SUCCESSIONI - DIVISIONI - DONAZIONI
Lo studio del Geometra MIRANO Dario offre una assistenza completa per la redazione di denuncie di successione e consulenze in materia di divisioni.
In particolare:
- visure e accertamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio
- visure e accertamenti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari
- disamina e studio vecchi atti e successioni
- eventuale regolarizzazione e allineamento della situazione catastale, edilizia ed urbanistica
- compilazione del modello di denuncia di successione
- conteggi e compilazione del modello di autoliquidazione dell'imposta
- compilazione della delega di pagamento
- richiesta certificati di destinazione urbanistica
- compilazione di dichiarazione per applicazione agevolazioni prima casa
- redazione riunioni di usufrutto e consegna delle medesime presso l'Agenzia del Territorio
- redazione volture e consegna delle medesime presso l'Agenzia del Territorio
- redazione di progetti divisionali, con conseguenti stime e perizie in merito agli immobili caduti in successione e redazione di eventuali frazionamenti
Si riportano in seguito le principali disposizioni del codice civile in materia di successioni, divisioni e donazioni:
Libro
Secondo: Delle successioni
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
capo I: Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto
dell'eredità
Art. 456 Apertura
della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio
del defunto (43, 45).
Art. 457
Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e
seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in
parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458
Divieto di patti
successori
E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria
successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
(557-2, 679).
Art. 459
Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e seguenti).
L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la
successione (456, 1146).
Art. 460
Poteri del chiamato
prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e seguenti)
a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza
e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare dall'autorità
giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui
conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si
è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'Art. 528.
Art. 461
Rimborso delle spese
sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute per
gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
capo II: Della
capacità di succedere
Art. 462 Capacità
delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo
dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della
successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della
cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona
vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643,
715, 784).
capo III:
Dell'indegnità
Art. 463 Casi
d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la
punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge
penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579,
580);
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con
la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia
è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro
le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta,
a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464
Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo
l'apertura della successione (535, 1148).
Art. 465
Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della
medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di
amministrazione che la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466
Riabilitazione
dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (463) è ammesso a succedere quando la persona,
della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto
pubblico o con testamento (587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel
testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a
succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
capo IV: Della
rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non
vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il
legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
natura personale.
Art. 468
Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti
dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi
(291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti)
del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno
rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale
subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469
Estensione del diritto
di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei
discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche
in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
capo V:
Dell'accettazione dell'eredità
sezione I: Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione
pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredità può
essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario (484 e
seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque
divieto del testatore (634).
Art. 471
Eredità devolute a
minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se
non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e
374.
Art. 472
Eredità devolute a
minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se non
col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'Art. 394.
Art. 473
Eredità devolute a
persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che
col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa
l'autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474
Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475
Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura
privata (2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha
assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476
Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede (527).
Art. 477
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità
faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri
chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478
Rinunzia che importa
accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o
a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479
Trasmissione del
diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta
l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre
vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità
che al medesimo è devoluta.
Art. 480
Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso
d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la
condizione (2935). Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto
ereditario e venuto meno.
Art. 481
Fissazione di un
termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o
rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la
dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art. 482
Impugnazione per
violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di
dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o
è stato scoperto il dolo (1442).
Art. 483
Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo
dell'accettazione, l'erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati
scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione
legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a
soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in
altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero,
contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (2697).
sezione II:
Del beneficio d'inventario
Art. 484 Accettazione
col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del
mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni conservato nella stessa pretura (att. 52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura
del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si
è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha
redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione
della data in cui esso è stato compiuto.
Art. 485
Chiamato all'eredità
che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo
ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore
del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 7494).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione
a norma dell'Art. 484 ha
un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
Art. 486
Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e
per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'Art.
460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché
la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487
Chiamato all'eredità
che non è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la
dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di
accettare non e prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre
mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria
a norma dell'Art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione,
questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento
dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art. 488
Dichiarazione in caso
di termine fissato dall'autorità giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli
sia stato assegnato un termine a norma dell'Art. 481, deve, entro detto
termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non
l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art. 489
Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non s'intendono
decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se non al compimento di un anno
dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione,
qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente
sezione.
Art. 490
Effetti del beneficio
d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio
del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5). Conseguentemente:
l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva
verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte
(448);
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal
domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente,
se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal
beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491
Responsabilità
dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni
ereditari se non per colpa grave.
Art. 492
Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea
garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili compresi
nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che
sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493
Alienazione dei beni
ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o
ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza
l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e
seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla
dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494
Omissioni o infedeltà
nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di
denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato
in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (527).
Art. 495
Pagamento dei creditori
e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'Art. 484 o dall'annotazione
disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla
dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (2906) ed
egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'Art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di
poziorità (2741).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto
diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata
appartenente al testatore (649), nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo
che il credito sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496
Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e
ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc.
Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497
Mora nel rendimento del
conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando
è stato costituito in mora (1219) a presentare il conto e non ha ancora
soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i
propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498
Liquidazione
dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'Art. 495 gli sia stata notificata
opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire
pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di
tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve,
a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (456), invitare i
creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio
stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto
il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali
della provincia.
Art. 499
Procedura di
liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di
credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione
ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori
sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741 e seguenti).
Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a
prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella
liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (649), sulla somma che
residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli
altri legatari.
Art. 500
Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può
assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per
formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501
Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai
creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla
pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della
provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa
pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502
Pagamento dei
creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato la
sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i
legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei
creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede
solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei
legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in
tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in
giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto.
Art. 503
Liquidazione promossa
dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede può
valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti
(att. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede
di valersi di questa procedura.
Art. 504
Liquidazione nel caso
di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la
liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che
questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano
sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505
Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'Art.
498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine
stabilito dall'Art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto
dall'Art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di
credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o
non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'Art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di
creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio
d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai
legatari.
Art. 506
Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'Art. 498, non possono
essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere
continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento
dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo
stato di graduazione previsto dall'Art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del
termine, quando il credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su
beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e
la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma
dell'Art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I
creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento
degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507
Rilascio dei beni ai
creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare
le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di
liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e
dei legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'Art. 498, dare avviso ai
creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (43); deve
iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52,
53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma
dell'Art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei
luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di
disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto
ai creditori e ai legatari (2649). L'erede deve consegnare i beni al curatore
nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli
resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (1177, 2930).
Art. 508
Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta
successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche
d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le
norme degli artt. 498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni
(att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i
creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano
all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati,
nei limiti determinati dal terzo comma dell'Art. 502.
Art. 509
Liquidazione proseguita
su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno
dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta
successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le
norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal
beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni
(att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo
comma dell'Art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei
luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati
i beni mobili (2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore.
Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di
nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
Art. 510
Accettazione o
inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a
tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da
quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511
Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente),
dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio
d'inventario sono a carico dell'eredità.
capo VI: Della
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512
Oggetto della
separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari
che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno
altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata,
di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513
Separazione contro i
legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai
beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514
Rapporti tra creditori
separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di
soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non
l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata
sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del
patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei
beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e
quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari
non separatisti (att. 54). Quando la separazione è esercitata da creditori e
legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti
di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515
Cessazione della
separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i
legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è
sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516
Termine per l'esercizio
del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi
dall'apertura della successione.
Art. 517
Separazione riguardo ai
mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda
giudiziale. La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le
disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518
Separazione riguardo
agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla
separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra
ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per
iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello
dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa
a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire
il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi,
prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle
ipoteche (2808 e seguenti).
capo VII:
Della rinunzia all'eredità
Art. 519
Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o
dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione,
e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133). La rinunzia fatta
gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota
del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano
osservate le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520
Rinunzia condizionata,
a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art. 521
Retroattività della
rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui
fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le
disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522
Devoluzione nelle
successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro
che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione
(467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 571. Se il
rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso
che egli mancasse.
Art. 523
Devoluzione nelle
successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una
sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la
parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'Art. 674, ovvero si
devolve agli eredi legittimi a norma dell'Art. 677.
Art. 524
Impugnazione della
rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi
creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e
luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino
alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si
prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525
Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480) contro i
chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è
già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni
acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Art. 526
Impugnazione per
violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di
dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o
e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527
Sottrazione di beni
ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano
eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
capo VIII:
Dell'eredità giacente
Art. 528
Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di beni
ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la
successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un
curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per
estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel
registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529
Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e
promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima,
ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di
credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della
propria amministrazione.
Art. 530
Pagamento dei debiti
ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati,
previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può
procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531
Inventario,
amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo Titolo, che riguardano
l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede
con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente,
esclusa la limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art. 532
Cessazione della
curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
capo IX : Della petizione di eredita'
Art. 533
Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria
contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o
senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai
singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534
Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di
erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di
convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino
di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni
mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e
l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535
Possessore di beni
ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni
ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti
e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa
dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il
corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto,
l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se
l'errore dipende da colpa grave (1147).
capo X: Dei
legittimari
sezione I: Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536
Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di
eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi,
i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono
alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537
Riserva a favore dei
figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore lascia un figlio solo,
legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in
parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la
porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e
patrimoniali.
Art. 538
Riserva a favore degli
ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a
favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto
dall' Art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'Art. 569.
Art. 539
(abrogato)
Art. 540
Riserva a favore del
coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro
coniuge, salve le disposizioni dell'Art. 542 per il caso di concorso con i
figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui
mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed
eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541
(abrogato)
Art. 542
Concorso di coniuge e
figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale
(459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro
terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto
del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali,
è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 543
(abrogato)
Art. 544
Concorso di ascendenti
legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti
legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai
sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri
previsti dall'Art. 569.
Art.
545-547
(abrogati)
Art. 548
Riserva a favore del
coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell' Art. 151, ha gli stessi diritti
successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno
vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a
carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e
alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità
superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima
disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad
entrambi i coniugi.
Art. 549
Divieto di pesi o
condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di questo
libro (733 e seguenti).
Art. 550
Lascito eccedente la
porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872)
il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari
(536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di
parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare
(1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il
legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di
erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della
nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione
testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della
nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551
Legato in sostituzione
di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli
può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si
applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la
facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile.
Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552
Donazione e legati in
conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha
rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa
dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli
eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e
seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario
accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
sezione II:
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553
Riduzione delle
porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione
legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le
porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei
limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai
legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'Art. 564,
quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Art. 554
Riduzione delle
disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva
disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota
medesima (2652).
Art. 555
Riduzione delle
donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto
poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att.
135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è
stato disposto per testamento.
Art. 556
Determinazione della
porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si
forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della
morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui
sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in
base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si
calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att.
135-2).
Art. 557
Soggetti che possono
chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione
di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o
aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con
dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne.
Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il
legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558
Modo di ridurre le
disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a
preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il
valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai
legittimari.
Art. 559
Modo di ridurre le
donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle
anteriori.
Art. 560
Riduzione del legato o
della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (812), la
riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare
la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha
nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di
conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il
quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando
in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile,
purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e
della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561
Restituzione degli
immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso
o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il
disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa disposizione si applica per i
mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale
(1148).
Art. 562
Insolvenza del
donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi
causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro
l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore
della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563
Azione contro gli
aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del
donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui
si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili
(2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data
delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose
donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564
Condizioni per
l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario (484
e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo
che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi,
ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica
all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (439
e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di
disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione
legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato
espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche
imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo
ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che,
secondo le regole contenute nel capo II del Titolo IV di questo libro, è esente
da collazione, è pure esente da imputazione.
Libro
Titolo III: Delle successioni testamentarie
capo I: Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano
contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno
efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e
seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588
Disposizioni a titolo
universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione
usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono
la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalità o una quota dei
beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e
attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la
disposizione sia titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso
assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589
Testamento congiuntivo
o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a
vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590
Conferma ed esecuzione
volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa
dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità,
ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa
volontaria esecuzione (1444).
capo II: Della
capacità di disporre per testamento
Art. 591
Casi d'incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci
dalla legge. Sono incapaci di testare:
coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
gli interdetti per infermità di mente (414);
quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero
testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere
impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie (590, 620, 621, 623).
capo III:
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592
Figli naturali
riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è
stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per
testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta
in base alla legge (573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati
dall'Art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del
comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata
riconosciuta o dichiarata.
Art. 593
(abrogato)
Art. 594
Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno
ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'Art. 279, un assegno
vitalizio nei limiti stabiliti dall'Art. 580, se il genitore non ha disposto
per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto
in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595
(abrogato)
Art. 596
Incapacità del tutore e
del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in
favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato
il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e
seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma
si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli
sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che
è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597
Incapacità del notaio,
dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha
ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598
Incapacità di chi ha scritto
o ricevuto il testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il
testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o
nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a
cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599
Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli
artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome
d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge
della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738,
740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre
1970).
Art. 600
Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se
entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti,
640) non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni
provvedimenti conservativi (att. 3).
capo IV: Della
forma dei testamenti
sezione I: Dei testamenti ordinari
Art. 601
Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento
per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602
Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano del testatore (684). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle
disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida
quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della
non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della
capacità del testatore (591), della priorità di data tra più testamenti (682) o
di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656,
657).
Art. 603
Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la
quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del
testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali
formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della
sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà,
deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione
prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite
dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il
testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604
Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è
scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con
mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun
mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la
sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì
dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere
la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto
di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605
Formalità del
testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve
essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire
né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al
notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in
presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto
il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di
aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un
ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si
scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la
dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza
dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della
consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto
pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606
Nullità del testamento
per difetto di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per
iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la
sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di
notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e
seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione
alle disposizioni testamentarie.
Art. 607
Validità del testamento
segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto
come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608
Ritiro di testamento
segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono
dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il
quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è
sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non
può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto
dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista
medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto
di consegna o di deposito.
sezione II:
Dei testamenti speciali
Art. 609
Malattie contagiose,
calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti),
perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per
causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto
da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne
fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non
inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche
dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610
Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua
efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore
di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato,
appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611
Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue
immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612
Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale
alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non
possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la
sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti),
ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo
d'equipaggio.
Art. 613
Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il
comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del
testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul
giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non
depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima
locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine
all'annotazione sopraindicata.
Art. 614
Verbale di consegna
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna
del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della
difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia
stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della
marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel
suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio
o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615
Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli
artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del
testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616
Testamento a bordo di
aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le
disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è
possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano
alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Art. 617
Testamento dei
militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello
Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un
ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni.
Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il
motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da
questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio
notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43).
Art. 618
Casi e termini
d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare
soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque
impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono
prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio
fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in
un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art. 619
Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando
manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la
sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma
dell'Art. 606 (590).
sezione III:
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620
Pubblicazione del
testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio
per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e
seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del
mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine
per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749). Il notaio procede alla
pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella
forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è
stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona
che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la
carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal
notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia
del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà
dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un
notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha
interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non
patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero
richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia
integrale.
Art. 621
Pubblicazione del
testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli
perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è
aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la
pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'Art. 620.
Art. 622
Comunicazione dei
testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui
giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei
verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).
Art. 623
Comunicazione agli
eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte
del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la
pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui
conosce il domicilio o la residenza (43).
capo V:
Dell'istituzione di erede e dei legati
sezione I: Disposizioni generali
Art. 624
Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e
seguenti).
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento
della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è
il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta
notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625
Erronea indicazione
dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la
disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti
risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della
disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa
il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626
Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta
dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (1345,
1418 e seguenti).
Art. 627
Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a
favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in
realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono
indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la
disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore,
non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui
l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a
favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628
Disposizione a favore
di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo
da non poter essere determinata.
Art. 629
Disposizioni a favore
dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i
beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si
applica l'Art. 648. Il testatore può designare una persona che curi
l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a
richiedere l'adempimento.
Art. 630
Disposizioni a favore
dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente,
senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte,
s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il
domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di
assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal
testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole
accettare l'incarico.
Art. 631
Disposizioni rimesse
all'arbitrio del terzo
E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere
dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la
determinazione della quota di eredità (590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di
persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate
dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui
determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di
uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più
persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa
si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con
decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione (456), dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc.
Civ. 751).
Art. 632
Determinazione di
legato per arbitrio altrui
E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo
di determinare l'oggetto o la quantità del legato (590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al
testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
sezione II:
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633
Condizione sospensiva o
risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto
condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art. 634
Condizioni impossibili
o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni
impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al
buon costume, salvo quanto è stabilito dall'Art. 626 (1354).
Art. 635
Condizione di reciprocità
E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore
a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o
del legatario (458).
Art. 636
Divieto di nozze
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634;
att. 138). Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di
abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica
per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che
durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637
Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il
termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).
Art. 638
Condizione di non fare
o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non
faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si
considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti
una contraria volontà del testatore.
Art. 639
Garanzia in caso di
condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva,
l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede
o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a
favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso
che la condizione si avverasse.
Art. 640
Garanzia in caso di
legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un
certo tempo, l'onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea
garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente
disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine
finale.
Art. 641
Amministrazione in caso
di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa
condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato
all'eredità un amministratore. Vale la stessa norma anche nel caso in cui
l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista
dai due articoli precedenti.
Art. 642
Persone a cui spetta
l'amministrazione
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la
sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi
e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali
abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto
erede legittimo (565).
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può
provvedere altrimenti.
Art. 643
Amministrazione in caso
di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui
sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona
vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela
dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una
persona diversa.
Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in
mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644
Obblighi e facoltà
degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che
si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (528 e seguenti).
Art. 645
Condizione sospensiva
potestativa senza termine
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva
potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati
possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc.
Civ. 749).
Art. 646
Retroattività della
condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il
legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i
frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione
per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647
Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere
(629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora
ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato
dall'onere una cauzione (1179).
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla
la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648
Adempimento dell'onere
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ.
99). Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare
la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione è
stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il
solo motivo determinante della disposizione (2652).
sezione III:
Dei legati
Art. 649
Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di
rinunziare.
Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro
diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal
testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata,
anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650
Fissazione di un
termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine
(Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende
esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia
fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art. 651
Legato di cosa
dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento
o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la
cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato
è obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a
trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il
giusto prezzo (1474). Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al
tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua
morte, il legato è valido.
Art. 652
Legato di cosa solo in
parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla
medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo
diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per
intero, in conformità dell'articolo precedente (1480).
Art. 653
Legato di cosa
genericamente determinata
E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del
genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna
se ne trova al tempo della morte (669).
Art. 654
Legato di cosa non
esistente nell'asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa
determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non
ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della
sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma
non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si
trova.
Art. 655
Legato di cosa da
prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi
si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero,
quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in
parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito
erano custodite.
Art. 656
Legato di cosa del
legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di
proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche
al tempo dell'apertura della successione (456).
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del
testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si
trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che
essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art. 657
Legato di cosa
acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal
testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il
legato è senza effetto in conformità dell'Art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario
acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza
effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto
al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'Art.
651.
Art. 658
Legato di credito o di
liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la
sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del
testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato
che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659
Legato a favore del
creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo
creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo
credito.
Art. 660
Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le
somministrazioni indicate dall'Art. 438, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto.
Art. 661
Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si
considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662
Onere della prestazione
del legato
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a
carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla
prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva
quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art. 663
Legato imposto a un
solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli
eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a
compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione
della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del
testatore.
Art. 664
Adempimento del legato
di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal
testatore non è affidata al, legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi
è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel
patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato,
l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo
espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono
scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano
nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore. Se il terzo non può o non
vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'Art. 631
(Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665
Scelta nel legato
alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore
l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666
Trasmissione all'erede
della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il
legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere
si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667
Accessioni della cosa
legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere
prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del
testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte
nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento,
sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma
dell'Art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono
dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso
una unità economica.
Art. 668
Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un canone o da
altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è
sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un
censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al
pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo
la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto
(756).
Art. 669
Frutti della cosa
legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al
momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da
questo momento (821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di
cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti
dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del
legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670
Legato di prestazioni
periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili,
da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del
testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per
il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il
legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti
(660).
Art. 671
Legati e oneri a
carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui
imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).
Art. 672
Spese per la
prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673
Perimento della cosa
legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita
del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la
prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e
seguenti).
sezione IV:
Del diritto di accrescimento
Art. 674
Accrescimento tra
coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti
uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia
accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo
a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà
del testatore (688). E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467
e seguenti).
Art. 675
Accrescimento tra
collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno
stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo
sempre il diritto di rappresentazione (467).
Art. 676
Effetti
dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a
favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui
era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi
di carattere personale.
Art. 677
Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve
agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto
dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano
sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di
disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).
Art. 678
Accrescimento nel
legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia
il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse
viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto
(982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si
consolida con la proprietà.
sezione V:
Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679
Revocabilità del
testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto
(458).
Art. 680
Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento (587), o con
un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore
personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione
anteriore.
Art. 681
Revocazione della
revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta
revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso
rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682
Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla
in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Art. 683
Testamento posteriore
inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia
anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede istituito o il
legatario è premorto al testatore, o è incapace (592 e seguenti) o indegno (463
e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
Art. 684
Distruzione del
testamento olografo
Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in
parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu
distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si
provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
Art. 685
Effetti del ritiro del
testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio
o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non importa revocazione
del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento
olografo (607).
Art. 686
Alienazione e
trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa,
anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo
a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause
diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà del
testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in
guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione
(667).
E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687
Revocazione per
sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo
del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate
di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente
legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (280 e seguenti) o
adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale
(250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del
testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato
riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito
legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al
caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a
rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.
capo VI: Delle
sostituzioni
sezione I: Della sostituzione ordinaria
Art. 688
Casi di sostituzione
ordinaria
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che
il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (70, 72, 463, 523).
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si
sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua
diversa volontà.
Art. 689
Sostituzione plurima.
Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi
sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate
nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella
sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota
vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690
Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che
una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di
carattere personale (676, 677).
Art. 691
Sostituzione ordinaria
nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
sezione II:
Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692
Sostituzione
fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o
il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto
la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle
condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine
indicato dall'Art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto
cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o
il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di
effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli
enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693
Diritti e obblighi
dell'istituito
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano
oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni
relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni
dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti
l'usufruttuario (981 e seguenti).
Art. 694
Alienazione dei beni
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano
oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego
delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele,
la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a
miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695
Diritti dei creditori
personali dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni
che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696
Devoluzione al
sostituito
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si
estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che
spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art. 697
Sostituzione
fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698
Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente
l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli
che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (796).
Art. 699
Premi di nuzialità,
opere di assistenza e simili
E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione
periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o
di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di
assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da
scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate
famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in
materia di rendita (1865 e seguenti).
capo VII:
Degli esecutori testamentari
Art. 700
Facoltà di nomina e di
sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che
alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro
sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente,
salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di
provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto
ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se
stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701
Persone capaci di
essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la
piena capacità di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702
Accettazione e rinunzia
alla nomina
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla
stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura
nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere
annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare
all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il
quale l'esecutore si considera rinunziante.
Art. 703
Funzioni dell'esecutore
testamentario
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le
disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la
massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione,
salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli
eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e può
compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni
dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale
provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del
chiamato a rinunziare all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla col
beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 704
Rappresentanza
processuale
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative
all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc.
Civ. 102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e
può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
Art. 705
Apposizione di sigilli
e inventario
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti)
quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone
giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei
beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti,
o dopo averli invitati.
Art. 706
Divisione da compiersi
dall'esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede
o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. In questo
caso si osserva il disposto dell'Art. 733. Prima di procedere alla divisione
l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707
Consegna dei beni
all'erede
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i
beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba
adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o
a termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea
garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708
Disaccordo tra più
esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un
atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre,
gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 709
Conto della gestione
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine
della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione
si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263). Egli è tenuto, in caso di
colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703). Gli
esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (1292), per la
gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di
rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art. 710
Esonero dell'esecutore
testamentario
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare
l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità
nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver
commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e può
disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 711
Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può
stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712
Spese
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio
sono a carico dell'eredità.
Libro
Titolo IV: Della divisione
capo I: Disposizioni generali
Art. 713
Facoltà di domandare la
divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e
seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il
testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso
un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la
divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia
trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo
richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione
si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal
testatore.
Art. 714
Godimento separato di
parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto
separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art. 715
Casi d'impedimento
alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non
può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può
aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e
seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di
esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo
durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del
riconoscimento previsto dal quarto comma dell'Art. 252 o per il riconoscimento
dell'ente istituito erede (600).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le
opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla
successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote,
l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari
o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse
dei nascituri.
Art. 716
(abrogato)
Art. 717
Sospensione della
divisione per ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un
periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di
alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718
Diritto ai beni in
natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli
seguenti (1114).
Art. 719
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella
necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e
seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto
dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi
minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli
condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei
creditori (721, 723).
Art. 720
Immobili non divisibili
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il
loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa
luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721
Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati
dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722
Beni indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni
dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi
sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione
nazionale (846 e seguenti).
Art. 723
Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai
conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo
e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei
conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724
Collazione e
imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo Titolo (737 e
seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso
il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei
rapporti di comunione.
Art. 725
Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti
da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo
precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in
proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa
natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726
Stima e formazione
delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa,
secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli
eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727
Norme per la formazione
delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere
formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna
quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica
o artistica.
Art. 728
Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente
in danaro (2817, n. 2).
Art. 729
Assegnazione o
attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per
le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a
beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per
estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730
Deferimento delle
operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso
di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di
accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione
(456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e
rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che
provvede con unica sentenza.
Art. 731
Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni
tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732
Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o
parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il
prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto
deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle
notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di
riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché
dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota
è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733
Norme date dal
testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni,
queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei
beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di
persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione
proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su
istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o
manifestamente iniqua.
Art. 734
Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella
divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati
al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente
alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735
Preterizione di eredi
e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di
riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736
Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i
documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la
parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi
hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti,
se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si
consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha
obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è
contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal pretore del
luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli interessati,
sentiti gli altri.
capo II: Della
collazione
Art. 737
Soggetti tenuti alla
collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il
coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò
che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente,
salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile (556).
Art. 738
Limiti della collazione
per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Art. 739
Donazioni ai
discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al
coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art. 740
Donazioni fatte
all'ascendente dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è
stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità
di questo.
Art. 741
Collazione di
assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi
relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i
loro debiti.
Art. 742
Spese non soggette a
collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e
quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o
per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente
la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto
(809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma
dell'Art. 770.
Art. 743
Società contratta con
l'erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società
contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni
sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744
Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al
donatario (1256).
Art. 745
Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non
sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746
Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con
l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con
l'imputazione.
Art. 747
Collazione per
l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al
tempo dell'aperta successione (456).
Art. 748
Miglioramenti, spese e
deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta
successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui
sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa,
hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino
all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti (1152).
Art. 749
Miglioramenti e
deterioramenti dell'immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i
deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma
dell'articolo precedente.
Art. 750
Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore
che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il
donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto
secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo
dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di
credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è
stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali
del tempo dell'aperta successione.
Art. 751
Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità del
danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata
o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione
(1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o
titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione
delle rispettive quote.
capo III: Del
pagamento dei debiti
Art. 752
Ripartizione dei debiti
ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in
proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753
Immobili gravati da
rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da
una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere che gli
immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione
delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità
giudiziaria.
Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato
deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni
immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla
prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866), salvo
che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per
l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade
detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754
Pagamento dei debiti e
rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315
e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato
oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la
parte per cui essi devono contribuire a norma dell'Art. 752, quantunque si sia
fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui
personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore,
detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755
Quota di debito
ipotecario non pagata da un coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita
in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756
Esenzione del legatario
dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del
diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il
debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore
contro gli eredi (1203, 2866).
capo IV: Degli
effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757
Diritto dell'erede
sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti
la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto
all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la
proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758
Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni
derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di
divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759
Evizione subita da un
coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto,
calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi
ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del
valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e
tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere
egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi
solventi.
Art. 760
Inesigibilità di
crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a
uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta
la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i
cinque anni successivi alla divisione.
capo V:
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761
Annullamento per
violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo
(1434 e seguenti). L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal
giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Art. 762
Omissione di beni
ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della
divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763
Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere
stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e
seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è
inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764
Atti diversi dalla
divisione
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per
effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si
è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto
in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna
lite.
Art. 765
Vendita del diritto
ereditario fatta al coerede
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario
(477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e
pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (14484).
Art. 766
Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro
stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767
Facoltà del coerede di
dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il
corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione
ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono
a lui associati (1450).
Art. 768
Alienazione della
porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più
ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è
seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è
limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla
quota.
Libro
Titolo V: Delle donazioni
capo I: Disposizioni generali
Art. 769
Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale,
per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore
di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Art. 770
Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei
meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).
Art. 771
Donazione di beni
futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se
comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si
tratti di frutti non ancora separati (820). Qualora oggetto della donazione sia
un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento
trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le
cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una
diversa volontà.
Art. 772
Donazione di
prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte
del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773
Donazione a più
donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per
parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non
può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).
capo II: Della
capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774
Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre
dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal
minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt.
165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art. 775
Donazione fatta da
persona incapace d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere
al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza
del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è
stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776
Donazione fatta
dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza
d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata
(799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione
(427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l'annullamento
della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio
d'inabilitazione.
Art. 777
Donazioni fatte da
rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi
rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le
liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778
Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la
facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della
donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra
più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a
favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo
determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal
donante stesso stabiliti.
Art. 779
Donazione a favore del
tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e
seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'Art. 599.
Art. 780
(abrogato)
Art. 781
Donazione tra coniugi
(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna
liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
capo III:
Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782
Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità.
Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con
indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico
posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in
cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia
perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro
dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la
sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere
dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno
dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la
dichiarazione può essere revocata.
Art. 783
Donazioni di modico
valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida
anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche
del donante.
Art. 784
Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito,
ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della
donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è
regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati
spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare
idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono
riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già
concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al
donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785
Donazione in riguardo
di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e
seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di
entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno
che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della
donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede
tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324)
della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede
(128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda
di annullamento del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto
ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786
Donazione a ente non
riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un
anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att.
2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'Art.
782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del
riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787
Errore sul motivo della
donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di
diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il
donante alla liberalità (1428 e seguenti).
Art. 788
Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed è
il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e seguenti).
Art. 789
Inadempimento o ritardo
nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è
responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790
Riserva di disporre di
cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto
compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore
senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art. 791
Condizione di
riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di
premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e
dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della
riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche
dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a
favore di altri si considera non apposto.
Art. 792
Effetti della
riversibilità
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni
dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca,
ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di
altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non
sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo
stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di
riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del
donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793
Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore
della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante,
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di
donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794
Onere illecito o
impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla
(1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
(788).
Art. 795
Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti
stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796
Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei
beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona
o anche di più persone, ma non successivamente (698).
Art. 797
Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi
può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):
se ha espressamente promesso la garanzia;
se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione
rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza
dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal
donante.
Art. 798
Responsabilità per vizi
della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della
cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799
Conferma ed esecuzione
volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta
valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della
nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato
volontaria esecuzione (590, 1444).
capo IV: Della
revocazione delle donazioni
Art. 800
Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli.
Art. 801
Revocazione per
ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che
quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3
dell'Art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o
ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha
rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
(att. 141).
Art. 802
Termini e
legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal
donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal
giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la
revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del
donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per
proporre l'azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto
notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803
Revocazione per
sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti
legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale
(250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che
al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già
concepito al tempo della donazione.
Art. 804
Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro
cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o
discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o
discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o
del discendente.
Art. 805
Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di
figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un
determinato matrimonio (785).
Art. 806
Inammissibilità della
rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807
Effetti della
revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario
deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi,
a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo
al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda
stessa.
Art. 808
Effetti nei riguardi
dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i
terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli
effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha
costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di
valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809
Norme sulle donazioni
applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art.
769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la
revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di
figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per
integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma
dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a
collazione.