PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - NORMATIVA


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Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,  n.
384; 
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                     EMANA il seguente decreto: 
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989,  N.
13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE  A  GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA',
L'ADATTABILITA' E LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA 
 
                               Art. 1 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le norme contenute nel presente decreto di applicano: 
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 
2) agli edifici di edilizia residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed
agevolata, di nuova costruzione; 
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui  ai  precedenti
punti 1) e 2) anche  se  preesistenti  alla  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici  di  cui  ai  punti
precedenti. 
                               Art. 2
                             DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a)  gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque  ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una  capacita'  motoria  ridotta  o  impedita  in  forma permanente o
temporanea;
b)  gli  ostacoli  che  limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c)   la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono
l'orientamento  e  la  riconoscibilita'  dei  luoghi e delle fonti di
pericolo  per  chiunque  e  in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attivita' compatibili tra loro.
C)   Per   unita'   immobiliare  si  intende  una  unita'  ambientale
suscettibile  di  autonomo  godimento  ovvero  un  insieme  di unita'
ambientali   funzionalmente   connesse,   suscettibile   di  autonomo
godimento.
D) Per edificio si intende una unita' immobiliare dotata di autonomia
funzionale,   ovvero   un  insieme  autonomo  di  unita'  immobiliari
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E)   Per  parti  comuni  dell'edificio  si  intendono  quelle  unita'
ambientali  che  servono  o che connettono funzionalmente piu' unita'
immobiliari.
F)  Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche
se  coperti,  di  pertinenza  dell'edificio  o  di piu' edifici ed in
particolare  quelli  interposti  tra  l'edificio  o  gli edifici e la
viabilita' pubblica o di uso pubblico.
G)  Per  accessibilita' si intende la possibilita', anche per persone
con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere
l'edificio  e  le  sue  singole  unita'  immobiliari e ambientali, di
entrarvi  agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per la visitabilita' si intende la possibilita', anche da parte di
persone  con  ridotta  o  impedita capacita' motoria o sensoriale, di
accedere  agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni  unita'  immobiliare.  Sono  spazi  di  relazione  gli  spazi di
soggiorno  o  pranzo  dell'alloggio  e  quelli  dei luoghi di lavoro,
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
I)  Per  adattabilita'  si  intende la possibilita' di modificare nel
tempo  lo  spazio  costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente  ed  agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
L)  Per  ristrutturazione  di  edifici  si  intende  la  categoria di
intervento  definita  al  titolo IV art. 31 lettera d) della legge n.
457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a
rendere  gli  spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del
presente decreto.
N)  Per  legge  si  intende la legge 9 gennaio 1989 n 13 e successive
modificazioni.

CAPO II
Criteri di progettazione

                               Art. 3
                  CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
3.1  In  relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano
tre livelli di qualita' dello spazio costruito.
L'accessibilita'  esprime  il piu' alto livello in quanto ne consente
la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad
una   parte   piu'   o  meno  estesa  dell'edificio  o  delle  unita'
immobiliari,   che   consente   comunque   ogni   tipo  di  relazione
fondamentale  anche  alla  persona  con  ridotta o impedita capacita'
motoria o sensoriale.
La   adattabilita'   rappresenta  un  livello  ridotto  di  qualita',
potenzialmente  suscettibile,  per originaria previsione progettuale,
di  trasformazione  in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e',
pertanto, un'accessibilita' differita.
3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e'
consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la
possibilita'   della  loro  installazione  in  un  tempo  successivo.
L'ascensore  va  comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso
alla  piu'  alta  unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello,
ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili;
a)  almeno  il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unita' immobiliare per
ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino
la   suddetta   quota,  alle  richieste  eccedenti  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
b)   gli   ambienti  destinati  ad  attivita'  sociali,  come  quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c)  gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento  obbligatorio,  secondo  le  norme  specifiche di cui al
punto 4.5.
3.4  Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il  requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno
o  il  pranzo,  un  servizio  igienico  ed  i  relativi  percorsi  di
collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili;
b)  nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o  al  chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e
in  quelle  di  ristorazione,  il  requisito  della  visitabilita' si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a
un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre
la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali
la biglietteria e il guardaroba;
c)  nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito
della  visitabilita'  si  intende  soddisfatto  se  tutte  le parti e
servizi  ed  un  numero  di  stanze e di zone all'aperto destinate al
soggiorno  temporaneo  determinato  in  base alle disposizioni di cui
all'art. 5, sono accessibili;
d)  nelle  unita'  immobiliari  sedi  di  culto  il  requisito  della
visitabilita'  si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai
fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile;
e)  nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il
requisito  della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in
cui  sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto  con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso  deve  essere  prevista  l'accessibilita'  anche  ad  almeno  un
servizio igienico.
Nelle  unita'  immobiliari  sedi  di attivita' aperte al pubblico, di
superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita'
si  intende  soddisfatto  se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti  le  sedi  stesse,  nelle quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta;
f)  nei  luoghi  di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e
non   soggette  alla  normativa  sul  collocamento  obbligatorio,  e'
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'.
g)   negli   edifici   residenziali   unifamiliari   ed   in   quelli
plurifamiliari   privi  di  parti  comuni,  e'  sufficiente  che  sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita':
3.5  Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e'
gia'  richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le
deroghe consentite dal presente decreto.
                               Art. 4
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA'
4.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI.
4.1.1 PORTE
Le   porte  di  accesso  di  ogni  unita'  ambientale  devono  essere
facilmente  manovrabili,  di  tipo e luce netta tali da consentire un
agevole  transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano
della  porta  e  gli  spazi  antistanti  e  retrostanti devono essere
complanari.
Occorre   dimensionare   adeguatamente   gli   spazi   antistanti   e
retrostanti,  con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia
a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono  ammessi  dislivelli  in  corrispondenza del vano della porta di
accesso  di  una  unita'  immobiliare,  ovvero  negli  interventi  di
ristrutturazione,  purche'  questi siano contenuti e tali comunque da
non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
Per  dimensioni, posizionamento e manovrabilita' la porta deve essere
tale  da  consentire  una agevole apertura della/e ante da entrambi i
lati  di  utilizzo;  sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a
libro,  mentre  devono  essere  evitate  le porte girevoli, a ritorno
automatico   non  ritardato  e  quelle  vetrate  se  non  fornite  di
accorgimenti  per  la  sicurezza.  Le  porte  vetrate  devono  essere
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
Sono  da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed
arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1).
4.1.2. PAVIMENTI
I  pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro
e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali  differenze  di  livello  devono  essere  contenute  ovvero
superate   tramite  rampe  con  pendenza  adeguata  in  modo  da  non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel  primo  caso  si  deve  segnalare  il  dislivello  con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle  parti  comuni  dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione  dei  percorsi,  eventualmente  mediante  una adeguata
differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I  grigliati  utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali  da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni
di  sostegno,  etc.;  gli  zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 INFISSI ESTERNI
Le  porte,  le  finestre e le porte-finestre devono essere facilmente
utilizzabili  anche  da  persone  con  ridotte  o  impedite capacita'
motorie o sensoriali.
I   meccanismi  di  apertura  e  chiusura  devono  essere  facilmente
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate
esercitando una lieve pressione.
Ove  possibile  si  deve  dare  preferenza a finestre e parapetti che
consentono  la  visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque
garantire  i  requisiti  di sicurezza e protezione dalle cadute verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 ARREDI FISSI
La disposizione degli arredi fissi nell'unita' ambientale deve essere
tale  da  consentire  il  transito  della  persona su sedia a ruote e
l'agevole utilizzabilita' di tutte le attrezzature in essa contenute.
Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli
vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permettere un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per   assicurare   l'accessibilita'   gli  arredi  fissi  non  devono
costituire  ostacolo  o  impedimento  per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
In particolare:
-  i  banconi  e  i  piani  di  appoggio  utilizzati  per  le normali
operazioni  del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno
una  parte  di  essi  sia  utilizzabile  da persona su sedia a ruote,
permettendole di espletare tutti i servizi;
-  nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a
spinta  etc.,  occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in
modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
-  eventuali  sistemi  di  apertura e chiusura, se automatici, devono
essere  temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche
a disabili su sedia a ruote;
-  ove  necessario  deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa
con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di  arresto  delle  varie  utenze,  i  regolatori  degli  impianti di
riscaldamento  e  condizionamento,  nonche' i campanelli, pulsanti di
comando   e   i   citofoni,  devono  essere,  per  tipo  e  posizione
planimetrica  ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche
da  parte  della  persona  su  sedia a ruote; devono, inoltre, essere
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilita' ed
essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5).
4.1.6 SERVIZI IGIENICI
Nei   servizi   igienici   devono  essere  garantite,  con  opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
-  lo  spazio  necessario  per  l'accostamento laterale della sedia a
ruote  alla  tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca
da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
-  lo  spazio  necessario  per  l'accostamento frontale della sedia a
ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimita' della tazza e della vasca.
Si  deve  dare  preferenza  a  rubinetti  con  manovra  a leva e, ove
prevista,   con   erogazione  dell'acqua  calda  regolabile  mediante
miscelatori  termostatici,  e  a  porte scorrevoli o che aprono verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 CUCINE
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione,
devono  essere  preferibilmente  disposti  sulla  stessa  parete o su
pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di
lavoro   va   previsto  un  vano  vuoto  per  consentire  un  agevole
accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 BALCONI E TERRAZZE
La  soglia  interposta  tra balcone o terrazza e ambiente interno non
deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito
di  una  persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre
con  traversa  orizzontale  a pavimento di altezza tale da costituire
ostacolo  al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone
o  terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondita'
tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove  possibile  si deve dare preferenza a parapetti che consentano la
visuale  anche  alla  persona seduta, garantendo contemporaneamente i
requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 PERCORSI ORIZZONTALI
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto piu' possibile
continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La  larghezza  del  corridoio  e  del  passaggio  deve essere tale da
garantire  il facile accesso alle unita' ambientali da esso servite e
in  punti  non  eccessivamente  distanti  tra  loro  essere  tale  da
consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il  corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale
(quale  scala,  rampa,  ascensore, servoscala piattaforma elevatrice)
deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso
o  piano  di  arrivo  dei  collegamenti  verticali,  dalla  quale sia
possibile  accedere  ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo
tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 SCALE
Le  scale  devono  presentare  un  andamento regolare ed omogeneo per
tutto   il  loro  sviluppo.  Ove  questo  non  risulti  possibile  e'
necessario  mediare  ogni  variazione del loro andamento per mezzo di
ripiani  di  adeguate  dimensioni.  Per ogni rampa di scale i gradini
devono  avere  la  stessa  alzata e pedata. Le rampe devono contenere
possibilmente  lo  stesso  numero  di  gradini,  caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le  porte  con  apertura  verso  la  scala  devono  avere  uno spazio
antistante di adeguata profondita'.
I  gradini  delle  scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a
pianta  preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente
continuo a spigoli arrotondati.
Le  scale  devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa
il  vuoto  e  di  corrimano.  I  corrimano  devono  essere  di facile
prendibilita'  e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le  scale  comuni  e  quelle  degli edifici aperti al pubblico devono
avere i seguenti ulteriori requisiti:
1)  la  larghezza  delle  rampe e dei pianerottoli deve permettere il
passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di
una  barella  con  una  inclinazione  massima  del  15%  lungo l'asse
longitudinale;
2)  la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario
si  deve  interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un
corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4)  in  caso  di  utenza  prevalente  di bambini si deve prevedere un
secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) e' preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare
la  scala  di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con
comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6)  Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per
i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 RAMPE
La  pendenza  di  una rampa va definita in rapporto alla capacita' di
una  persona  su  sedia  a  ruote di superarla e di percorrerla senza
affaticamento  anche  in  relazione  alla  lunghezza della stessa. Si
devono   interporre   ripiani   orizzontali   di   riposo  per  rampe
particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti
analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 ASCENSORE.
L'ascensore  deve  avere  una  cabina  di  dimensioni  minime tali da
permettere  l'uso  da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte
di  cabina  e  di  piano  devono  essere  del  tipo  automatico  e di
dimensioni  tali  da  permettere  l'accesso  alla  sedia  a ruote. Il
sistema  di  apertura  delle  porte  deve  essere  dotato  di  idoneo
meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto
e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I  tempi  di  apertura  e  chiusura  delle porte devono assicurare un
agevole   e  comodo  accesso  alla  persona  su  sedia  a  ruote.  Lo
stazionamento  della  cabina  ai  piani  di fermata deve avvenire con
porte  chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere
il  comando  piu' alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a
ruote  ed  essere  idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno  della  cabina  devono  essere  posti  un  citofono,  un
campanello  d'allarme,  un  segnale  luminoso che confermi l'avvenuta
ricezione   all'esterno  della  chiamata  di  allarme,  una  luce  di
emergenza.
Il  ripiano  di  fermata,  anteriormento alla porta della cabina deve
avere  una  profondita'  tale  da  contenere  una  sedia  a  ruote  e
consentire le manovre necessarie all'accesso.
Deve  essere  garantito  un  arresto ai piani che renda complanare il
pavimento della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo  luminoso  per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE
Per  servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature
atte  a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata,
il  superamento  di  un  dislivello  a persone con ridotta o impedita
capacita' motoria.
Tali  apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori
negli  interventi  di  adeguamento o per superare differenze di quota
contenute.
Fino  all'emanazione  di  una normativa specifica, le apparecchiature
stesse  devono  essere  rispondenti  alle  specifiche di cui al punto
8.1.13;  devono  garantire  un  agevole accesso e stazionamento della
persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilita'
dei  comandi  e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle
che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A  tal  fine  le  suddette  apparecchiature  devono  essere dotate di
sistemi  anticaduta,  anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e
di  apparati  atti  a  garantire  sicurezze di movimento, meccaniche,
elettriche e di comando.
Lo  stazionamento  dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che
di  arrivo,  deve avere una profondita' tale da consentire un agevole
accesso  o  uscita  da parte di una persona su sedia a ruote. (Per le
specifiche vedi 8.1.13)
4.1.14 AUTORIMESSE
Il  locale  per  autorimessa  deve  avere  collegamenti con gli spazi
esterni  e  con  gli  apparecchi  di risalita idonei all'uso da parte
della  persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta delle
autovetture  al servizio delle persone disabili deve avere dimensione
tali  da  consentire  anche  il  movimento del disabile nelle fasi di
trasferimento;   deve   essere   evidenziato   con  appositi  segnali
orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
854.2. SPAZI ESTERNI
4.2.1. PERCORSI
Negli  spazi  esterni  e  sino agli accessi degli edifici deve essere
previsto   almeno   un   percorso   preferibilmente   in   piano  con
caratteristiche  tali  da  consentire  la mobilita' delle persone con
ridotte  o  impedite  capacita'  motorie,  e  che  assicuri  loro  la
utilizzabilita'  diretta  delle  attrezzature  dei  parcheggi  e  dei
servizi posti all'esterno, ove previsti.
I  percorsi  devono  presentare  un  andamento  quanto piu' possibile
semplice  e  regolare  in  relazione  alle  principali  direttrici di
accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi
natura  che  riducano  la  larghezza utile di passaggio o che possano
causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la
mobilita'  nonche',  in  punti  non eccessivamente distanti tra loro,
anche  l'inversione  di  marcia  da  parte  di una persona su sedia a
ruote.
Quando  un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, e'
necessario  prevedere  un  ciglio da realizzare con materiale atto ad
assicurare l'immediata percezione visiva nonche' acustica se percosso
con bastone.
Le  eventuali  variazioni  di  livello  dei  percorsi  devono  essere
raccordate  con  lievi  pendenze  ovvero  superate  mediante rampe in
presenza  o  meno  di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In  particolare,  ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con
il  livello  stradale,  o e' interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi  rampe  di  pendenza  contenuta  e  raccordate in maniera
continua  col  piano  carrabile,  che  consentono il passaggio di una
sedia a ruote.
Le  intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
oppurtunatamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 PAVIMENTAZIONE
La    pavimentazione    del    percorso    pedonale    deve    essere
antisdrucciolevole.  Eventuali differenze di livello tra gli elementi
costituenti  una  pavimentazione  devono  essere contenute in maniera
tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote.
I  grigliati  utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni
di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 PARCHEGGI
Si  considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali
di  servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di
sollevamento.
Lo  spazio  riservato  alla  sosta  delle  autovetture  delle persone
disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14
(per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 SEGNALETICA
Nelle  unita'  immobiliari  e  negli spazi esterni accessibili devono
essere  installati, in posizione tali da essere agevolmente visibili,
cartelli  di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione
degli  spazi  costruiti  e  che  forniscano una adeguata informazione
sull'esistenza  degli  accorgimenti  previsti per l'accessibilita' di
persone  ad  impedite  o  ridotte  capacita'  motorie;  in tal caso i
cartelli  indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale
di accessibita' di cui all'art.2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I  numeri  civici,  le  targhe  e i contrassegni di altro tipo devono
essere facilmente leggibili.
Negli  edifici aperti al pubbico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica  che  indichi  le  attivita'  principali  ivi svolte ed i
percorsi necessari per raggiungerle.
Per  i  non  vedenti  e'  opportuno predisporre apparecchi fonici per
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per  facilitarne  l'orientamento  e'  necessario  prevedere  punti di
riferimento   ben   riconoscibili  in  quantita'  sufficiente  ed  in
posizione adeguata.
In   generale,   ogni   situazione   di   pericolo   dev'essere  resa
immediatamente   avvertibile   anche  tramite  accorgimenti  e  mezzi
riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 STRUTTURE SOCIALI
Nelle   strutture   destinate   ad   attivita'  sociali  come  quelle
scolastiche,  sanitarie,  assistenziali, culturali e sportive, devono
essere  rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3,
atte  a  garantire  il  requisito di accessibilita'. Limitatamente ai
servizi  igienici,  il  requisito si intende soddisfatto se almeno un
servizio  igienico  per ogni livello utile dell'edificio eaccessibile
allepersone   su   sedia  a  ruote.  Qualora  nell'edificio,  per  le
dimensioni  e  per  il  tipo  di  afflusso e utilizzo, debbano essere
previsti  piu'  nuclei  di servizi igienici, anche quelli accessibili
alle   persone  su  sedia  a  ruote  devono  essere  incrementati  in
proporzione.
4.5  EDIFICI  SEDI  DI  AZIENDE  O  IMPRESE  SOGGETTE AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO.
Negli  edifici  sedi  di  aziende  o imprese soggette al collocamento
obbligatorio,   il   requisito   dell'accessibilita'   si   considera
soddisfatto  se  sono  accessibili  tutti  i  settori produttivi, gli
uffici  amministrativi  e almeno un servizio igienico per ogni nucleo
di  servizi  igienici  previsto.  Deve  essere  sempre  garantita  la
fruibilita'  delle  mense, gli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di
tutti i servizi di pertinenza.
4.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO.
Qualsiasi  soluzione  progettuale per garantire l'accessibilita' o la
visitabilita'  deve  comunque  prevedere  una  adeguata distribuzione
degli  ambienti  e  specifici  accorgimenti  tecnici  per contenere i
rischi  di  incendio  anche  nei  confronti  di persone con ridotta o
impedita' capacita' motoria o sensoriale.
A  tal fine dovra' essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel
rispetto   delle  vigenti  normative,  la  suddivisione  dell'insieme
edilizio     in    "compartimenti    antincendio"    piuttosto    che
l'individuazione  di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di
sicurezza  non  utilizzabili  dalle  persone  con  ridotta o impedita
capacita' motoria.
La  suddivisione  in  compartimenti,  che costituiscono "luogo sicuro
statico"  cosi'  come  definito  dal  D.M.  30 novembre 1983, recante
"termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di prevenzioni
incendi"   pubblicato   su  G.U  n.339  del  12.12.1983  deve  essere
effettuata  in  modo  da  prevedere  ambienti protetti opportunamente
distribuiti  ed  in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili  in  modo autonomo da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi.
                               Art. 5
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA'
5.1 RESIDENZA.
Nelle  unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui
all'art.  3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su
sedia  a  ruote,  alla  zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A   tal  fine  si  deve  assicurare  la  rispondenza  ai  criteri  di
progettazione  di  cui  ai  punti  4.1.1,  4.1.6,  4.1.9,  4.2 e alle
relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In  particolare  per  i  percorsi  orizzontali  si  vedano  anche  le
soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle  sale  e  nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona
deve  essere  agevolmente  raggiungibile,  anche  dalle  persone  con
ridotta  o  impedita capacita' motoria, mediante un percorso continuo
in  piano  o  raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri
mezzi di sollevamento.
Qualora   le   attivita'   siano   soggette  alla  vigente  normativa
antincendio,  detta  zona deve essere prevista in posizione tale che,
nel  caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di
esodo accessibile o un "lungo sicuro statico".
In  particolare, la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione deve
inoltre:
-  essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita'
motoria,  in  numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o
frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
-  essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati
per  persone  su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale,
con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
-  essere  consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico
e,  ove  previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino
spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle  sale  per  la  ristorazione,  almeno  una zona della sala deve
essere  raggiungibile  mediante un percorso continuo e raccordato con
rampe,  dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria e deve
inoltre  essere  dotata  di  almeno  uno spazio libero per persona su
sedia a ruote.
Questo  spazio  deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di
dimensione  tale  da  garantire  la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
-  deve  essere  consentita  l'accessibilita'  ad  almeno un servizio
igienico.
Per consentire la visitabilita' nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di
cui  ai  punti  4.1,  4.2  e  4.3,  che  sono  atte  a  garantire  il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3. STRUTTURE RICETTIVE
Ogni  struttura  ricettiva  (alberghi,  pensioni, villaggi turistici,
campeggi,  etc.)  deve  avere  tutte  le parti e servizi comuni ed un
determinato  numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta
o  impedita  capacita'  motoria.  Tali  stanze  devono  avere arredi,
servizi,  percorsi  e  spazi  di manovra che consentono l'uso agevole
anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora  le  stanze  non dispongano dei servizi igienici, deve essere
accessibile  sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno
un servizio igienico.
Il  numero  di  stanze  accessibili  in ogni struttura ricettiva deve
essere  di  almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre
due ogni 40 stanze o frazione di 40 in piu'.
In  tutte  le  stanze  e'  opportuno  prevedere un apparecchio per la
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La  ubicazione  delle  stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per  i  villaggi  turistici  e  campeggi,  oltre  ai  servizi ed alle
attrezzature  comuni,  devono  essere  accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo con un minimo
assoluto di due unita'.
Per  consentire  la visitabilita' nelle strutture ricettive si devono
rispettare  le  prescrizioni  di  cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a
garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4. LUOGHI PER IL CULTO
I  luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le
funzioni  religiose  in  piano,  raggiungibile  mediante  un percorso
continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2  e  4.3,  atte  a  garantire il soddisfacimento di tale requisito
specifico.
5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli   altri   luoghi  aperti  al  pubblico  deve  essere  garantita
l'accessibilita' agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi  locali,  quando  superano i 250 mq di superficie utile devono
prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. ARREDI FISSI
Per   assicurare   la  visitabilita'  gli  arredi  fissi  non  devono
costituire  ostacolo  o  impedimento  per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
A  riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7. VISITABILITA' CONDIZIONATA.
Negli  edifici,  unita'  immobiliari  o ambientali aperti al pubblico
esistenti,  che  non  vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita'
contenuti  nel  presente decreto, ma nei quali esista la possibilita'
di  fruizione  mediante  personale  di  aiuto  anche per le persone a
ridotta   o   impedita   capacita'  motoria,  deve  essere  posto  in
prossimita'  dell'ingresso  un apposito pulsante di chiamata al quale
deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilita' di
cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.
                               Art. 6
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA'
6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.
Gli  edifici  di  nuova  edificazione  e le loro parti si considerano
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori
che  non  modificano  ne'  la  struttura  portante, ne' la rete degli
impianti  comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle
necessita'  delle  persone  con ridotta o impedita capacita' motoria,
garantendo  il  soddisfacimento  dei  requisiti  previsti dalle norme
relative alla accessibilita'.
La  progettazione  deve  garantire  l'obiettivo  che  precede con una
particolare  considerazione  sia del posizionamento e dimensionamento
dei  servizi  ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia
della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A  tale  proposito  quando  all'interno  di unita' immobiliari a piu'
livelli,  per  particolari conformazioni della scala non e' possibile
ipotizzare  l'inserimento  di  una  servoscala  con piattaforma, deve
essere   previsto   uno   spazio  idoneo  per  l'inserimento  di  una
piattaforma elevatrice.
6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli   interventi   di   ristrutturazione   si   deve  garantire  il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova
edificazione,  fermo  restando  il rispetto della normativa vigente a
tutela  dei  beni  ambientali,  artistici,  archeologici,  storici  e
culturali.
L'installazione  dell'ascensore  all'interno  del vano scala non deve
compromettere  la  fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali,
soprattutto  in  relazione  alla  necessita' di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

CAPO III
Cogenza delle prescrizioni

                               Art. 7
7.1  Le  specificazioni  contenute  nel  capo  IV art. 8 hanno valore
prescritto,  le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non
basate  su  tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri
di  progettazione  e  quindi  accettabili in quanto sopperiscono alle
riduzioni   dimensionali   con   particolari   soluzioni  spaziali  o
tecnologiche.
7.2  Tuttavia  in  sede di progetto possono essere proposte soluzioni
alternative  alle  specificazioni  e alle soluzioni tecniche, purche'
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In  questo  caso,  la  dichiarazione  di cui all'art. 1 comma 4 della
legge  n.  13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione,
corredata  dai  grafici  necessari,  con  la  quale  viene illustrata
l'alternativa  proposta  e  l'equivalente  o  migliore qualita' degli
esiti ottenibili.
7.3  La  conformita'  del  progetto  alle  prescrizioni  dettate  dal
presente decreto, e l'idoneita' delle eventuali soluzioni alternative
alle  specificazioni  e  alle  soluzioni  tecniche  di cui sopra sono
certificate  dal  professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della
legge.  Il  rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia
e'   subordinato   alla   verifica   di   tale  conformita'  compiuta
dall'Ufficio  Tecnico  o dal Tecnico incaricato dal Comune competente
ad adottare tali atti.
L'eventuale  dichiarazione  di  non  conformita'  del  progetto  o il
mancato  accoglimento  di  eventuali  soluzioni  tecniche alternative
devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli
edifici  o  loro  parti  che,  nel  rispetto  di  normative  tecniche
specifiche,    non   possono   essere   realizzati   senza   barriere
architettoniche,  ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e'
riservato ai soli addetti specializzati.
7.5  Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto
dell'art.  1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del
presente   decreto  in  caso  di  dimostrata  impossibilita'  tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le   suddette   deroghe   sono   concesse  dal  Sindaco  in  sede  di
provvedimento  autorizzativo  previo  parere  favorevole dell'Ufficio
Tecnico  o  del  Tecnico  incaricato dal Comune per l'istruttoria dei
progetti.

CAPO IV
Specifiche e soluzioni tecniche

                               Art. 8
                SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI
8.0 GENERALITA'
8.0.1 MODALITA' di MISURA
ALTEZZA PARAPETTO.
Distanza  misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che
limita  l'affaccio  (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale
corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
ALTEZZA CORRIMANO
Distanza  misurata  in verticale dal lembo superiore dei corrimano al
piano di calpestio.
ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE
Distanza  dal  lembo  superiore del parapetto o corrimano al piano di
calpestio   di   un  qualunque  gradino,  misurata  in  verticale  in
corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
LUNGHEZZA DI UNA RAMPA
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e
raccordate dalla rampa.
LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA
Larghezza  di  passaggio  al  netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 se incernierata (larghezza utile di passaggio).
ALTEZZA MANIGLIA
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola,
ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.
ALTEZZE APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE, PULSANTI
Distanza  misurata  in verticale dall'asse del dispositivo di comando
al piano di calpestio.
ALTEZZA CITOFONO
Distanza  misurata  in  verticale  dall'asse  dell'elemento grigliato
microfonico,  ovvero  dal  lembo  superiore della cornetta mobile, al
piano di calpestio
ALTEZZA TELEFONO A PARETE E CASSETTA PER LETTERE
Distanza   misurata   in   verticale   sino  al  piano  di  calpestio
dell'elemento  da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto piu'
in alto.
8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE.
Gli  spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla
persona su sedia a ruote, sono i seguenti:


 decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 prescrizioni tecniche accessibilità adattabilità visitabilita' edifici privati edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata superamento eliminazione barriere architettoniche	



Nei  casi  di  adeguamento  e  per  consentire la visitabilita' degli
alloggi,  ove  non  sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui
sopra,  sono  ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra
                             combinata):




 decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 prescrizioni tecniche accessibilità adattabilità visitabilita' edifici privati edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata superamento eliminazione barriere architettoniche	



               8.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI

                             8.1.1 PORTE

La  luce  netta  della  porta  di  accesso di ogni edificio e di ogni
unita'  immobiliare  deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle
              altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli   spazi   antistanti   e   retrostanti  la  porta  devono  essere
dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di
                         seguito riportati.




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L'altezza  delle  maniglie  deve  essere  compresa  tra  85  e  95 cm
                        (consigliata 90 cm).

Devono  inoltre,  essere  preferite soluzioni per le quali le singole
ante  delle  porte  non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli
eventuali  vetri  siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal
piano   del   pavimento.   L'anta  mobile  deve  poter  essere  usata
           esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

                           8.1.2.PAVIMENTI

Qualora  i  pavimenti  presentino  un  dislivello,  questo  non  deve
superare    i   2,5   cm.   Ove   siano   prescritte   pavimentazioni
antisdrucciolevoli,  valgono  le  prescrizioni  di  cui al successivo
                            punto 8.2.2.

                        8.1.3 INFISSI ESTERNI

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essre compresa
               tra cm. 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per  consentire  alla  persona  seduta  la visuale anche all'esterno,
devono  essere  preferite  soluzioni  per le quali la parte opaca del
parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio,
con  l'avvertenza,  pero',  per  ragioni  di  sicurezza, che l'intero
parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile
da  una  sfera  di 10 cm. di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo
                 della traversa inferiore dell'anta

               Spazi antistanti e retrostanti la porta

                        (segue 8.1.1 - PORTE)




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apribile  deve  essere  oppurunamente  sagomato  e  protetto  per non
causare  infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter
    essere usate esercitando una pressione non superiore a kg. 8.

                         8.1.4. ARREDI FISSI

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere
            collocate ad un'altezza superiore ai 140 cm.

Nei  luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato
spazio   libero,   eventualmente  in  ambiente  separato,  per  poter
svolgersi  una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un
congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La
distanza  libera  anteriormente  ad ogni tavolo deve essere di almeno
1,50  m,  e  lateralmente  di almeno 1,20 m. al fine di consentire un
           agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene  mediante  sportelli  su  bancone  continuo o su parete, deve
essere   consentita  un'attesa  sopportabile  dalla  generalita'  del
pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di
nervosismo  e  di  stanchezza.  In  tali  luoghi deve pertanto essere
previsto   un  adeguato  spazio  libero,  eventualmente  in  ambiente
separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre
possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente
sedie  separate).  Quando,  in  funzione  di particolari affluenze di
pubblico,  e'  necessario  prevedere  transenne guida-persone, queste
devono  essere  di  lunghezza pari a quella della coda di persone che
viene  considerata  la  media  delle grandi affluenze, e di larghezza
                       utile minima di 0,70 m.

La  transenna  che separa il percorso di avvicinamento allo sportello
da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m.
dal  limite  di  ingombro  del bancone continuo o del piano di lavoro
                      dello sportello a parete.

In  ogni  caso  le  transenne  guida-persone  non  devono  avere  una
                    lunghezza superiore a 4.00 m.

Le  transenne  guida-persone  devono  essere  rigidamente  fissate al
 pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0.90 m.

Almeno  uno sportello deve evere il piano di utilizzo per il pubblico
posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al
                              pubblico.

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico
avviene  mediante  bancone  continuo, almeno una parte di questo deve
avere  un  piano  di  utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a
                       0.90 m. dal calpestio.

Apparecchiature  automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico,
poste  all'interno  o  all'esterno  di  unita'  immobiliari aperte al
pubblico,  devono,  per  posizione,  altezza  e comandi, poter essere
utilizzate  da  persona  su  sedia  a  ruote.  A  tal fine valgono le
indicazioni   di   cui   allo  schema  del  punto  8.1.5  per  quanto
                            applicabili.

                   8.1.5.TERMINALI DEGLI IMPIANTI

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di   arresto   delle  varie  utenze,  i  regolatori  di  impianti  di
riscaldamento  e  di  condizionamento,  i  campanelli  di allarme, il
citofono, devono essere posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140
                                 cm.

Schema  delle  altezze  consigliate  per  la  collocazione di quadri,
                        interruttori e prese.




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                       8.1.6 SERVIZI IGIENICI

Per  garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone
con  impedita  capacita'  motoria,  devono  deve  essere previsto, in
rapporto  agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento
laterale   alla   tazza   w.c,  bidet,  vasca,  doccia,  lavatrice  e
                 l'accostamento frontale al lavabo.

 A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

-  lo  spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale
dalla  sedia  a  ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve
 essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

-  lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote
alla  vasca  deve  essere  minimo  di  140  cm  lungo  la  vasca  con
                    profondita' minima di 80 cm;

-  lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote
al  lavabo  deve  essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore
                             del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
-  i  lavabi  devono  avere  il  piano  superiore  posto  a cm 80 dal
calpestio  ed  essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente
              del tipo accostato o incassato a parete;

-  i  w.c.  e  i  bidet  preferibilmente  sono  di  tipo  sospeso, in
particolare  l'asse  della  tazza WC o del bidet deve essere posto ad
una  distanza  minima  di  cm.  40  dalla  parete  laterale, il bordo
anteriore  a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a
                      cm. 45-50 dal calpestio.

Qualora  l'asse  della  tazza - WC o bidet sia distanti piu' di 40 cm
dalla  parete,  si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

-  la  doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e
                         doccia a telefono;

Negli  alloggi  accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di
cui  al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita'
con  maniglioni  e  corrimano orizzonatali e/o verticali in vicinanza
degli  apparecchi;  il  tipo  e  le  caratteristiche dei maniglioni o
corrimano   devono   essere   conformi   alle   specifiche   esigenze
riscontrabili      successivamente     all'atto     dell'assegnazione
          dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei  servizi  igienici  dei  locali  aperti al pubblico e' necessario
prevedere  e  installare  il corrimano in prossimita' della tazza WC,
posto  ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3 - 4; se
      fissato a parete deve essere posto a cm. 5 dalla stessa.

Nei  casi di adeguamento e' consentita la eliminazione del bidet e la
sostituzione  della  vasca  con  una  doccia  a  pavimento al fine di
ottenere  anche  senza  modifiche  sostanziali del locale, uno spazio
laterale  di  accostamento  alla  tazza  WC e di definire sufficienti
                          spazi di manovra.

Negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  nei  quali e' previsto il
requisito  della  visitabilita',  il  servizio  igienico  si  intende
accessibile  se  e'  consentito almeno il raggiungimento di una tazza
w.c.  e  di  lavabo,  da  parte  di  una persona su sedia a ruote.Per
raggiungimento  dell'apparecchio sanitario si intende la possibilita'
di  arrivare  sino  alla  diretta  prossimita'  di  esso, anche senza
 l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

                            8.1.7.CUCINE

Per   garantire   la   manovra   e   l'uso   agevole  del  lavello  e
dell'apparecchio  di  cottura,  questi  devono  essere  previsti  con
sottostante  spazio  libero  per  un'altezza  minima  di  cm.  70 dal
                             calpestio.

  In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

                      8.1.8.BALCONI E TERRAZZE

Il  parapetto  deve  avere  una  altezza  minima di 100 cm. ed essere
        inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.

Per  permettere  il  cambiamento  di  direzione,  balconi  e terrazze
dovranno  avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una
                  circonferenza di diametro 140 cm.

                8.1.9.PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI

I  corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm,
ed  avere  allargamenti  atti  a consentire l'inversione di marcia da
parte  di  persona  su  sedia  a  ruote (Vedi punto 8.0.2. - Spazi di
manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle
parti  terminali  dei  corridoi  e  previsti  comunque  ogni  10 m di
                   sviluppo lineare degli stessi.

Per  le  parti  di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte
devono  essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.,
           nel rispetto anche dei sensi di apertura delle

porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto
8.1.1;  le  dimensioni  ivi  previste devono considerarsi come minimi
                            accettabili.

                            8.1.10 SCALE

Le  rampe  di  scale  che  costituiscono  parte comune o siano di uso
pubblico  devono  avere  una  larghezza  minima  di 1,20 m, avere una
pendenza  limitata  e  costante  per l'intero sviluppo della scala. I
gradini  devono  essere  caratterizzati  da  un corretto rapporto tra
alzata  e  pedata  (pedata  minima  30  cm):  la  somma tra il doppio
     dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il  profilo  del  gradino  deve presentare preferibilmente un disegno
continuo  a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al
       grado, e formante con esso un angolo di circa 75 - 80 .

In  caso  di  disegno  discontinuo,  l'aggetto  del grado rispetto al
sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di
                               2,5 cm.

Un  segnale  al  pavimento  (fascia  di  materiale diverso o comunque
percepibile  anche  da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm
dal  primo  e  dall'ultimo  scalino, deve indicare l'inizio e la fine
                            della rampa.

Il  parapetto  che  costituisce  la  difesa verso il vuoto deve avere
un'altezza  minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera
                       di diametro di cm. 10.

In  corrispondenza  delle  interruzioni  del  corrimano,  questo deve
    essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il  corrimano  deve  essere  posto ad una altezza compresa tra 0,90/1
                               metro.

Nel  caso  in cui e' opportuno prevedere un secondo corrimano, questo
             deve essere posto ad una altezza di 0.75 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi
                            almeno 4 cm.

Le  rampe  di  scale che non costituiscono parte comune o non sono di
      uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il gia' citato rapporto
tra  alzata  e  pedata  (in  questo  caso minimo 25 cm), e la altezza
                        minima del parapetto.

                            8.1.11 RAMPE

Non  viene  considerato  accessibile  il superamento di un dislivello
superiore  a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate
                        poste in successione.

            La larghezza minima di una rampa deve essere:

-  di  0.90  m  per  consentire il transito di una persona su sedia a
                               ruote;

        - di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni  10  metri  di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante
porte,  la  rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni
minime  pari a 1.50 x 1,50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale
e  1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro
                   di apertura di eventuali porte.

Qualora  al  lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la
       rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

           La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono  ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate
            allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In  tal  caso  il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere
comunque  di  valore  inferiore  rispetto  a quelli individuati dalla
            linea di interpolazione del seguente grafico.




 decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 prescrizioni tecniche accessibilità adattabilità visitabilita' edifici privati edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata superamento eliminazione barriere architettoniche	



                          8.1.12 ASCENSORE

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore
               deve avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.40 m di profondita' e 1.10 m di
larghezza;-  porta  con  luce  netta  minima di 0.80 m posta sul lato
                               corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.50x1.50 m.

b)  Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve
                 avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.30 m di profondita' e 0.95 m di
                             larghezza;

    - porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.50x1.50 m.

c)  L'ascensore  in  caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove
non  sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori,
               puo' avere le seguenti caratteristiche:

-  cabina  di  dimensioni minime di 1,20 m di profondita' e 0,80 m di
                             larghezza;

    - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
                       cabina di 1.40x1.40 m.

Le  porte  di  cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento
automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano puo' essere del
tipo  ad  anta  incernierata purche' dotata di sistema per l'apertura
                             automatica.

In  tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi
      e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto  ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza
                     massima (piu' o meno) 2 cm.

Lo  stazionamento  della cabina ai piani di fermata deve avvenire con
                            porte chiuse.

La  bottoniera  di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad
           una altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 m:

per  ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere
posta  su  una  parete  laterale  ad  almeno  cm 35 dalla porta della
                               cabina.

Nell'interno  della  cabina,  oltre  il  campanello  di allarme, deve
essere  posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e
          una luce d'emergenza con autonomia minima di h.3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le
scritte  con  traduzione  in  Braille:  in  adiacenza alla bottoniera
esterna  deve  essere  posta una placca di riconoscimento di piano in
                         caratteri Braille.

Si  deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove
possibile,  l'installazione  di  un  sedile  ribaltabile  con ritorno
                             automatico.

             8.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

                             SERVOSCALA

Per  servoscala  si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo
di  carico  opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con
ridotta  o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato di una
scala  o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore
       elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

        I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

     a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

      b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c)  pedana  servoscala  a  sedile  ribaltabile:  per  il trasporto di
                     persona in piedi o seduta;

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto
                    di persona su sedia a ruote;

e)  piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il
       trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I  servoscala  sono  consentiti  in  via  alternativa  ad ascensori e
preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt.
                                 4.

Nei  luoghi  aperti  al  pubblico e di norma nelle parti comuni di un
edificio,   i   servoscala   devono  consentire  il  superamento  del
dislivello   anche  a  persona  su  sedia  a  ruote:  in  tale  caso,
allorquando  la  libera  visuale tra persona su piattaforma e persona
posta  lungo  il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2,
e'  necessario  che  l'intero spazio interessato dalla piattaforma in
movimento  sia  protetto  e  delimitato  da idoneo parapetto e quindi
l'apparecchiatura  marci  in  sede propria con cancelletti automatici
                    alle estremita' della corsa.

In  alternativa  alla marcia in sede propria e' consentita marcia con
accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso
dello  stesso,  ovvero  che opportune segnalazioni acustiche e visive
              segnalino l'apparecchiatura in movimento.

 In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

   Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35

Dimensioni:  per  categoria  b) e c) sedile non inferiore a cm 35x40,
posto  a  cm. 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di
               dimensioni non inferiori a cm. 30 x 20

Dimensioni:  per  categoria  d)  ed  e)  piattaforma (escluse costole
   mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata:  per  le  categorie  a) b) e c) non inferiore a kg 100 e non
                         superiore a kg. 200

Per  le  categorie  d)  e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al
                  pubblico e 130 negli altri casi.

Velocita': massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:  sia  sul  servoscala  che  al  piano devono essere previsti
comandi  per  salita-discesa  e  chiamata-rimando posti ad un'altezza
                    compresa tra cm. 70 e cm 110.

E'  consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
           ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:  gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare
               il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze  elettriche:-  tensione  massima  di  alimentazione  V. 220
                monofase (preferibilmente V. 24 cc.)

              - tensione del circuito ausiliario: V 24

      - interruttore differenziale ad alta sensibilita' (30 mA)

                 - isolamenti in genere a norma CEI

-  messa  a  terra  di tutte le masse metalliche; negli interventi di
ristrutturazione  e'  ammessa,  in  alternativa,  l'adozione di doppi
                             isolamenti.

Sicurezze  dei  comandi:-  devono  essere  del tipo "uomo presente" e
protetti  contro  l'azionamento  accidentale in modo meccanico oppure
attraverso  una  determinata  sequenza  di  comandi elettrici; devono
                         essere integrati da

interruttore  a  chiave  estraibile  e  consentire la possibilita' di
 fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.

-  I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati
quando  dalla  posizione di comando sia possibile il controllo visivo
di  tutto  il  percorso  del  servo scala ovvero quando la marcia del
servoscala  avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze   meccaniche:   devono   essere   garantite   le   seguenti
                          caratteristiche:

a)  coefficiente  di  sicurezza  minimo:  k=2 per parti meccaniche in
                      genere ed in particolare:

       - per traino a fune (sempre due indipendenti) k=6 cad;

- per traino a catena (due indipendenti k=6 cad. ovvero una k = 10);

           - per traino pignone cremagliera o simili k=2;

                    - per traino ad aderenza k=2.

b) limitatore di velocita' con paracadute che entri in funzione prima
che  la velocita' del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima
ed   essere   tale  da  comandare  l'arresto  del  motore  principale
consentendo  l'arresto  del  mezzo  mobile  entro uno spazio di cm. 5
misurato   in  verticale  dal  punto  corrispondente  all'entrata  in
                       funzione del limitatore

c)  freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in
meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza  anticaduta:  per  i  servoscala di tipo a) b) c) si devono
prevedere  barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il
basso)  mentre  per  quelli  di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui
sopra   si   devono  prevedere  bandelle  o  scivoli  ribaltabili  di
   contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le  barre,  le  bandelle,  gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono  essere  in  posizione di contenimento della persona e/o della
                           sedia a ruote.

Nei  servoscala  di  categoria  d)  ed  e  l'accesso o l'uscita dalla
piattaforma  posta  nella  posizione  piu'  alta  raggiungibile  deve
               avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo  scivolo  che  consente  l'accesso  o  l'uscita  dalla piattaforma
scarica  o  a  pieno  carico  deve  raccordare la stessa al calpestio
             mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza  di  percorso:  Lungo tutto il percorso di un servoscala lo
spazio   interessato   dall'apparecchiatura  in  movimento  e  quello
interessato  dalla  persona  utilizzatrice,  deve  essere  libero  da
qualsiasi  ostacolo  fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli,
intradosso  solai  sovrastanti  ecc. Nei casi ove non sia prevista la
marcia  in  sede  propria del servoscala, dovranno essere previste le
                         seguenti sicurezze:

-  sistema  antincesoiamento  nel  moto verso l'alto da prevedere sul
       bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.

-  sistema  antischiacciamento  nel  moto verso il basso interessante
tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del
                           corpo macchina

-   sistema  antiurto  nel  moto  verso  il  basso  da  prevedere  in
corrispondenza  del  bordo  inferiore  del  corpo  macchina  e  della
                             piattaforma

                       PIATTAFORME ELEVATRICI

Le  piattaforme  elevatrici  per  superare  dislivelli, di norma, non
superiori  a  ml.  4,  con  velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono
rispettare,   per   quanto   compatibili,  le  prescrizioni  tecniche
                    specificate per i servoscala.

Le  piattaforme  ed  il  relativo  vano  corsa devono avere opportuna
         protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La  protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore
devono  avere  altezza tale da non consentire il raggiungimento dello
spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
           La portata utile minima deve essere di kg. 130.

   Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20.

Se  le  piattaforme  sono  installate all'esterno gli impianti devono
            risultare protetti dagli agenti atmosferici.

                         8.1.14 AUTORIMESSE

Le  autorimesse  singole  e  collettive, ad eccezione di quelle degli
edifici   residenziali   per   i  quali  non  e'  obbligatorio  l'uso
dell'ascensore  e  fatte  salve  le  prescrizioni antincendio, devono
essere  servite  da  ascensori  o  altri  mezzi  di sollevamento, che
arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere
raccordate  alla  quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante
rampe  di  modesto  sviluppo  lineari ed aventi pendenza massima pari
                               all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura
minima  di  1  ogni  50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore  a  m.  3.20,  da  riservarsi  gratuitamente agli eventuali
              veicoli al servizio di persone disabili.

Nella  quota  parte  di  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica
immediatamente  accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere
previsti  posti  auto  con  le caratteristiche di cui sopra in numero
                   pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimita'
del  mezzo  di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile
in  caso  di  emergenza  raggiungere  in breve tempo un "luogo sicuro
              statico", o una via di esodo accessibile.

 Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

                          8.2 SPAZI ESTERNI

                           8.2.1 PERCORSI

Il  percorso  pedonale  deve  avere  una larghezza minima di 90 cm ed
avere,  per  consentire l'inversione di marcia da parte di persona su
sedia  a  ruote,  allargamenti  del percorso, da realizzare almeno in
piano,  ogni  10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto
                      8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi  cambio  di  direzione rispetto al percorso rettilineo deve
avvenire   in   piano;   ove  sia  indispensabile  effettuare  svolte
ortogonali  al  verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per
almeno  1.70  m  su  ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno,
     deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove   sia   necessario   prevedere  un  ciglio,  questo  deve  essere
sopraelevato  di  10  cm  dal  calpestio,  essere  differenziato  per
materiale  e  colore  dalla pavimentazione del percorso, non essere a
spigoli  vivi  ed  essere  interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che
      consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La  pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove cio'
non   sia   possibile,   sono  ammesse  pendenze  superiori,  purche'
    realizzate in conformita' a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% e' necessario prevedere un ripiano orizzontale di
sosta,  di  profondita'  almeno  1.50  m,  ogni 15 m di lunghezza del
percorso;    per    pendenze    superiori    tale    lunghezza   deve
proporzionalmente  ridursi  fino alla misura di 10 m per una pendenza
                              dell'8%.

       La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%.

In  presenza  di contropendenze al termine di un percorso inclinato o
di  un  raccordo  tra percorso e livello stradale, la somma delle due
pendenze  rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il  dislivello  ottimale  tra  il  piano del percorso ed il piano del
   terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di 2.5 cm.

Allorquando  il  percorso  si  raccorda  con il livello stradale o e'
interrotto  da  un  passo  carrabile,  sono  ammesse  brevi  rampe di
  pendenza non superiori al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino  ad  un'altezza  minima  di  2.10  m  dal  calpestio, non devono
esistere  ostacoli  di  nessun  genere,  quali tabelle segnaletiche o
elementi  sporgenti  dai  fabbricati,  che  possono  essere  causa di
               infortunio ad una persona in movimento.

                        8.2.2 PAVIMENTAZIONI

Per  pavimentazione  antisdrucciolevole si intende una pavimentazione
realizzata  con  materiali  il  cui coefficiente di attrito, misurato
secondo  il  metodo  della  British Ceramic Research Association Ltd.
    (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:

  - 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

-  0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione
                              bagnata.

I   valori   di   attrito   predetto  non  devono  essere  modificati
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che,
se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della
                               prova.

Le  ipotesi  di  condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata)
debbono  essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova
                         sia posta in opera.

Gli  strati  di  supporto della pavimentazione devono essere idonei a
sopportare  nel  tempo  la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti
nonche'   ad   assicurare   il  bloccaggio  duraturo  degli  elementi
                costituenti la pavimentazione stessa.

Gli   elementi   costituenti  una  pavimentazione  devono  presentare
giunture  inferiori  a  5  mm, stilate con materiali durevoli, essere
    piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I  grigliati  inseriti  nella pavimentazione devono essere realizzati
con  maglie  non  attraversabili  da una sfera di 2 cm di diametro; i
grigliati  ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli
               elementi ortogonali al verso di marcia.

                           8.2.3 PARCHEGGI

Nelle  aree  di  parcheggio  devono  comunque  essere previsti, nella
misura  minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza
non  inferiore  a  m.  3,20,  e riservati gratuitamente ai veicoli al
                    servizio di persone disabili.

Detti  posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza
ai  percorsi  pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o
                            attrezzatura.

Al  fine  di  agevolare  la manovra di trasferimento della persona su
sedia  a  ruote  in  comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto
        riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
                               Art. 9
                     SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI
                        9.1 UNITA' AMBIENTALI

                     9.1.1 PERCORSI ORIZZONTALI

           Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le  soluzioni  A1-  C1- C3- e C5- sono amministrabili solo in caso di
                            adeguamento.


A)  PASSAGGIO  IN  VANO  PORTA  SU  PARETE  PERPENDICOLARE  AL  VERSO  DI
MARCIA DELLA SEDIA A RUOTE
A1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura. Profondità libera necessaria 190 cm.
Larghezza del corridoio 100 cm:
A2  -  Manovra  semplice  senza  indietreggiare.  Spazio  laterale  di  rispetto  di  45  cm.
Profondità libera necessaria 135 cm:
A3 - Larghezza libera 100 cm. Profondità libera necessaria 120 cm.
B)  PASSAGGIO  IN  VANO  PORTA  POSTA  SU  PARETE  PARALLELA  AL  VERSO  DI
MARCIA DELLA SEDIA A RUOTE.
B1 - Larghezza del corridoio 100 cm. Spazio necessario oltre la porta 20 cm. Spazio per
l'inizio  manovra  prima  della  porta  100  cm.  Apertura  porta  oltre  i  90°.  Idem  per
l'immissione opposta.
B2 - Larghezza del corridoio 100 cm. Spazio necessario, oltre la porta, di 110 cm per
poterla  aprire:  poi,  retromarcia  e  accesso.  Spazio  necessario  prima  della  porta,
quanto il suo ingombro. Idem per l'immissione opposta.
B3  -  Larghezza  del  corridoio  100  cm.  Apertura  porta  90°.  Spazio  necessario,  oltre  la
porta, nel corridoio 20 cm. Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, 90
cm (per garantire ritorno)
B4 - Larghezza del corridoi 100 cm. Apertura porta oltre i 90°. Spazio necessario, oltre
la  porta,  nel  corridoio,  10  cm.  Spazio  necessario,  oltre  la  porta,  nel  vano
d'immissione, 20 cm: Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno
90 cm, (per garantire ritorno).
C)  PASSAGGI  IN  DISIMPEGNI  E  ATTRAVERSO  PORTE  POSTE  IN  LINEA  TRA
LORO E SU PARETI PERPENDICOLARI AL VERSO DI MARCIA DELLA SEDIA A
RUOTE.
C1  -  Necessità  di  indietreggiare  durante  l'apertura  della  porta.  Profondità  necessaria
190  cm.  Profondità  necessità,  prima  del  disimpegno,  120  cm.  Larghezza  del
disimpegno 100cm.
C2  -  Manovra  semplice,  senza  dover  indietreggiare.  Spazio  di  rispetto  a  lato  della
seconda porta 45 cm.
Profondità necessaria, 180 cm. Larghezza necessaria 135 cm.
C3   -   Necessità   di   indietreggiare   durante   l'apertura   della   porta.   Larghezza   del
disimpegno 100 cm.
Profondità necessaria 190 cm.
C4  -  Manovra  semplice  senza  dover  indietreggiare.  Spazio  di  rispetto  a  lato  della
seconda porta 45cm. Profondità necessaria 210 cm.
C5 - Idem C.1 e C.3.
C6  -  Manovra  semplice  senza  dover  indietreggiare.  Spazio  di  rispetto  a  lato  della
seconda porta 45 cm. Profondità necessaria 170 cm. Profondità necessaria, prima
del disimpegno, 135 cm.
D) PASSAGGI IN DISIMPEGNI E ATTRAVERSO PORTE ORTOGONALI TRA LORO.
D1 - Larghezza del disimpegno 100 cm. Spazio necessario oltre la porta 20 cm. Spazio
necessario tra le due porte 110 cm.
D2 - Larghezza del disimpegno 100 cm. Apertura porte prefissata a 90°. Profondità del
disimpegno 140 cm.

CAPO V
NORME FINALI

                               Art. 10
                          ELABORATI TECNICI
10.1   Gli   elaborati  tecnici  devono  chiaramente  evidenziare  le
soluzioni  progettuali  e  gli  accorgimenti  tecnici  adottati   per
garantire  il  soddisfacimento  delle prescrizioni di accessibilita',
visitabilita' e adattabilita' di cui al presente decreto.

In  particolare,  per  quanto  concerne l'adattabilita', le soluzioni
progettuali  e  gli  accorgimenti  tecnici  atti   a   garantire   il
soddisfacimento  devono  essere descritti tramite specifici elaborati
grafici.

10.2  Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito gli
elaborati  tecnici  devono  essere  accompagnati  da  una   relazione
specifica  contenente  la  descrizione  delle soluzioni progettuali e
delle   opere   previste   per   la   eliminazione   delle   barriere
architettoniche,    degli    accorgimenti    tecnico-strutturali   ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale  scopo;  del  grado  di
accessibilita'  delle  soluzioni previste per garantire l'adeguamento
dell'edificio.
                               Art. 11
                              VERIFICHE
11.1  Il  Sindaco,  nel  rilasciare  la  licenza di abitabilita' o di
agibilita' ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27.7.1934  n.  1265,  deve
accertare  che  le  opere  siano  state realizzate nel rispetto della
legge.

11.2  A  tal  fine egli puo' richiedere al proprietario dell'immobile
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta  da  un
tecnico abilitato.
                               Art. 12
             AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI
12.1  La  soluzione  dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione
della presente normativa,  nonche'  l'esame  o  l'elaborazione  delle
proposte   di  aggiornamento  e  modifica,  sono  attribuite  ad  una
Commissione permanente istituita con  decreto  interministeriale  dei
Ministri  dei Lavori Pubblici e degli Affari sociali, di concerto con
il Ministro del Tesoro.

12.2   Gli   enti   locali,  gli  istituti  universitari,  i  singoli
professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale
Commissione  permanente  la quale, in caso di riconosciuta idoneita',
puo' utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, addi' 14 giugno 1989


                                                   Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 1
decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 prescrizioni tecniche accessibilità adattabilità visitabilita' edifici privati edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata superamento eliminazione barriere architettoniche