PROBLEMI CON CONFINI E TERMINI



Lo studio Mirano di occupa delle seguenti problematiche inerenti confini e termini.

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Come in tutti gli altri articoli di questa sezione, si proveranno a spiegare in modo semplice e breve i punti salienti dell'argomento.

Succede spesso che il privato si rivolga al geometra per problemi di confini e spesso lo fa lasciando ad intendere che il vicino si è "preso un pezzo del suo fondo".

Con questa frase si vuol di solito indicare una delle seguenti problematiche:
- regolamento di confini
- rivendicazione
altre volte è invece semplicemente richiesta "l'apposizione di termini".

Spieghiamo in breve e con parole semplici la differenza tra queste tre azioni a tutela della proprietà.

Regolamento di confini

L'art. 950 del codice civile così recita:
950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.


L'azione di regolamento di confini presuppone quindi l'incertezza del confine che separa il proprio fondo da quelli adiacenti ma non vi è dubbio sui rispettivi titoli di proprietà.

L'azione di rivendicazione

In questo caso il confine è certo però uno dei due proprietari ritiene che l'altro possieda una determinata zona che non gli appartiene e ne chiede quindi il rilascio.

L'azione per apposizione dei termini

L'art. 951 del codice civile così recita:
951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


Non si tratta quindi di altro che rendere visibile o riconoscibile con segni percepibili un confine già certo e determinato.

Dopo avere fatto queste distinzioni, ritengo sia utile parlare di quali siano i mezzi di prova per stabilire dove ricade un confine.
La maggior parte dei committenti afferma "....ho misurato sulla mappa catastale e...." , bene, rileggiamo l'art 950 del codice civile nel punto dove afferma: "....In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali". La mappa catastale è quindi l'ultimo elemento a cui il giudice farà riferimento, quindi prima vengono tutte le altre cose. Ricordiamo inoltre che in una mappa catastale in scala 1:2000, 1mm equivale a 2 metri, lascio quindi a voi intendere quale sia la precisione raggiungibile mediante la misurazione di una mappa catastale: altro che andare a contestare i 10 cm di vigna in più!!!Altro discorso è invece poter fare affidamento su libretti di campagna di frazionamenti e simili.

Ma quali sono gli altri mezzi probatori oltre le mappe catastali?Titoli, possessi, testimonianze, individuazione delle linee di confine dall'andamento dei fondi vicini, scritture private e quant'altro l'esperienza insegni.
Indicazioni utili potrebbero anche scaturire da foto aereofotogrammetriche; inoltre potrebbero venire utili gli art. 880 - 881 - 892 del codice civile.

A questo punto un grosso consiglio: se possibile bisogna cercare di risolvere queste questioni colloquiando col vicino e trovando una soluzione bonaria. Dovrebbe essere lo stesso tecnico incaricato a cercare di mettere d'accordo i due confinanti, sovente ognuno dei due confinanti in lite nomina un tecnico di propria fiducia e questi due cercano una soluzione che possa gratificare entrambi.Se così non avverrà, ci si dovrà eventualmente rivolgere a un tribunale mediante degli avvocati. Capiterete subito che questa soluzione, oltre ad essere molto lunga in quanto a tempi, è anche molto dispendiosa. Ogni avvocato nominerà un suo consulente tecnico di parte (CTP) e il giudice nominerà un suo consulente tecnico di ufficio (CTU). Quindi ci saranno almeno due avvocati (uno per parte) e tre tecnici, tutti da pagare. Alla fine sarà il giudice a decidere in merito, sentiti i CTP, gli avvocati e il CTU.