del competente  ufficio  comunale  con
  propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e'  eseguita
  a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 
    2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio 
  tecnico comunale, il ripristino dello  stato  dei  luoghi  non  sia
  possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio  irroga  una
  sanzione  pecunaria  pari  al   doppio   dell'aumento   di   valore
  dell'immobile,  conseguente   alla   realizzazione   delle   opere,
  determinato, con riferimento alla data di ultimazione  dei  lavori,
  in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.  392,  e
  con riferimento all'ultimo  costo  di  produzione  determinato  con
  decreto  ministeriale,   aggiornato   alla   data   di   esecuzione
  dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di  costruzione,
  con la esclusione, per i comuni non tenuti  all'applicazione  della
  legge  medesima,  del  parametro  relativo  all'ubicazione  e   con
  l'equiparazione alla categoria A/1  delle  categorie  non  comprese
  nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici  adibiti  ad
  uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari  al  doppio
  dell'aumento del valore venale dell'immobile,  determinato  a  cura
  dell'agenzia del territorio. 
    3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai 
  sensi  del  decreto  legislativo   29   ottobre   1999,   n.   490,
  l'amministrazione  competente  a   vigilare   sull'osservanza   del
  vincolo, salva l'applicazione di altre misure e  sanzioni  previste
  da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese
  del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita'  diretti
  a ricostituire  l'originario  organismo  edilizio,  ed  irroga  una
  sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro. 
    4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se 
  non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di  cui  al  decreto
  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
  dell'ufficio richiede all'amministrazione  competente  alla  tutela
  dei beni culturali ed ambientali apposito parere  vincolante  circa
  la  restituzione  in  pristino  o  la  irrogazione  della  sanzione
  pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non  venga
  reso entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  il  dirigente  o  il
  responsabile provvede autonomamente. 
    5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui 
  all'articolo 31, comma 8. 
    6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli 
  articoli 16 e 19. 
     6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
  agli interventi di ristrutturazione edilizia  di  cui  all'articolo
  22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita'  o
  in totale difformita' dalla stessa.  
                              Art. 34 (L) 
  Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di 
                               costruire 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' 
  dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a  cura  e  spese
dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla 
  relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. 
  Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e  a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
    2. Quando la demolizione  non  puo'  avvenire  senza  pregiudizio
della parte eseguita in conformita', il dirigente o  il  responsabile
dell'ufficio applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo  di
produzione, stabilito in base alla legge  27  luglio  1978,  n.  392,
della parte dell'opera realizzata  in  difformita'  dal  permesso  di
costruire, se ad uso  residenziale,  e  pari  al  doppio  del  valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
    2-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti  in
parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'. 
     2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non  si
ha  parziale  difformita'  del  titolo  abilitativo  in  presenza  di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che
non eccedano per singola unita' immobiliare  il  2  per  cento  delle
misure progettuali.  
                              Art. 35 (L)
               Interventi abusivi realizzati su suoli
            di proprieta' dello Stato o di enti pubblici
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;
         decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,
              convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1.  Qualora  sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
  diversi  da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza
  di  permesso  di costruire, ovvero in totale o parziale difformita'
  dal  medesimo,  su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
  di  enti  pubblici,  il  dirigente  o il responsabile dell'ufficio,
  previa  diffida  non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
  la  demolizione  ed  il  ripristino dello stato dei luoghi, dandone
  comunicazione all'ente proprietario del suolo.
    2.  La  demolizione  e' eseguita a cura del comune ed a spese del
  responsabile dell'abuso.
    3.  Resta  fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
  pubblici  territoriali,  nonche'  quello  di  altri  enti pubblici,
  previsto dalla normativa vigente.
     3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli  interventi  edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti
  in  assenza  di  denuncia  di  inizio attivita', ovvero in totale o
  parziale difformita' dalla stessa. 
                              Art. 36 (L)
                      Accertamento di conformita'
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

    1.  In  caso  di  interventi realizzati in assenza di permesso di
  costruire,  o  in  difformita'  da  esso,   ovvero  in  assenza di
  denuncia  di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22,
  comma 3, o in difformita' da essa,  fino alla scadenza dei termini
  di  cui  agli  articoli  31,  comma  3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
  comunque  fino  all'irrogazione  delle  sanzioni amministrative, il
  responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale proprietario dell'immobile,
  possono  ottenere  il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
  conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed edilizia vigente sia al
  momento  della  realizzazione  dello  stesso,  sia al momento della
  presentazione della domanda.
    2.  Il  rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e' subordinato al
  pagamento,  a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
  misura  doppia,  ovvero,  in caso di gratuita' a norma di legge, in
  misura  pari  a  quella  prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di
  intervento  realizzato  in  parziale  difformita',  l'oblazione  e'
  calcolata   con  riferimento  alla  parte  di  opera  difforme  dal
  permesso.
    3.  Sulla  richiesta  di  permesso in sanatoria il dirigente o il
  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia con
  adeguata  motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi i quali la
  richiesta si intende rifiutata.
                              Art. 37 (L) 
         Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla 
     denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita' 
        (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; 
                  art. 10 della legge n. 47 del 1985) 
 
    1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, 
   commi 1 e 2,  in assenza della o in difformita'  dalla  denuncia
  di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al  doppio
  dell'aumento  del  valore  venale  dell'immobile  conseguente  alla
  realizzazione degli interventi stessi  e  comunque  in  misura  non
  inferiore a 516 euro. 
    2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio 
  attivita' consistono in interventi di  restauro  e  di  risanamento
  conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3,  eseguiti  su
  immobili comunque vincolati in base a leggi  statali  e  regionali,
  nonche'  dalle  altre  norme  urbanistiche   vigenti,   l'autorita'
  competente  a   vigilare   sull'osservanza   del   vincolo,   salva
  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni  previste  da  norme
  vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura  e  spese
  del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516  a  10329
  euro. 
    3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su 
  immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone  indicate  nella
  lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2  aprile  1968,
  il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede  al  Ministero
  per i beni e le  attivita'  culturali  apposito  parere  vincolante
  circa la restituzione in pristino o la irrogazione  della  sanzione
  pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere  non  viene  reso  entro
  sessanta giorni dalla richiesta, il  dirigente  o  il  responsabile
  dell'ufficio  provvede  autonomamente.  In  tali  casi  non   trova
  applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di  cui  al
  comma 2. 
    4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina 
  urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della  realizzazione
  dell'intervento, sia al momento della presentazione della  domanda,
  il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile  possono
  ottenere  la  sanatoria  dell'intervento  versando  la  somma,  non
  superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro  ,  stabilita  dal
  responsabile del procedimento in relazione  all'aumento  di  valore
  dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 
    5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la 
  denuncia di inizio di attivita'  spontaneamente  effettuata  quando
  l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta  il  pagamento,  a
  titolo di sanzione, della somma di 516 euro . 
    6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta 
  l'applicazione delle  sanzioni  previste  dall'articolo  44.  Resta
  comunque  salva,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti  in  relazione
  all'intervento realizzato, l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
  agli  articoli  31,  33,  34,  35  e  44  e  dell'accertamento   di
  conformita' di cui all'articolo 36. 
                              Art. 38 (L)
          Interventi eseguiti in base a permesso annullato
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
  sia  possibile,  in  base  a motivata valutazione, la rimozione dei
  vizi  delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio comunale
  applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
  loro   parti   abusivamente  eseguite,  valutato  dall'agenzia  del
  territorio,  anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima
  e   l'amministrazione  comunale.  La  valutazione  dell'agenzia  e'
  notificata   all'interessato   dal  dirigente  o  dal  responsabile
  dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
    2.  L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
  produce  i  medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria
  di cui all'articolo 36.
     2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
  accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
  titolo. 
                              Art. 39 (L)
     Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
      (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito
         dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del
     Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

    1.  Entro  dieci  anni  dalla loro adozione le deliberazioni ed i
  provvedimenti  comunali  che  autorizzano interventi non conformi a
  prescrizioni  degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
  o  comunque  in  contrasto  con  la  normativa urbanistico-edilizia
  vigente  al  momento  della loro adozione, possono essere annullati
  dalla regione.
    2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
  dall'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al  comma  1,  ed e'
  preceduto  dalla  contestazione delle violazioni stesse al titolare
  del  permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e
  al  comune,  con  l'invito  a  presentare  controdeduzioni entro un
  termine all'uopo prefissato.
    3.  In  pendenza  delle procedure di annullamento la regione puo'
  ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare
  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'
  previste  dal  codice  di  procedura  civile, ai soggetti di cui al
  comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
  avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia
  stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
    4.  Entro  sei  mesi  dalla data di adozione del provvedimento di
  annullamento,  deve  essere  ordinata  la  demolizione  delle opere
  eseguite in base al titolo annullato.
    5.  I  provvedimenti  di sospensione dei lavori e di annullamento
  vengono  resi  noti  al  pubblico  mediante  l'affissione nell'albo
  pretorio  del  comune  dei dati relativi agli immobili e alle opere
  realizzate.
     5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli  interventi  edilizi  di  cui  all'articolo  22,  comma 3, non
  conformi   a   prescrizioni   degli  strumenti  urbanistici  o  dei
  regolamenti  edilizi  o  comunque  in  contrasto  con  la normativa
  urbanistico-edilizia  vigente al momento della scadenza del termine
  di   30   giorni  dalla  presentazione  della  denuncia  di  inizio
  attivita'. 
                              Art. 40 (L)
                    Sospensione o demolizione di
               interventi abusivi da parte della regione
      (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
         dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del
     Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

    1.  In  caso  di  interventi  eseguiti  in assenza di permesso di
  costruire  o  in  contrasto  con questo o con le prescrizioni degli
  strumenti   urbanistici  o  della  normativa  urbanistico-edilizia,
  qualora  il  comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
  la  regione  puo'  disporre  la  sospensione o la demolizione delle
  opere  eseguite.  Il provvedimento di demolizione e' adottato entro
  cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
    2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato
  al  titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente,
  al  costruttore  e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento
  e' comunicato inoltre al comune.
    3.  La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi
  dalla  data  della  notifica  entro i quali sono adottate le misure
  necessarie  per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove
  non sia possibile, per la rimessa in pristino.
    4.  Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento,
  la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un
  termine  entro  il  quale  il  responsabile  dell'abuso e' tenuto a
  procedere,  a  proprie  spese  e  senza  pregiudizio delle sanzioni
  penali,   alla   esecuzione   del   provvedimento  stesso.  Scaduto
  inutilmente  tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno
  dei lavori.
     4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
  in  assenza  di  denuncia  di  inizio  attivita' o in contrasto con
  questa  o  con  le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
  normativa  urbanistico-edilizia  vigente  al momento della scadenza
  del  termine  di  30  giorni  dalla presentazione della denuncia di
  inizio attivita'. 
                              Art. 41 (L)
                   (Demolizione di opere abusive).  

       1.  Entro  il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
  responsabile  del  servizio  trasmette  al  prefetto l'elenco delle
  opere  non  sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha
  provveduto  nel  termine  previsto alla demolizione e al ripristino
  dei  luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela
  del  vincolo  di  cui  al  comma  6  dell'articolo 31. Nel medesimo
  termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
  trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli
  elenchi  contengono,  tra  l'altro, il nominativo dei proprietari e
  dell'eventuale  occupante  abusivo,  gli estremi di identificazione
  catastale,   il  verbale  di  consistenza  delle  opere  abusive  e
  l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
    2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi
  di   cui   al   comma  1,  provvede  agli  adempimenti  conseguenti
  all'intervenuto  trasferimento  della  titolarita' dei beni e delle
  aree    interessate,   notificando   l'avvenuta   acquisizione   al
  proprietario e al responsabile dell'abuso.
    3.  L'esecuzione  della demolizione delle opere abusive, compresa
  la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
  incolumita',  e'  disposta  dal  prefetto.  I  relativi lavori sono
  affidati,   anche   a   trattativa  privata  ove  ne  sussistano  i
  presupposti,  ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
  prefetto  puo'  anche  avvalersi, per il tramite dei provveditorati
  alle   opere   pubbliche,  delle  strutture  tecnico-operative  del
  Ministero   della   difesa,  sulla  base  di  apposita  convenzione
  stipulata  d'intesa  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei
  trasporti ed il Ministro della difesa.    10 
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AGGIORNAMENTO (10)
    Successivamente  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  24-28
  giugno  2004, n. 196 (in G.U. 1a s.s.7/7/2004, n. 26) ha dichiarato
  l'illegittimita'  costituzionale  del comma 49-ter dell'art. 32 del
  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (che  ha  disposto la
  sostituzione del presente articolo).
                              Art. 42 (L) 
    Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3) 
 
    1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato 
  versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a 
  quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 
    2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo 
  di costruzione di cui all'articolo 16 comporta: 
       a)l'aumento del contributo in misura pari  al  10  per  cento
qualora il versamento del contributo sia  effettuato  nei  successivi
centoventi giorni; 
      b) l'aumento del contributo in misura  pari  al  20  per  cento
quando, superato il termine di cui alla lettera  a),  il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
      c) l'aumento del contributo in misura  pari  al  40  per  cento
quando, superato il termine di cui alla lettera  b),  il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni . 
    3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
    4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo 
  comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
    5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del 
  comma  2,  il  comune  provvede  alla  riscossione   coattiva   del
  complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43. 
    6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle 
  sanzioni di cui al  presente  articolo,  queste  saranno  applicate
  nelle misure indicate nel comma 2. 
                              Art. 43 (L)
                              Riscossione
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    1.  I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
  della  parte  I  del  presente testo unico sono riscossi secondo le
  norme  vigenti  in  materia  di  riscossione coattiva delle entrate
  dell'ente procedente.
                              Art. 44 (L) 
                            Sanzioni penali 
           (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; 
       decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, 
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 
 
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le 
  sanzioni amministrative, si applica: 
  a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, 
     prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo,
     in quanto applicabili, nonche' dai  regolamenti  edilizi,  dagli
     strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; 
  b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei 
     casi di esecuzione dei lavori in totale  difformita'  o  assenza
     del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante  l'ordine
     di sospensione; 
  c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel 
     caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,  come
     previsto dal primo comma dell'articolo 30.  La  stessa  pena  si
     applica  anche  nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle   zone
     sottoposte   a   vincolo   storico,   artistico,   archeologico,
     paesistico, ambientale,  in  variazione  essenziale,  in  totale
     difformita' o in assenza del permesso. 
    2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi 
  e' stata lottizzazione abusiva, dispone la  confisca  dei  terreni,
  abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente  costruite.  Per
  effetto della confisca  i  terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e
  gratuitamente al  patrimonio  del  comune  nel  cui  territorio  e'
  avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per  la
  immediata trascrizione nei registri immobiliari. 
    2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
  agli interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
  denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, 
  eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.  10  
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
    Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni 
  dalla L. 24 novembre 2003, n. 326,  ha  disposto  (con  l'art.  32,
  comma 47) che "Le sanzioni pecuniarie di cui  all'articolo  44  del
  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
  incrementate del cento per cento". 
                              Art. 45 (L)
                  Norme relative all'azione penale
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

    1.  L'azione  penale  relativa  alle  violazioni  edilizie rimane
  sospesa   finche'   non   siano   stati   esauriti  i  procedimenti
  amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
    2.  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 .
    3.  Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
  reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
                              Art. 46 (L)
           Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici
     la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

    1.  Gli  atti  tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica, sia in forma
  privata,   aventi   per  oggetto  trasferimento  o  costituzione  o
  scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici,
  o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985,
  sono  nulli  e  non  possono  essere  stipulati  ove  da  essi  non
  risultino,   per  dichiarazione  dell'alienante,  gli  estremi  del
  permesso   di   costruire   o   del  permesso  in  sanatoria.  Tali
  disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o
  estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
    2.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista, ai sensi dell'articolo 38,
  l'irrogazione  di  una  sanzione  soltanto  pecuniaria,  ma  non il
  rilascio  del  permesso  in  sanatoria, agli atti di cui al comma 1
  deve  essere  allegata  la  prova  dell'integrale  pagamento  della
  sanzione medesima.
    3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma
  1  non  pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in
  base   ad   un   atto  iscritto  o  trascritto  anteriormente  alla
  trascrizione  della  domanda  diretta  a  far accertare la nullita'
  degli atti.
    4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
  dalla  insussistenza  del permesso di costruire al tempo in cui gli
  atti  medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
  anche  da  una  sola  delle parti mediante atto successivo, redatto
  nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
    5.  Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli
  atti  derivanti  da  procedure esecutive immobiliari, individuali o
  concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile si trovi nelle
  condizioni  previste  per  il rilascio del permesso di costruire in
  sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro
  centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita'
  giudiziaria.
     5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  agli  interventi  edilizi  realizzati  mediante  denuncia di inizio
  attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
  siano indicati gli estremi della stessa. 
                                Art. 47 (L) 
                        Sanzioni a carico dei notai 
               (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) 
 
    1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti 
  nulli  previsti  dagli  articoli  46  e  30  e  non   convalidabili
  costituisce violazione dell'articolo 28  della  legge  16  febbraio
  1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta  l'applicazione
  delle sanzioni previste dalla legge medesima. 
    2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto 
  dall'articolo 30, sono esonerati  da  responsabilita'  inerente  al
  trasferimento o alla divisione dei terreni;  PERIODO SOPPRESSO DAL
  D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304 . 
                              Art. 48 (L) 
               Aziende erogatrici di servizi pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 
 
    1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici 
  somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive  di
  permesso di costruire,  nonche'  ad  opere  in  assenza  di  titolo
  iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le  quali  non  siano  stati
  stipulati contratti di somministrazione anteriormente al  17  marzo
  1985. 
    2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda 
  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e  per  gli
  effetti  dell'articolo  47  del  decreto   del   Presidente   della
  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo  unico  delle
  disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia    di
  documentazione amministrativa, indicante gli estremi  del  permesso
  di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso  in
  sanatoria, ovvero copia della  domanda  di  permesso  in  sanatoria
  corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo  di
  oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e  limitatamente
  alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35  della  legge  28
  febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato  in  difetto  di  tali
  dichiarazioni e' nullo e il funzionario della  azienda  erogatrice,
  cui  sia  imputabile  la  stipulazione  del  contratto  stesso,  e'
  soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a  7746  euro.  Per  le
  opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
  documentazione di cui al precedente  comma,  puo'  essere  prodotta
  copia di una fattura, emessa  dall'azienda  erogante  il  servizio,
  dalla quale risulti che l'opera  gia'  usufruisce  di  un  pubblico
  servizio. 
    3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in 
  luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una
  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   notorio   rilasciata   dal
  proprietario o altro avente titolo, ai  sensi  e  per  gli  effetti
  dell'articolo 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
  dicembre 2000, n. 445, recante il Testo  unico  delle  disposizioni
  legislative  e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
  amministrativa, attestante che l'opera e' stata  iniziata  in  data
  anteriore al  30  gennaio  1977.  Tale  dichiarazione  puo'  essere
  ricevuta e inserita nello stesso  contratto,  ovvero  in  documento
  separato da allegarsi al contratto medesimo. 
    3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
  agli interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
  denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo  22,  comma  3,
  eseguiti in assenza della stessa. 
 3-ter.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante   vigilanza
  sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle  aziende  erogatrici
  di  servizi  pubblici  ed  ai  funzionari  cui  sia  imputabile  la
  stipulazione  dei  relativi  contratti   di   somministrazione   di
  comunicare al sindaco del  comune  ove  e'  ubicato  l'immobile  le
  richieste di  allaccio  ai  pubblici  servizi  effettuate  per  gli
  immobili, con indicazione della concessione edilizia  ovvero  della
  autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero  della
  istanza di concessione in  sanatoria  presentata,  corredata  dalla
  prova del pagamento per intero  delle  somme  dovute  a  titolo  di
  oblazione. L'inosservanza di tale obbligo  comporta,  per  ciascuna
  violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000  ad  euro  50.000
  nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche'
  la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro  7.746  nei  confronti
  del funzionario della azienda  erogatrice  cui  sia  imputabile  la
  stipulazione dei contratti.  

Capo III
Disposizioni fiscali

                              Art. 49 (L) 
                        Disposizioni fiscali 
            (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter) 
 
    1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli 
  interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o  in  contrasto
  con lo stesso, ovvero  sulla  base  di  un  titolo  successivamente
  annullato, non  beneficiano  delle  agevolazioni  fiscali  previste
  dalle norme vigenti, ne' di contributi o  altre  provvidenze  dello
  Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve  riguardare  violazioni
  di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta  che  eccedano
  per singola unita'  immobiliare  il  due  per  cento  delle  misure
  prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni  e  degli
  allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano 
  regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 
    2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione 
  finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione  dei  lavori  o  dalla
  richiesta del certificato di agibilita',  ovvero  dall'annullamento
  del titolo edilizio,  ogni inosservanza comportante  la  decadenza
  di cui al comma precedente.  
    3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le 
  imposte dovute in misura  ordinaria  per  effetto  della  decadenza
  stabilita dal presente articolo si prescrive  col  decorso  di  tre
  anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 
    4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il 
  committente e' responsabile dei danni nei  confronti  degli  aventi
  causa. 
                              Art. 50 (L) 
            Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) 
 
    1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le 
  agevolazioni tributarie in materia di tasse  ed  imposte  indirette
  sugli affari si applicano agli atti  stipulati  dopo  il  17  marzo
  1985, qualora ricorrano tutti i requisiti  previsti  dalle  vigenti
  disposizioni agevolative ed a condizione  che  copia  conforme  del
  provvedimento  di  sanatoria  venga   presentata,   contestualmente
  all'atto  da  registrare,  all'amministrazione   cui   compete   la
  registrazione.  In  mancanza  del   provvedimento   definitivo   di
  sanatoria, per conseguire in via provvisoria le  agevolazioni  deve
  essere prodotta, al momento della  registrazione  dell'atto,  copia
  della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la
  relativa ricevuta rilasciata dal comune  stesso.  L'interessato,  a
  pena di decadenza dai benefici,   deve  presentare  al  competente
  ufficio dell'amministrazione finanziaria  copia del  provvedimento
  definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua  notifica  o,  nel
  caso che questo non  sia  intervenuto,  a  richiesta  dell'ufficio,
  dichiarazione del comune che attesti che la domanda non  ha  ancora
  ottenuto definizione. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i 
  fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con  la  stesso,
  ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica
   la esenzione  dall'imposta  comunale  sugli  immobili ,  qualora
  ricorrano i requisiti tipologici  di  inizio  e  ultimazione  delle
  opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci
  anni a decorrere dal 17 marzo  1985.   L'esenzione  si  applica  a
  condizione  che  l'interessato  ne  faccia  richiesta   all'ufficio
  competente  del  suo  domicilio  fiscale,  allegando  copia  della
  domanda indicata nel comma  precedente  con  la  relativa  ricevuta
  rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno  della
  presentazione della domanda  suddetta,  l'interessato,  a  pena  di
  decadenza dai benefici, deve presentare,  entro novanta giorni  da
  tale  scadenza,  all'ufficio  competente  copia  del  provvedimento
  definitivo  di  sanatoria   o   in   mancanza   di   questo,   una
  dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione  sostitutiva  di
  atto notorio, attestante che la  domanda  non  ha  ancora  ottenuto
  definizione. 
    3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di 
  sanatoria  comporta   il  pagamento  dell'imposta  comunale  sugli
  immobili  e delle altre imposte  dovute  nella  misura  ordinaria,
  nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. 
    4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti 
  di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,  qualora
  ricorrano tutti i requisiti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
  agevolative, la  cessazione  degli  effetti  dei  provvedimenti  di
  revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49. 
    5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il 
  conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti  dal  comma
  4,  deve   essere   prodotta   da   parte   dell'interessato   alle
  amministrazioni  finanziarie  competenti  copia  autenticata  della
  domanda  di  permesso  in  sanatoria,  corredata  della  prova  del
  pagamento delle somme dovute fino al  momento  della  presentazione
  della istanza di cui al presente comma. 
    6. Non si fa comunque luogo  al rimborso  dell'imposta  comunale
sugli immobili  e delle altre imposte eventualmente gia' pagate. 
                              Art. 51 (L)
                 Finanziamenti pubblici e sanatoria
         (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

    1.  La  concessione  di  indennizzi,  ai sensi della legislazione
  sulle  calamita'  naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili
  danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
  la  citata  concessione  di  indennizzi e' altresi' esclusa per gli
  immobili  edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di
  sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale

                              Art. 52 (L) 
                 Tipo di strutture e norme tecniche 
      (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 
 
  1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia  pubbliche
sia private debbono  essere  realizzate  in  osservanza  delle  norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con  decreti
del  Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
collaborazione del Consiglio nazionale  delle  ricerche.  Qualora  le
norme tecniche riguardino costruzioni  in  zone  sismiche  esse  sono
adottate di concerto con  il  Ministro  per  l'interno.  Dette  norme
definiscono: 
      a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo  degli  edifici  in  muratura  e  per  il  loro
consolidamento; 
      b) i carichi e sovraccarichi  e  loro  combinazioni,  anche  in
funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della  destinazione
dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica  di  sicurezza
delle costruzioni; 
      c) le indagini sui terreni e sulle  rocce,  la  stabilita'  dei
pendii  naturali  e  delle  scarpate,  i  criteri   generali   e   le
precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e  collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere  di  fondazione;  i
criteri generali e le precisazioni  tecniche  per  la  progettazione,
esecuzione  e  collaudo  di  opere  speciali,  quali  ponti,   dighe,
serbatoi, tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
acquedotti, fognature; 
      d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
   2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi  diversi
da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme
parere dello stesso Consiglio.  
  3. Le norme tecniche di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo  la  pubblicazione
dei rispettivi decreti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                              Art. 53 (L)
                              Definizioni
                  (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
                 art. 1, primo, secondo e terzo comma)

    1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
      a)  opere  in  conglomerato  cementizio  armato normale, quelle
  composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
  armature che assolvono ad una funzione statica;
      b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
  composte  di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle
  quali  si  imprime  artificialmente  uno  stato  di  sollecitazione
  addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente
  l'effetto statico voluto;
      c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e'
  assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
  in altri metalli.
                              Art. 54 (L)
                          Sistemi costruttivi
           (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
       primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

    1. Gli edifici possono essere costruiti con:
      a)   struttura   intelaiata   in   cemento   armato  normale  o
  precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
      b) struttura a pannelli portanti;
      c) struttura in muratura;
      d) struttura in legname.
    2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
      a)  costruzioni  in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
  funzione portante;
      b)   strutture   a   pannelli   portanti,  quelle  formate  con
  l'associazione  di  pannelli  verticali  prefabbricati  (muri),  di
  altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi
  solidali  a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
  in opera;
      c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
  curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
                              Art. 55 (L)
                          Edifici in muratura
         (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)

    1.   Le   costruzioni  in  muratura  devono  presentare  adeguate
  caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le
  compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
  norme tecniche di cui all'articolo 83.
                              Art. 56 (L)
               Edifici con struttura a pannelli portanti
                   (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
           art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

    1.  Le  strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
  calcestruzzo  pieno  od  alleggerito,  semplice,  armato  normale o
  precompresso,   presentare   giunzioni   eseguite   in   opera  con
  calcestruzzo   o   malta   cementizia,   ed  essere  irrigidite  da
  controventamenti   opportuni,   costituiti  dagli  stessi  pannelli
  verticali  sovrapposti  o  da  lastre in calcestruzzo realizzate in
  opera;  i  controventamenti  devono essere orientati almeno secondo
  due direzioni distinte.
    2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
  un  organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
  all'articolo 85.
    3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
  essere assicurata da armature metalliche.
    4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
  grado  di  sismicita',  deve essere comprovata da una dichiarazione
  rilasciata  dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
  pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
                              Art. 57 (L)
                  Edifici con strutture intelaiate
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8,
    secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

    1.  Nelle  strutture  intelaiate possono essere compresi elementi
  irrigidenti costituiti da:
      a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale
  o precompresso;
      b)  elementi-parete  in  acciaio, calcestruzzo armato normale o
  precompresso.
    2.   Gli   elementi   irrigidenti  devono  essere  opportunamente
  collegati  alle  intelaiature  della  costruzione  in  modo che sia
  assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
  stessi.
    3.  Il  complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
  assorbire  le  azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
  all'articolo 83.
    4.  Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono
  essere  efficacemente  collegate  alle  aste della struttura stessa
  secondo  le  modalita'  specificate  dalle  norme  tecniche  di cui
  all'articolo 83.
                              Art. 58 (L) 
Produzione in serie in  stabilimenti  di  manufatti  in  conglomerato
     normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo 
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) 
 
    1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in 
  conglomerato  armato  normale  o  precompresso   ed   in   metallo,
  fabbricati in serie e che assolvono alle  funzioni  indicate  negli
  articoli 53, comma 1 e  64,  comma  1,  hanno  l'obbligo  di  darne
  preventiva  comunicazione  al   Servizio   tecnico   centrale   del
   Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti ,  con  apposita
  relazione nella quale debbono: 
      a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili 
  applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo
  a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico  fino  a
  fessurazione e rottura; 
      b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla 
  scorta  di  prove  eseguite  presso  uno  dei  laboratori  di   cui
  all'articolo 59; 
      c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e 
  i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; 
      d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei 
  laboratori di cui all'articolo 59. 
    2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e 
  durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la  serie  di
  origine. 
    3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo 
  fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
  articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma  1
  del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, 
  indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi. 
    4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi 
  precedenti sono tenute a fornire  tutte  le  prescrizioni  relative
  alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 
    5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a 
  carico della ditta produttrice, che e'  obbligata  a  corredare  la
  fornitura con i disegni del manufatto  e  l'indicazione  delle  sue
  caratteristiche di impiego. 
    6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico 
  inserimento e della previsione di utilizzazione  dei  manufatti  di
  cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera. 
                              Art. 59 (L) 
                             Laboratori 
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 
 
    1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati 
  laboratori ufficiali: 
      a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e 
  delle  facolta'  di  ingegneria  e  delle   facolta'   o   istituti
universitari di architettura; 
      b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); 
      b-bis)  il  laboratorio  dell'Istituto  sperimentale  di   rete
ferroviaria italiana spa; 
      b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad  effettuare  prove
di crash test per le barriere metalliche. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  . . .  puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del  presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione,  comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce. 
  3. L'attivita' dei  laboratori,  ai  fini  del  presente  capo,  e'
servizio di pubblica utilita'. 
                              Art. 60 (L)
                    Emanazione di norme tecniche
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

    1.  Il  Ministro  per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici che si avvale anche della
  collaborazione  del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
  modifica  ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
  costruzioni di cui al capo secondo.
                              Art. 61 (L)
                       Abitati da consolidare
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

    1.  In  tutti  i territori comunali o loro parti, nei quali siano
  intervenuti  od  intervengano  lo  Stato  o la regione per opere di
  consolidamento  di  abitato  ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.
  445  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nessuna opera e
  nessun   lavoro,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  o  di
  rifinitura,   possono   essere   eseguiti   senza   la   preventiva
  autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
    2.  Le  opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta
  con  ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
  possono   eccezionalmente   essere  intraprese  anche  prima  della
  predetta  autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta
  nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
                              Art. 62 (L)
                      Utilizzazione di edifici
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

    1.  Il  rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in
  cemento  armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni
  e'  condizionato  all'esibizione  di  un certificato da rilasciarsi
  dall'ufficio   tecnico  della  regione,  che  attesti  la  perfetta
  rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
                              Art. 63 (L)
                            Opere pubbliche

    1.  Quando  si  tratti  di  opere  eseguite  dai  soggetti di cui
  all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
  presente   parte  si  applicano  solo  nel  caso  in  cui  non  sia
  diversamente  disposto  dalla  citata  legge  n.  109 del 1994, dal
  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544,
  dal  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
  e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.

Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti

                              Art. 64 (L)
         Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'
           (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;
     art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

    1.  La  realizzazione  delle  opere  di  conglomerato  cementizio
  armato,  normale  e  precompresso  ed  a  struttura metallica, deve
  avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la  perfetta stabilita' e
  sicurezza  delle  strutture  e da evitare qualsiasi pericolo per la
  pubblica incolumita'.
    2.  La  costruzione  delle opere di cui all'articolo 53, comma 1,
  deve  avvenire  in  base  ad  un  progetto  esecutivo redatto da un
  tecnico  abilitato,  iscritto  nel  relativo albo, nei limiti delle
  proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi sugli ordini e collegi
  professionali.
    3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
  un  tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
  proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi sugli ordini e collegi
  professionali.
    4.   Il   progettista   ha   la   responsabilita'  diretta  della
  progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
    5.  Il  direttore  dei  lavori  e il costruttore, ciascuno per la
  parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza
  dell'opera  al  progetto,  dell'osservanza  delle  prescrizioni  di
  esecuzione  del  progetto,  della qualita' dei materiali impiegati,
  nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
  in opera.
                              Art. 65 (R)
    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
  ultimata  di  opere  di  conglomerato  cementizio armato, normale e
  precompresso  ed  a  struttura  metallica  (legge n. 1086 del 1971,
  articoli 4 e 6)

    1.   Le  opere  di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
  precompresso  ed  a  struttura  metallica,  prima  del loro inizio,
   devono  essere denunciate dal costruttore allo sportello unico ,
  che  provvede  a  trasmettere  tale  denuncia al competente ufficio
  tecnico regionale.
    2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
  committente,  del  progettista  delle  strutture, del direttore dei
  lavori e del costruttore.
    3. Alla denuncia devono essere allegati:
      a)  il  progetto  dell'opera  in  triplice  copia,  firmato dal
  progettista,  dal  quale  risultino in modo chiaro ed esauriente le
  calcolazioni  eseguite,  l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
  strutture,  e  quanto  altro  occorre  per definire l'opera sia nei
  riguardi  dell'esecuzione  sia  nei riguardi della conoscenza delle
  condizioni di sollecitazione;
      b)  una  relazione  illustrativa  in triplice copia firmata dal
  progettista  e  dal  direttore dei lavori, dalla quale risultino le
  caratteristiche,  le  qualita'  e  le  dosature  dei  materiali che
  verranno impiegati nella costruzione.
    4   Lo  sportello  unico  restituisce al costruttore , all'atto
  stesso   della  presentazione,  una  copia  del  progetto  e  della
  relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
    5.  Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei lavori si intendano
  introdurre  alle  opere  di  cui  al comma 1, previste nel progetto
  originario,  devono  essere  denunciate,  prima di dare inizio alla
  loro  esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e  con gli
  allegati previsti nel presente articolo.
    6.  A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
  direttore  dei  lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una
  relazione,   redatta  in  triplice  copia,  sull'adempimento  degli
  obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
      a)  i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
  laboratori di cui all'articolo 59;
      b)  per  le  opere  in  conglomerato  armato precompresso, ogni
  indicazione  inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa
  in coazione;
      c)  l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
  dei relativi verbali firmate per copia conforme.
    7.  Lo  sportello  unico  restituisce  al  direttore  dei lavori,
  all'atto  stesso  della presentazione, una copia della relazione di
  cui  al  comma  6  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  e
  provvede  a  trasmettere  una copia di tale relazione al competente
  ufficio tecnico regionale.
    8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
  unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
                              Art. 66 (L)
                         Documenti in cantiere
                  (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

    1.  Nei  cantieri,  dal  giorno  di  inizio  delle  opere, di cui
  all'articolo  53,  comma  1,  a  quello  di ultimazione dei lavori,
  devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3
  e  4,  datati  e  firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
  lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
    2.  Della  conservazione  e  regolare tenuta di tali documenti e'
  responsabile  il  direttore  dei lavori. Il direttore dei lavori e'
  anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
  piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
       Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
                          Collaudo statico
          (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

    1.  Tutte  le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
  sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono
  essere sottoposte a collaudo statico.
    2.  Il  collaudo  deve  essere  eseguito  da un ingegnere o da un
  architetto,  iscritto  all'albo  da  almeno dieci anni, che non sia
  intervenuto   in   alcun   modo   nella  progettazione,  direzione,
  esecuzione dell'opera.
    3.  Contestualmente  alla  denuncia prevista dall'articolo 65, il
  direttore  dei  lavori  e'  tenuto a presentare presso lo sportello
  unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
  contestuale  dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati
  da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
    4.  Quando  non esiste il committente ed il costruttore esegue in
  proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
  alla  presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
  provinciale  degli  ingegneri  o  a  quello  degli  architetti,  la
  designazione  di  una  terna  di  nominativi fra i quali sceglie il
  collaudatore.
    5.  Completata  la  struttura  con la copertura dell'edificio, il
  direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al
  collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
    6.  In  corso  d'opera  possono essere eseguiti collaudi parziali
  motivati  da  difficolta'  tecniche  e  da  complessita'  esecutive
  dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
    7.  Il  collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il
  certificato  di  collaudo  in  tre  copie  che  invia al competente
  ufficio  tecnico  regionale  e  al committente, dandone contestuale
  comunicazione allo sportello unico.
    8.  Per  il  rilascio  di  licenza  d'uso  o  di  agibilita',  se
  prescritte,  occorre  presentare  all'amministrazione  comunale una
  copia del certificato di collaudo.

Sezione II
Vigilanza

                              Art. 68 (L) 
                               Controlli 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10) 
 
    1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio 
  comunale, nel cui territorio vengono realizzate le  opere  indicate
  nell'articolo  53,   comma   1,   ha   il   compito   di   vigilare
  sull'osservanza degli  adempimenti  preposti  dal  presente  testo
  unico : a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. 
    2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle 
  opere costruite per conto dello Stato e per  conto  delle  regioni,
  delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con  a  capo
  un ingegnere. 
                              Art. 69 (L)
                     Accertamenti delle violazioni
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

    1.  I  funzionari  e agenti comunali che accertino l'inosservanza
  degli   adempimenti  previsti  nei  precedenti  articoli,  redigono
  processo  verbale  che,  a  cura  del  dirigente o responsabile del
  competente   ufficio   comunale,   verra'  inoltrato  all'Autorita'
  giudiziaria  competente  ed all'ufficio tecnico della regione per i
  provvedimenti di cui all'articolo 70.
                              Art. 70 (L)
                       Sospensione dei lavori
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

    1.  Il  dirigente  dell'ufficio  tecnico  regionale,  ricevuto il
  processo  verbale  redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli
  opportuni  accertamenti,  ordina, con decreto notificato a mezzo di
  messo  comunale,  al  committente,  al  direttore  dei  lavori e al
  costruttore la sospensione dei lavori.
    2.  I  lavori  non  possono  essere  ripresi finche' il dirigente
  dell'ufficio  tecnico  regionale  non abbia accertato che sia stato
  provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
    3.  Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente
  del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.

Sezione III
Norme penali

                              Art. 71 (L) 
                           Lavori abusivi 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) 
 
    1. Chiunque commette,  dirige  e,  in  qualita'  di  costruttore,
esegue le opere previste dal presente  capo,  o  parti  di  esse,  in
violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con  l'arresto
fino a tre mesi  o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.  
    2. E' soggetto alla  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno,   o
dell'ammenda da 1032 a 10329 euro , chi produce in  serie  manufatti
in conglomerato armato normale o precompresso o  manufatti  complessi
in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58. 
                              Art. 72 (L) 
                     Omessa denuncia dei lavori 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 
 
    1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista 
  dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre  mesi   o  con
  l'ammenda da 103 a 1032 euro.  
                              Art. 73 (L) 
               Responsabilita' del direttore dei lavori 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 
 
    1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni 
  indicate nell'articolo 66  e' punito con l'ammenda  da  41  a  206
  euro.  
    2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o 
  ritarda la presentazione al competente  ufficio  tecnico  regionale
  della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. 
                              Art. 74 (L) 
                  Responsabilita' del collaudatore 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) 
 
    1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui 
  all'articolo 67, comma 5,  e' punito con l'ammenda  da  51  a  516
  euro.  
                              Art. 75 (L) 
                Mancanza del certificato di collaudo 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 
 
    1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del 
  rilascio del certificato di collaudo e' punito con  l'arresto  fino
  ad un mese  o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.  
                              Art. 76 (L)
                    Comunicazione della sentenza
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)

    1.  La  sentenza  irrevocabile,  emessa  in  base alle precedenti
  disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
  quindici  giorni  da  quello  in  cui  e' divenuta irrevocabile, al
  comune  e  alla  regione  interessata  ed  al consiglio provinciale
  dell'ordine   professionale,   cui   eventualmente   sia   iscritto
  l'imputato.

Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati
aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

                              Art. 77 (L)
                  Progettazione di nuovi edifici e
                 ristrutturazione di interi edifici
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

    1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
  ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
  di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
  redatti  in  osservanza  delle  prescrizioni  tecniche previste dal
  comma 2.
    2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti fissa con
  decreto,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52,  le  prescrizioni
  tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e
  la  visitabilita'  degli edifici privati e di edilizia residenziale
  pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
    3. La progettazione deve comunque prevedere:
      a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
  per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
      b)  idonei  accessi  alle  parti  comuni  degli  edifici e alle
  singole unita' immobiliari;
      c)  almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
  mezzi di sollevamento;
      d)  l'installazione,  nel  caso  di  immobili  con  piu' di tre
  livelli  fuori  terra,  di  un  ascensore per ogni scala principale
  raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
    4.  E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
  professionista   abilitato  di  conformita'  degli  elaborati  alle
  disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
    5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
  ai  sensi  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono
  essere  approvati  dalla  competente  autorita'  di tutela, a norma
  degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
                              Art. 78 (L) 
   Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche 
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2) 
 
    1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da 
  attuare negli edifici privati  dirette  ad  eliminare  le  barriere
  architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
  marzo 1971, n. 118,  ed all'articolo 1 del decreto del  Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 , nonche' la realizzazione
  di  percorsi  attrezzati  e  la  installazione  di  dispositivi  di
  segnalazione atti a favorire la mobilita'  dei  ciechi  all'interno
  degli  edifici   privati,   sono   approvate   dall'assemblea   del
  condominio, in prima o in seconda convocazione, con le  maggioranze
  previste dall'articolo 1136, secondo  e  terzo  comma,  del  codice
  civile. 
    2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non 
  assuma entro tre  mesi  dalla  richiesta  fatta  per  iscritto,  le
  deliberazioni di cui al comma 1, i portatori  di  handicap,  ovvero
  chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui  al  titolo  IX  del
  libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese,
  servoscala nonche'  strutture  mobili  e  facilmente  rimovibili  e
  possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al  fine
  di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici,  agli  ascensori  e
  alle rampe delle autorimesse. 
    3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo 
  comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 
                              Art. 79 (L)
           Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
      architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

    1.  Le  opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in
  deroga  alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
  anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni
  o di uso comune a piu' fabbricati.
    2.  E'  fatto  salvo  l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
  agli  articoli  873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra
  le  opere  da  realizzare  e i fabbricati alieni non sia interposto
  alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
                              Art. 80 (L)
                 Rispetto delle norme antisismiche,
            antincendio e di prevenzione degli infortuni
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

    1.  Fermo  restando  l'obbligo  del  preavviso  e  dell'invio del
  progetto  alle  competenti  autorita'  a  norma  dell'articolo  94,
  l'esecuzione  delle  opere  edilizie  di  cui  all'articolo  78, da
  realizzare  in  ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di
  prevenzione  degli  incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla
  autorizzazione  di  cui  all'articolo 94. L'esecuzione non conforme
  alla  normativa  richiamata  al  comma 1 preclude il collaudo delle
  opere realizzate.
                              Art. 81 (L)
                           Certificazioni
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1.   Alle  domande  ovvero  alle  comunicazioni  al  dirigente  o
  responsabile   del   competente   ufficio  comunale  relative  alla
  realizzazione  di  interventi  di  cui al presente capo e' allegato
  certificato   medico   in  carta  libera  attestante  l'handicap  e
  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi
  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
  dicembre  2000,  n.  445, recante il testo unico delle disposizioni
  legislative   e   regolamentari   in   materia   di  documentazione
  amministrativa,  dalla  quale  risultino l'ubicazione della propria
  abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.

Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico

                              Art. 82 (L) 
       Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 
          negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
              (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; 
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; 
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 
 
    1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati 
  aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare 
l'accessibilita' e la visitabilita' di cui  alla  sezione  prima  del
presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di  cui
    alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 
  alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con 
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, 
  recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche,  e
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
    2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,
nonche' ai vincoli previsti da  leggi  speciali  aventi  le  medesime
finalita',  nel caso di  mancato rilascio del nulla osta  da  parte
delle autorita' competenti alla tutela del  vincolo,  la  conformita'
alle norme vigenti in materia  di  accessibilita'  e  di  superamento
delle barriere  architettoniche  puo'  essere  realizzata  con  opere
provvisionali,  come  definite  dall'articolo  7  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle  quali  sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'. 
    3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di 
  esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al 
  pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono 
  allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di 
  conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e 
  di superamento delle barriere architettoniche, anche ai  sensi  del
comma 2 del presente articolo. 
    4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al 
  comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. 
  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel 
  rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al 
  comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel 
  rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione 
  delle barriere architettoniche. A tal fine puo' richiedere al 
  proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di 
  costruire una dichiarazione resa sotto  forma  di  perizia  giurata
redatta da un tecnico abilitato. 
    5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in 
  luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla 
  dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di 
  agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della  conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile. 
    6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati 
  aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in 
  materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere 
  architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere 
  impossibile  l'utilizzazione  dell'opera  da  parte  delle  persone
handicappate, sono dichiarate inagibili. 
    7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile 
  tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, 
  ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, 
  relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della 
  legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da 
  rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle 
  persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 
  25822 euro e con la sospensione dai rispettivi  albi  professionali
per un periodo compreso da uno a sei mesi. 
    8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 
  del 1986, sono modificati con integrazioni relative 
  all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento 
  all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, 
  all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla 
  rimozione della segnaletica installata in  modo  da  ostacolare  la
circolazione delle persone handicappate. 
    9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle 
  disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 
  1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto 
  del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni 
di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto  del
    Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme 
  dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con  le  disposizioni
del presente articolo perdono efficacia. 

Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche

                              Art. 83 (L)
              Opere disciplinate e gradi di sismicita'
    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1,
         lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del
                decreto legislativo n. 112 del 1998)

    1.   Tutte   le  costruzioni  la  cui  sicurezza  possa  comunque
  interessare   la  pubblica  incolumita',  da  realizzarsi  in  zone
  dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
  sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
  52,  da  specifiche  norme  tecniche  emanate,  anche  per  i  loro
  aggiornamenti,  con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i
  trasporti,  di  concerto  con il Ministro per l'interno, sentiti il
  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici, il Consiglio nazionale
  delle ricerche e la Conferenza unificata.
    2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
  di  concerto  con  il  Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
  superiore   dei  lavori  pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle
  ricerche  e  la  Conferenza  unificata,  sono  definiti  i  criteri
  generali  per  l'individuazione  delle zone sismiche e dei relativi
  valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per
  la   determinazione   delle   azioni   sismiche  e  di  quant'altro
  specificato dalle norme tecniche.
    3.  Le  regioni,  sentite  le  province  e  i comuni interessati,
  provvedono  alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli
  effetti  del  presente  capo,  alla  formazione e all'aggiornamento
  degli  elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi
  di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
                              Art. 84 (L)
                   Contenuto delle norme tecniche
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

    1.  Le  norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
  all'articolo  83,  da  adottare  sulla  base  dei  criteri generali
  indicati  dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi
  di sismicita', definiscono:
      a)  l'altezza  massima  degli  edifici  in relazione al sistema
  costruttivo,  al  grado  di sismicita' della zona ed alle larghezze
  stradali;
      b)  le  distanze  minime consentite tra gli edifici e giunzioni
  tra edifici contigui;
      c)  le  azioni  sismiche  orizzontali  e verticali da tenere in
  conto  del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle
  loro giunzioni;
      d)  il  dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
  costruzioni;
      e)  le  tipologie  costruttive  per le fondazioni e le parti in
  elevazione.
    2.  Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche
  dei  terreni  di  fondazione,  e  cioe'  dei terreni costituenti il
  sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal
  manufatto  assumano valori significativi ai fini delle deformazioni
  e   della   stabilita'   dei   terreni   medesimi,   devono  essere
  esaurientemente accertate.
    3.  Per  le  costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
  convenientemente  estesi  al  di  fuori del-l'area edificatoria per
  rilevare  tutti  i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
  stabilita' dei pendii medesimi.
    4.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1 potranno stabilire
  l'entita'  degli  accertamenti in funzione della morfologia e della
  natura dei terreni e del grado di sismicita'.
                              Art. 85 (L)
                            Azioni sismiche
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

    1.  L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia
  in  grado  di  resistere  alle  azioni  verticali e orizzontali, ai
  momenti   torcenti   e  ribaltanti  indicati  rispettivamente  alle
  successive  lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche
  di cui all'articolo 83.
      a)  azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
  sismiche   verticali;   per  le  strutture  di  grande  luce  o  di
  particolare   importanza,   agli  effetti  di  dette  azioni,  deve
  svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
      b)  azioni  orizzontali:  le  azioni  sismiche  orizzontali  si
  schematizzano  attraverso  l'introduzione  di  due sistemi di forze
  orizzontali  agenti  non  contemporaneamente  secondo due direzioni
  ortogonali;
      c)  momenti  torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il
  momento  torcente  dovuto  alle  forze  orizzontali agenti ai piani
  sovrastanti  e  in  ogni caso non minore dei valori da determinarsi
  secondo  le  indicazioni  riportate  dalle  norme  tecniche  di cui
  all'articolo 83;
      d)  momenti  ribaltanti:  per le verifiche dei pilastri e delle
  fondazioni  gli  sforzi  normali  provocati dall'effetto ribaltante
  delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
  indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
                              Art. 86 (L)
                      Verifica delle strutture
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

    1.  L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
  cui  all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione
  di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
    2.   Si  devono  verificare  detti  elementi  resistenti  per  le
  possibili  combinazioni  degli  effetti  sismici con tutte le altre
  azioni  esterne,  senza  alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
  l'esclusione dell'azione del vento.
                              Art. 87 (L)
                       Verifica delle fondazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

    1.  I  calcoli  di  stabilita'  del  complesso  terreno-opera  di
  fondazione  si  eseguono  con  i  metodi  ed  i  procedimenti della
  geotecnica,  tenendo  conto,  tra  le  forze  agenti,  delle azioni
  sismiche  orizzontali  applicate  alla  costruzione e valutate come
  specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
                              Art. 88 (L)
                                Deroghe
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

    1.  Possono  essere  concesse  deroghe all'osservanza delle norme
  tecniche,  di  cui  al  precedente articolo 83, dal Ministro per le
  infrastrutture  e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte
  dell'ufficio   periferico   competente   e  parere  favorevole  del
  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni
  particolari,  che  ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza,
  dovute  all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali
  dei centri storici.
    2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
  urbanistico  generale e le singole deroghe devono essere confermate
  nei piani particolareggiati.
                              Art. 89 (L)
                 Parere sugli strumenti urbanistici
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

    1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
  presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
  il  parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
  urbanistici  generali  e  particolareggiati prima della delibera di
  adozione  nonche'  sulle  lottizzazioni  convenzionate  prima della
  delibera  di  approvazione,  e loro varianti ai fini della verifica
  della  compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni
  geomorfologiche del territorio.
    2.  Il  competente  ufficio  tecnico  regionale deve pronunciarsi
  entro    sessanta    giorni   dal   ricevimento   della   richiesta
  dell'amministrazione comunale.
    3.  In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma
  2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
                             Art. 90 (L) 
                           Sopraelevazioni 
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) 
 
  1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,  purche'
nel complesso la costruzione risponda alle  prescrizioni  di  cui  al
presente capo; 
  b) la sopraelevazione  di  edifici  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il  complesso
della struttura  sia conforme alle norme del presente testo unico.  
  2.  L'autorizzazione  e'  consentita  previa   certificazione   del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. 
                              Art. 91 (L)
                              Riparazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

    1.  Le  riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
  maggiore  grado  di  sicurezza  alle  azioni  sismiche  di  cui  ai
  precedenti articoli.
    2.   I   criteri   sono  fissati  nelle  norme  tecniche  di  cui
  all'articolo 83.
                              Art. 92 (L)
              Edifici di speciale importanza artistica
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

    1.  Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
  edifici  o  manufatti  di carattere monumentale o aventi, comunque,
  interesse  archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o
  di  privata  proprieta',  restano  ferme  le disposizioni di cui al
  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Sezione II
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

                              Art. 93 (R)
                Denuncia dei lavori e presentazione dei
              progetti di costruzioni in zone sismiche
  (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

    1.  Nelle  zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
  procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
  darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede a
  trasmetterne  copia  al  competente  ufficio tecnico della regione,
  indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la  residenza  del
  progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
    2.  Alla  domanda  deve  essere  allegato  il progetto, in doppio
  esemplare  e  debitamente  firmato  da  un  ingegnere,  architetto,
  geometra  o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti delle
  rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
    3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente
  ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
  esauriente   per   planimetria,  piante,  prospetti  e  sezioni  ed
  accompagnato  da  una  relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
  delle  strutture  portanti,  sia in fondazione sia in elevazione, e
  dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
    4.  Al  progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
  fondazione,  nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
  nella  scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
  svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
    5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
  o da documentazioni, in quanto necessari.
    6.  In  ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie
  dei lavori di cui al presente articolo.
    7.  Il  registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
  semplice  richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali ed agenti indicati
  nell'articolo 103.
                              Art. 94 (L)
               Autorizzazione per l'inizio dei lavori
  (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

    1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
  edilizio,  nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
  sismicita'  all'uopo  indicate  nei decreti di cui all'articolo 83,
  non  si  possono  iniziare  lavori  senza preventiva autorizzazione
  scritta del competente ufficio tecnico della regione.
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro sessanta giorni dalla
  richiesta  e  viene  comunicata al comune, subito dopo il rilascio,
  per i provvedimenti di sua competenza.
    3.   Avverso   il   provvedimento   relativo   alla   domanda  di
  autorizzazione,  o  nei  confronti  del  mancato  rilascio entro il
  termine  di  cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della
  giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
    4.  I  lavori  devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
  geometra  o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti delle
  rispettive competenze.

Sezione III
Repressione delle violazioni

                              Art. 95 (L)
                            Sanzioni penali
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    1.  Chiunque  violi le prescrizioni contenute nel presente capo e
  nei  decreti  interministeriali  di  cui  agli  articoli 52 e 83 e'
  punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
                              Art. 96 (L)
                     Accertamento delle violazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

    1.  I  funzionari,  gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo
  103,   appena  accertato  un  fatto  costituente  violazione  delle
  presenti   norme,   compilano   processo   verbale   trasmettendolo
  immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
    2.   Il   dirigente   dell'ufficio   tecnico   regionale,  previ,
  occorrendo,  ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette
  il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue
  deduzioni.
                              Art. 97 (L) 
                       Sospensione dei lavori 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 
 
    1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, 
  contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina,
  con decreto motivato, notificato a  mezzo  di  messo  comunale,  al
  proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle
  opere, la sospensione dei lavori. 
    2. Copia del decreto  e' comunicata al dirigente o  responsabile
del competente ufficio comunale  ai fini dell'osservanza dell'ordine
di sospensione. 
    3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente 
  dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento  della  forza
  pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione  dell'ordine  di
  sospensione. 
    4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data 
  in   cui   la   pronuncia   dell'autorita'   giudiziaria    diviene
  irrevocabile. 
                              Art. 98 (L)
                          Procedimento penale
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

    1.  Se  nel  corso  del procedimento penale il pubblico ministero
  ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno
  o  piu'  consulenti,  scegliendoli  fra  i componenti del Consiglio
  superiore  dei  lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti
  ai  ruoli  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
  altre amministrazioni statali.
    2.  Deve  essere  in  ogni  caso  citato  per  il dibattimento il
  dirigente  del  competente  ufficio tecnico della regione, il quale
  puo'  delegare  un  funzionario  dipendente che sia al corrente dei
  fatti.
    3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
  la  demolizione  delle  opere  o  delle  parti di esse costruite in
  difformita'   alle   norme   del   presente   capo  o  dei  decreti
  interministeriali  di  cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce
  le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
  stesse, fissando il relativo termine.
                              Art. 99 (L)
                        Esecuzione d'ufficio
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    1.   Qualora  il  condannato  non  ottemperi  all'ordine  o  alle
  prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile
  o  con  decreto  esecutivo,  il  competente  ufficio  tecnico della
  regione   provvede,  se  del  caso  con  l'assistenza  della  forza
  pubblica, a spese del condannato.
                             Art. 100 (L) 
          Competenza della Regione (legge 3 febbraio  1974,  n.  64,
art. 25)   
 
    1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa,  la Regione
ordina  , con provvedimento  definitivo,  sentito  l'organo  tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di
esse eseguite in violazione delle norme del  presente  capo  e  delle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero  l'esecuzione  di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. 
    2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 
  99. 
                            Art. 101 (L)
                 Comunicazione del provvedimento al
              competente ufficio tecnico della regione
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

    1.  Copia  della  sentenza  irrevocabile  o del decreto esecutivo
  emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata,
  a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione
  entro  quindici  giorni  da  quello  in cui la sentenza e' divenuta
  irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
                            Art. 102 (L) 
                Modalita' per l'esecuzione d'ufficio 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27) 
 
    1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni 
  iscrivono annualmente in bilancio  una somma non inferiore a 25822
  euro.  
    2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione 
  di lavori di demolizione di opere  in  contravvenzione  alle  norme
  tecniche di cui  al  presente  capo,   si  provvede  a  mezzo  del
  competente ufficio comunale, in base alla liquidazione  dei  lavori
  stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.  
    3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo 
  suindicato   e    con   l'aumento    dell'aggio    spettante    al
  concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi.  
    4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad 
  apposito capitolo del bilancio dell'entrata. 
                            Art. 103 (L)
            Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

    1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di
  cui  all'articolo  83  gli  ufficiali  di  polizia giudiziaria, gli
  ingegneri  e  geometri  degli  uffici tecnici delle amministrazioni
  statali  e  degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali,
  le  guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
  giurati  a  servizio  dello Stato, delle province e dei comuni sono
  tenuti  ad  accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
  sopraelevazioni  sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
  competente  ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61
  e 94.
    2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le
  costruzioni,   le   riparazioni   e   ricostruzioni   procedano  in
  conformita' delle presenti norme.
    3.  Eguale  obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
  tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
  comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Sezione IV
Disposizioni finali

                            Art. 104 (L) 
   Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; 
      articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000) 
 
    1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione 
  abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in  vigore  del
  provvedimento di classificazione  sono  tenuti  a  farne  denuncia,
  entro quindici giorni dall'entrata in vigore del  provvedimento  di
  classificazione, al competente ufficio tecnico della regione. 
    2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla 
  ricezione della denunzia, accerta la conformita' del progetto  alle
  norme tecniche di cui all'articolo 83  e  l'idoneita'  della  parte
  gia'  legittimamente  realizzata  a  resistere   all'azione   delle
  possibili azioni sismiche. 
    3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito 
  positivo,  l'ufficio  tecnico  autorizza  la   prosecuzione   della
  costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due  anni
  dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
  costruzione possa  essere  resa  conforme  alla  normativa  tecnica
  vigente   mediante   le   opportune   modifiche    del    progetto,
  l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente 
  all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. 
  In  tal  caso  l'ufficio  tecnico   regionale   rilascia   apposito
  certificato  al  denunciante,  inviandone  copia  al  dirigente   o
  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  per  i  necessari
  provvedimenti. 
     4. La Regione  puo', per edifici 
  pubblici e di uso pubblico,  stabilire,  ove  occorra,  termini  di
  ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. 
    5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e 
  non sia  possibile  intervenire  con  modifiche  idonee  a  rendere
  conforme il progetto o la  parte  gia'  realizzata  alla  normativa
  tecnica vigente,  il  dirigente  dell'ufficio  tecnico  annulla  la
  concessione ed ordina la demolizione di quanto gia' costruito. 
    6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente 
  articolo si applicano le disposizioni  della  parte  II,  capo  IV,
  sezione III del presente testo unico. 
                            Art. 105 (L)
             Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

    1.  L'inosservanza  delle  norme  del  presente capo, nel caso di
  edifici  per  i  quali  sia  stato  gia' concesso il sussidio dello
  Stato,  importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal
  beneficio  statale,  qualora l'interessato non si sia attenuto alle
  prescrizioni di cui al presente capo.
                            Art. 106 (L)
         Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

    1.  Per  le  opere  che  si  eseguono  a  cura del genio militare
  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui alle sezioni II e III del
  presente  capo  e'  assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
  Ministero della difesa.

Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti

                            Art. 107 (L)
                       Ambito di applicazione
         (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

    1.  Sono  soggetti  all'applicazione del presente capo i seguenti
  impianti  relativi  agli  edifici  quale che ne sia la destinazione
  d'uso:
      a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
  di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
  partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
  distributore;
      b)  gli  impianti  radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
  antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
      c)  gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
  da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e  di qualsiasi natura o
  specie;
      d)  gli  impianti  idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di
  trattamento,  di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
  degli  edifici  a  partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
  dall'ente distributore;
      e)  gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
  stato  liquido  o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
  punto  di  consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
  distributore;
      f)  gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
  di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
      g) gli impianti di protezione antincendio.  18 
  ----------------
  AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 108 (L)
                         Soggetti abilitati
           (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
  e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

    1.   Sono   abilitate   all'installazione,  alla  trasformazione,
  all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti  di  cui
  all'articolo   107   tutte   le   imprese,   singole  o  associate,
  regolarmente  iscritte  nel  registro  delle  ditte di cui al regio
  decreto  20  settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  o  nell'albo  provinciale delle imprese artigiane di
  cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
    2.  L'esercizio  delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato
  al   possesso   dei   requisiti   tecnico-professionali,   di   cui
  all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non
  ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al
  medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
    3.  Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
  cui  al  comma  1,  le  imprese  in possesso di attestazione per le
  relative   categorie   rilasciata  da  una  Societa'  organismo  di
  attestazione  (SOA),  debitamente  autorizzata ai sensi del decreto
  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
    4.  Possono  effettuare  il  collaudo ed accertare la conformita'
  alla  normativa  vigente  degli  impianti  di cui all'articolo 107,
  comma   1,   lettera  f),  i  professionisti  iscritti  negli  albi
  professionali,  inseriti  negli  appositi  elenchi  della camera di
  commercio,    industria,   artigianato   e   agricoltura,   formati
  annualmente  secondo  quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
   18 
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  AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 109 (L) 
                    Requisiti tecnico-professionali 
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3) 
 
    1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, 
  comma 2, sono i seguenti: 
      a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una 
  universita' statale o legalmente riconosciuta; 
      b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, 
  con specializzazione relativa al settore  delle  attivita'  di  cui
  all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o  legalmente
  riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno  un  anno
  continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 
      c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della 
  legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo
  un periodo di inserimento, di almeno  due  anni  consecutivi,  alle
  dirette dipendenze di una impresa del settore; 
      d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette 
  dipendenze di  una  impresa  del  settore,  nel  medesimo  ramo  di
  attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore  a  tre
  anni, escluso  quello  computato  ai  fini  dell'apprendistato,  in
  qualita' di operaio installatore  con  qualifica  di  specializzato
  nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento
  e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 
    2. 2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, 
  artigianato e agricoltura un albo  dei  soggetti  in  possesso  dei
  requisiti professionali  di  cui  al  comma  1.  Le  modalita'  per
  l'accertamento  del  possesso  dei   titoli   professionali,   sono
  stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive. 
   18  
    
  ----------------

    
  AGGIORNAMENTO (18) 
    Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni 
  dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art.  3,  comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati  [...]gli
  articoli da 107 a 121  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". 
               Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
                    Progettazione degli impianti
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

    1.  Per  l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
  impianti  di  cui  ai  commi  1,  lettere  a), b), c), e) e g), e 2
  dell'articolo  107  e'  obbligatoria  la  redazione del progetto da
  parte   di   professionisti,  iscritti  negli  albi  professionali,
  nell'ambito delle rispettive competenze.
    2.   La   redazione   del   progetto   per   l'installazione,  la
  trasformazione  e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e'
  obbligatoria  al  di  sopra  dei  limiti  dimensionali indicati nel
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
    3.  Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso
  lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 111 (R)
                  Misure di semplificazione per il
                 collaudo degli impianti installati

    1.  Nel  caso in cui la normativa vigente richieda il certificato
  di  collaudo  degli impianti installati il committente e' esonerato
  dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
  commi  1,  lettere  a),  b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se,
  prima  dell'inizio  dei  lavori,  dichiari  di volere effettuare il
  collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
    2.  Il  collaudo  degli impianti puo' essere effettuato a cura di
  professionisti  abilitati,  non  intervenuti  in  alcun  modo nella
  progettazione,   direzione   ed   esecuzione  dell'opera,  i  quali
  attestano  che  i  lavori  realizzati  sono  conformi  ai  progetti
  approvati  e  alla  normativa vigente in materia. In questo caso la
  certificazione  redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura
  del direttore dei lavori.
    3.  Resta  salvo  il  potere  dell'amministrazione  di  procedere
  all'effettuazione  dei controlli successivi e di applicare, in caso
  di   falsita'   delle  attestazioni,  le  sanzioni  previste  dalla
  normativa vigente.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 112 (L) 
                    Installazione degli impianti 
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7) 
 
    1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti 
  a  regola  d'arte  utilizzando  allo  scopo   materiali   parimenti
  costruiti a regola d'arte. I materiali ed i  componenti  realizzati
  secondo le  norme  tecniche  di  sicurezza  dell'Ente  italiano  di
  unificazione (UNI) e del Comitato  elettrotecnico  italiano  (CEI),
  nonche'  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dalla  legislazione
  tecnica vigente in  materia,  si  considerano  costruiti  a  regola
  d'arte. 
    2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di 
  impianti di messa a terra e di interruttori differenziali  ad  alta
  sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. 
    3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 
  devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 
    4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, 
  saranno fissati i termini e le modalita'  per  l'adeguamento  degli
  impianti di cui al comma 3.  18  
    
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AGGIORNAMENTO (18) 
    Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni 
  dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art.  3,  comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati  [...]gli
  articoli da 107 a 121  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". 
                            Art. 113 (L)
                    Dichiarazione di conformita'
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

    1.  Al  termine  dei  lavori  l'impresa installatrice e' tenuta a
  rilasciare  al  committente  la  dichiarazione di conformita' degli
  impianti  realizzati  nel  rispetto delle norme di cui all'articolo
  112.  Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
  installatrice  e  recante  i  numeri di partita IVA e di iscrizione
  alla  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura,
  faranno  parte  integrante la relazione contenente la tipologia dei
  materiali  impiegati  nonche',  ove  previsto,  il  progetto di cui
  all'articolo 110.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 114 (L)
         Responsabilita' del committente o del proprietario
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

    1.  Il  committente  o  il  proprietario  e' tenuto ad affidare i
  lavori  di  installazione,  di  trasformazione, di ampliamento e di
  manutenzione  degli  impianti  di  cui  all'articolo 107 ad imprese
  abilitate ai sensi dell'articolo 108.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 115 (L)
                       Certificato di agibilita'
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

    1.  Il  dirigente  o responsabile del competente ufficio comunale
  rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la
  dichiarazione  di  conformita'  o  il certificato di collaudo degli
  impianti  installati,  ove  previsto,  salvo  quanto disposto dalle
  leggi vigenti.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 116 (L)
          Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

    1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
  rilascio  del  certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
  all'articolo  114,  i  lavori  concernenti l'ordinaria manutenzione
  degli impianti di cui all'articolo 107.
    2.  Sono  altresi'  esclusi  dagli  obblighi  della redazione del
  progetto   e   del   rilascio   del   certificato  di  collaudo  le
  installazioni  per  apparecchi  per  usi  domestici  e la fornitura
  provvisoria  di  energia  elettrica  per gli impianti di cantiere e
  similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
  di conformita' di cui all'articolo 113.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 117 (R)
              Deposito presso lo sportello unico della
     dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

    1.  Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere
  a),  b),  c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in
  edifici  per  i  quali  e'  gia' stato rilasciato il certificato di
  agibilita',  l'impresa  installatrice  deposita presso lo sportello
  unico,  entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori,  il
  progetto   di  rifacimento  dell'impianto  e  la  dichiarazione  di
  conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati,
  ove  previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
  all'articolo 119.
    2.  In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
  dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato di collaudo, ove
  previsto,  si  riferiscono  alla  sola parte degli impianti oggetto
  dell'opera  di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113
  deve  essere  espressamente  indicata  la  compatibilita'  con  gli
  impianti preesistenti.
    3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'
  possibile  ricorrere  alla certificazione di conformita' dei lavori
  ai progetti approvati di cui all'articolo 111.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 118 (L)
                               Verifiche
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

    1.  Per  eseguire  i  collaudi,  ove previsti, e per accertare la
  conformita'  degli  impianti  alle disposizioni del presente capo e
  della  normativa  vigente,  i comuni, le unita' sanitarie locali, i
  comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
  avvalersi   della   collaborazione   dei   liberi   professionisti,
  nell'ambito  delle  rispettive competenze, di cui all'articolo 110,
  comma   1,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di
  attuazione di cui all'articolo 119.
    2.  Il  certificato  di collaudo deve essere rilasciato entro tre
  mesi dalla presentazione della relativa richiesta.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 119 (L)
                       Regolamento di attuazione
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

    1.  Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo
  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per
  i  quali  risulti  obbligatoria  la  redazione  del progetto di cui
  all'articolo  110  e  sono  definiti  i  criteri  e le modalita' di
  redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita'
  tecnica    dell'installazione    degli   impianti,   tenuto   conto
  dell'evoluzione   tecnologica,   per   fini  di  prevenzione  e  di
  sicurezza.  18 
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AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
                            Art. 120 (L) 
                              Sanzioni 
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16) 
 
    1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, 
  a carico del committente o del proprietario, secondo  le  modalita'
  previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
  sanzione amministrativa da 51 a 258  euro.  Alla  violazione  delle
  altre norme  del  presente  capo  consegue,  secondo  le  modalita'
  previste dal  medesimo  regolamento  di  attuazione,  una  sanzione
  amministrativa da 516 a 5164 euro. 
    2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina 
  le  modalita'  della  sospensione  delle  imprese  dal  registro  o
  dall'albo di cui all'articolo 108, comma  1,  e  dei  provvedimenti
  disciplinari a carico dei professionisti  iscritti  nei  rispettivi
  albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla  sicurezza
  degli  impianti,  nonche'  gli  aggiornamenti  dell'entita'   delle
  sanzioni amministrative di cui al comma 1.  18  
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (18) 
    Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni 
  dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art.  3,  comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati  [...]gli
  articoli da 107 a 121  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". 
                            Art. 121 (L)
                     Abrogazione e adeguamento dei
                  regolamenti comunali e regionali
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

    1.  I  comuni  e  le  regioni  sono  tenuti  ad adeguare i propri
  regolamenti,  qualora  siano  in  contrasto con le disposizioni del
  presente capo.  18 
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
    Il  D.L.  28  dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma
  1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di  cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli
  articoli  da  107  a  121  del  testo  unico  di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

                            Art. 122 (L)
                       Ambito di applicazione
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

    1.  Sono  regolati  dalle  norme  del  presente capo i consumi di
  energia  negli  edifici  pubblici  e  privati,  qualunque ne sia la
  destinazione  d'uso,  nonche',  mediante  il disposto dell'articolo
  129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
    2.  Nei  casi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio esistente,
  l'applicazione  del  presente capo e' graduata in relazione al tipo
  di  intervento,  secondo  la tipologia individuata dall'articolo 3,
  comma 1, del presente testo unico.
                            Art. 123 (L)
                  Progettazione, messa in opera ed
                 esercizio di edifici e di impianti
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

    1.  Ai  nuovi  impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
  relativi  alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
  risparmio   e  all'uso  razionale  dell'energia,  si  applicano  le
  disposizioni  di  cui  all'articolo  17,  commi 3 e 4, nel rispetto
  delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
  Gli   interventi   di  utilizzo  delle  fonti  di  energia  di  cui
  all'articolo  1  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
  impianti  industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
  e   sono   assimilati   a   tutti  gli  effetti  alla  manutenzione
  straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
  installatori  qualificati,  destinati unicamente alla produzione di
  acqua  calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
  privati    annessi,   e'   considerata   estensione   dell'impianto
  idrico-sanitario gia' in opera.
    2.  Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di edifici, volti al
  contenimento   del  consumo  energetico  degli  edifici  stessi  ed
  all'utilizzazione  delle  fonti  di  energia  di cui all'articolo 1
  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10, ivi compresi quelli di cui
  all'articolo  8  della  legge  medesima,  sono  valide  le relative
  decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
    3.   Gli   edifici  pubblici  e  privati,  qualunque  ne  sia  la
  destinazione  d'uso,  e  gli  impianti  non  di  processo  ad  essi
  associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
  contenere  al  massimo,  in relazione al progresso della tecnica, i
  consumi di energia termica ed elettrica.
    4.  Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma
  1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate,
  con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
  dell'esercizio,  le  caratteristiche  energetiche  degli  edifici e
  degli  impianti  non  di  processo  ad  essi associati, nonche' dei
  componenti degli edifici e degli impianti.
    5.  Per  le  innovazioni  relative  all'adozione  di  sistemi  di
  termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del  calore  e  per  il
  conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
  effettivamente  registrato,  l'assemblea  di  condominio  decide  a
  maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
    6.  Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
  costruzione,  il  cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il
  25  luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale
  da  consentire  l'adozione  di  sistemi  di  termoregolazione  e di
  contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
    7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
  e'  fatto  obbligo  di  soddisfare  il  fabbisogno energetico degli
  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti  rinnovabili  di energia o
  assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
    8.  La  progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
  realizzazione  di  ogni impianto, opera ed installazione utili alla
  conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
                            Art. 124 (L)
                    Limiti ai consumi di energia
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

    1.  I  consumi  di  energia  termica ed elettrica ammessi per gli
  edifici  sono  limitati  secondo quanto previsto dai decreti di cui
  all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
  relazione  alla  destinazione  d'uso  degli  edifici  stessi,  agli
  impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
                    Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) 
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e  delle  opere  relativi  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  al
          risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 
                   9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 
  1.  Il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice  copia  la  denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123, il progetto  delle  opere  stesse  corredato  da  una  relazione
tecnica, sottoscritta dal  progettista  o  dai  progettisti,  che  ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 
  2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al  comma
1 non siano state  presentate  prima  dell'inizio  dei  lavori,   il
Comune , fatta salva la sanzione amministrativa di cui  all'articolo
133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento. 
  3. La documentazione deve essere  compilata  secondo  le  modalita'
stabilite  con  proprio  decreto  dal   Ministro   delle   attivita'
produttive.  Una copia  della  documentazione  e'  conservata  dallo
sportello unico ai fini  dei  controlli  e  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita  dallo
sportello  unico  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi  ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel  caso  l'esistenza  di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono  responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere. 
                            Art. 126 (R)
                     Certificazione di impianti

      1.  Il  committente  e' esonerato dall'obbligo di presentazione
del  progetto  di  cui  all'articolo  125  se,  prima dell'inizio dei
lavori,   dichiari   di   volersi  avvalere  della  facolta'  di  cui
all'articolo 111, comma 2.
                            Art. 127 (R)
                Certificazione delle opere e collaudo
                (legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)

     1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
  presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al
capo quinto della parte seconda.
                            Art. 128 (L) 
               Certificazione energetica degli edifici 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) 
 
  1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  adottato  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su proposta del  Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti , il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
l'ENEA, sono emanate norme per  la  certificazione  energetica  degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione. 
  2. Nei casi di compravendita  o  di  locazione  il  certificato  di
collaudo e la  certificazione  energetica  devono  essere  portati  a
conoscenza dell'acquirente o del  locatario  dell'intero  immobile  o
della singola unita' immobiliare. 
  3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune  ove
e'  ubicato  l'edificio  la  certificazione  energetica   dell'intero
immobile o della singola unita' immobiliare.  Le  spese  relative  di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 
  4. L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha  una
validita' temporale di cinque anni a  partire  dal  momento  del  suo
rilascio. 
                            Art. 129 (L)
               Esercizio e manutenzione degli impianti
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

      1.  Durante  l'esercizio  degli impianti il proprietario, o per
esso  un  terzo,  che  se ne assume la responsabilita', deve adottare
misure  necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti
di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
      2.  Il  proprietario,  o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le  operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
      3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per
la  restante  parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano  con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
      4.  I  contratti  relativi  alla  fornitura  di  energia e alla
conduzione  degli  impianti  di  cui  al  presente  capo,  contenenti
clausole  in  contrasto  con  essa,  sono  nulli.  Ai  contratti  che
contengono  clausole  difformi  si applica l'articolo 1339 del codice
civile.
                            Art. 130 (L) 
            Certificazioni e informazioni ai consumatori 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 
 
      1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche  e  le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con  proprio
decreto  dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
      2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti  di
cui al comma 1 sono obbligate a riportare  su  di  essi  gli  estremi
dell'avvenuta certificazione. 
                            Art. 131 (L)
                        Controlli e verifiche
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

      1.  Il  comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del  presente  capo  in  relazione  al  progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal committente.
      2.  La  verifica  puo'  essere  effettuata in qualunque momento
anche  su  richiesta  e  a  spese  del  committente,  dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
      3.  In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
      4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a
carico   del  proprietario,  le  modifiche  necessarie  per  adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
      5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3  e  4  il dirigente o il
responsabile  del  competente  ufficio comunale irroga le sanzioni di
cui all'articolo 132.
                            Art. 132 (L) 
                              Sanzioni 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 
 
      1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1  dell'articolo
125 e' punita  con la sanzione amministrativa non  inferiore  a  516
euro e non superiore a 2582 euro.  
      2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite  opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e
che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e  124  e'  punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. 
      3. Il costruttore e il direttore dei  lavori  che  omettono  la
certificazione di cui all'articolo 127,  ovvero  che  rilasciano  una
certificazione non veritiera nonche' il progettista che  rilascia  la
relazione di cui al comma 1 dell'articolo  126  non  veritiera,  sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non  inferiore  all'1
per cento e non superiore al 5 per  cento  del  valore  delle  opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 
      4.  Il  collaudatore  che  non  ottempera  a  quanto  stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per  cento  della  parcella  calcolata  secondo  la  vigente  tariffa
professionale. 
      5.  Il  proprietario  o  l'amministratore  del  condominio,   o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la  responsabilita',  che  non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi  1  e  2,   e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e  non
superiore a 2582 euro.   Nel  caso  in  cui  venga  sottoscritto  un
contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono
punite  ognuna  con  la  sanzione  amministrativa  pari  a  un  terzo
dell'importo del contratto  sottoscritto,  fatta  salva  la  nullita'
dello stesso. 
      6. L'inosservanza delle prescrizioni di  cui  all'articolo  130
 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582  euro
e non superiore a 25822 euro,  fatti salvi i casi di responsabilita'
penale. 
      7.  Qualora  soggetto  della  sanzione  amministrativa  sia  un
professionista,  l'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione  all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
      8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,  e'
punita  con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164  euro  e
non superiore a 51645 euro.  
                             Art. 133 (L)
                Provvedimenti di sospensione dei lavori
                (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;
       decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

    1.   Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
  comunale,   con  il  provvedimento  mediante  il  quale  ordina  la
  sospensione   dei   lavori,  ovvero  le  modifiche  necessarie  per
  l'adeguamento   dell'edificio,  deve  fissare  il  termine  per  la
  regolarizzazione.  L'inosservanza  del termine comporta l'ulteriore
  irrogazione  della  sanzione  amministrativa e l'esecuzione forzata
  delle opere con spese a carico del proprietario.
                            Art. 134 (L) 
       Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 
 
      1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
 difformita' dalle norme  del  presente  testo  unico ,  anche  non
emerse da eventuali precedenti  verifiche,  deve  farne  denuncia  al
comune entro un anno dalla constatazione, a  pena  di  decadenza  dal
diritto di risarcimento del danno da  parte  del  committente  o  del
proprietario. 
                            Art. 135 (L)
                            Applicazione
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

      1.  I  decreti  ministeriali di cui al presente capo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle
denunce  di  inizio  lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
      2.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n.  1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il
comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge
9  gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali

           Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), 
            e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) 
                              Abrogazioni 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 
  n. 59, dalla data di entrata in vigore  del  presente  testo  unico
  sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 
  31; 
      b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 
  3; 
      c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 
  1;4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); 
      d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48; 
      e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli 
  articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in  legge  25  marzo
  1982, n. 94; 
       f Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come 
  modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,  comma
  7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4  dicembre
  1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art.  2,  comma  60,  della
  legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
       g )Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente 
  all'articolo  4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
  dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma  60,
  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato  dal  decreto
  legge  25  marzo  1997,  n.  67,  articolo  11,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
    2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, 
  dalla data di entrata in  vigore  del  presente  testo  unico  sono
  altresi' abrogate le seguenti disposizioni: 
       a )regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli 
  articoli 220 e 221, comma 2; 
       b )legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  limitatamente   agli
articoli 26, 
  27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6,
  8 e 9; 
       c )legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli
1, 3, 
  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; 
       d legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo  1,
commi 
  4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998,  n.
  415; 
       e )decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,  n.  94,  limitatamente
  all'articolo 7; 
       f )legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  limitatamente   agli
articoli 3, 
  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20,  21,
  22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; 
       g )legge   17   febbraio   1992,   n.   179,   limitatamente
all'articolo 23, 
  comma 6; 
       h )decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  articolo   4,
convertito, 
  con modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  come
  modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,  n.
  662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte  dall'art.  10
  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; 
      decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, 
  con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; 
       i )legge   23   dicembre   1996,   n.   662,   limitatamente
all'articolo 2, 
  commi 50 e 56; 
       (l )legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 
  dell'articolo 61; 
      m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 
  425. 
                            Art. 137 (L)
                    Norme che rimangono in vigore

  1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
    a)  legge  17  agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione  degli  articoli  di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
b);
    b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
    c)  legge  28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
    d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
    e)  articolo  17-bis  del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
   f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.   Restano   in   vigore,  per  tutti  i  campi  di  applicazione
originariamente   previsti   dai   relativi  testi  normativi  e  non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
    a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
    b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
    c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
    d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
    e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3.  All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
    "2.  L'esecuzione  delle  opere  e  degli interventi previsti dal
comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".
                            Art. 138 (L)
                  Entrata in vigore del testo unico

  1.  Le  disposizioni  del  presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 2002.



  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001

                               CIAMPI

                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
                         Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
                            Loiero, Ministro per gli affari regionali
                                   Nesi, Ministro dei lavori pubblici
               Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193